Costituzione Società

Come costituire una società a responsabilità limitata SRL

Informati sulla nostra proposta di tenuta della contabilità SRL TUTTO COMPRESO. 

La costituzione di una SRL è necessariamente un atto Notarile.

La nostra assistenza alla costituzione prevede un accompagnamento all'atto e naturalmente le pratiche per le attivazioni in Comera di Commercio e le pratiche SUAP

Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti post costituzione. 

Il capitale minimo necessario per la costituzione della società è di  1  euro.  non più richiesto il versamento dei decimi di capitale sociale. 

La legge di conversione del decreto legge 76/2013 ha abolito il capitale minimo che era di €.10.000, ora invece basta 1 euro.

All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SRL con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale. 

Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica. 

Non esiste limite massimo di capitale sociale,e l'ammontare del capitale sociale nelle SRL non determinerà quindi più alcun obbligo di nomina del collegio sindacale  indipendentemente dal suo ammontare,

 

Come conseguenza di tale abrogazione le ipotesi che richiedono la nomina dell'organo di controllo restano solo quelle indicate all'articolo 2477, comma 3, e cioè:

-        che la Srl sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;

-        controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

-        per due esercizi consecutivi superi due dei parametri previsti dall'articolo 2435-bis (totale attivo 4.400.000 euro, ricavi delle vendite 8.800.000, 50 dipendenti in media occupati durante l'esercizio). 

 Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti. 

 

Si immagini, ad esempio, la Alfa Srl con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:  

Socio A euro 1.000;  

Socio B euro 3.000;  

Socio C euro 6.000.  

La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:  

Socio A 10%;  

Socio B 30%,  

Socio C 60%.  

 

È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.  

Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi. 

 

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. 

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
Nel caso di costituzione di SRL unipersonale, a socio unico, il capitale va versato per intero ai sensi dell’articolo 2464 del codice civile.
Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo.
 

I soci devono poi versare il rimanente capitale entro la chiusura del primo esercizio.
Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto. 

Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni.
Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. 

Non esitate a contattarci per ogni ulteriore chiarimento di cui avesse bisogno e per ogni altra esigenza e delucidazione. 

--------------(*) Aggiornamento versamento decimi SRL ------------------

Per le SPA rimangono valide le indicazioni fornite qui sotto mentre per le SRL 

La nuova Srl, disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 presenta, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.

In questo caso:

- possono essere effettuati conferimenti solo in denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);

- i conferimenti in denaro vanno per intero versati, sotto forma di assegno circolare intestato alla costituenda società, nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è più ammesso il cosiddetto versamento "per decimi");

- una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro (dopo di che - se ne ricorrono i presupposti

- torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);

- tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Per tutte le Srl viene infine disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i "decimi" d'ora innanzi si affidano intestati alla costituenda società.

La semplificazione apportata alla costituzione di nuove s.r.l. presenta notevoli problemi pratici e profili di complicazione. La modifica di legge prescrive che il versamento avvenga nelle mani delle persone a cui è affidata l'amministrazione con i mezzi indicati nell'atto costitutivo.

Diventa perciò necessaria la contemporanea presenza di tutti gli amministratori al momento della stipula dell'atto costitutivo per accettare l'incarico: evenienza che nella prassi difficilmente si verifica, soprattutto in caso di amministratori stranieri ovvero di amministratori non soci

(A. Busani, "Per le Srl costituzione in salita", in Il Sole 24 Ore, pag. 12 di Norme e tributi)

Secondo una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti:

a) non è ammesso l'assegno bancario, in quanto non garantisce la copertura della somma e quindi l'effettivo conferimento;

b) è ammesso     

- 1.- l’assegno circolare intestato a nome della costituenda società;

- 2.- bonifico a favore della costituenda società (impossibile applicazione pratica)

- 3.- il denaro contante per importi fino a 999,00 euro;

Tra le soluzioni quella più operativa è la b) 1.- poiché per il bonifico a favore della costituenda società è già stato manifestato il dubbio circa l'ammissibilità di un un bonifico a favore di un soggetto che non è ancora nato ed esistente. La prassi bancaria non concorda con tali impostazioni.

Qualche istituto di credito permette ancora la soluzione, come in passato, del "versamento in Banca", come, peraltro è ancora obbligatoriamente previsto per le Spa.

Come costituire una Società in nome collettivo SNC

Informati sulla nostra proposta di tenuta della contabilità SAS SNC TUTTO COMPRESO. 

La costituzione di una SNC e SAS è necessariamente un atto Notarile.

La nostra assistenza alla costituzione prevede un accompagnamento all'atto e naturalmente le pratiche per le attivazioni in Comera di Commercio e le pratiche SUAP

 Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti post costituzione  

Non c'è un capitale minimo necessario per la costituzione della società enon esiste limite massimo di capitale sociale. 

All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SNC con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.  

Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica.  

 

Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.  

Si immagini, ad esempio, la Alfa SNC con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:  

Socio A euro 1.000;  

Socio B euro 3.000;  

Socio C euro 6.000.  

La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:  

Socio A 10%;  

Socio B 30%,  

Socio C 60%.  

  

È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.  

Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.  

  

Nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2295 c.c. deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società. 

La responsabilità dei soci per i debiti della società è da intendersi solidale ed illimitata. 

L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo. 

Nel primo tipo congiuntivo le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società. 

Nel secondo tipo disgiuntivo l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci.  

Ai sensi dell’art. 2260 c.c. i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. 

I creditori sociali, ai sensi dell’art. 2304 c.c. non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. 

Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano.  

Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali. 

 

Come costituire una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti post costituzione  

Non c'è un capitale minimo necessario per la costituzione della società enon esiste limite massimo di capitale sociale. 

All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SAS con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.  

Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica.  

 

Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.  

Si immagini, ad esempio, la Alfa SAS con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:  

Socio A euro 1.000;  

Socio B euro 3.000;  

Socio C euro 6.000.  

La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:  

Socio A 10%;  

Socio B 30%,  

Socio C 60%.  

  

È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.  

Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.  

Nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2295 c.c. deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società. 

La responsabilità dei soci per i debiti della società è da intendersi solidale ed illimitata per i soci accomandatari e limitata per i soci accomandanti. 

Nella società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313-2324 c.c., sono presenti due tipologie di soci: 

  • soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote di capitale conferite (tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompresso nella ragione sociale, nel qual caso rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare. 
  • soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti e le obbligazioni sociali, a tale categoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salva diversa previsione statutaria. È sfornita di personalità giuridica ma, come la S.N.C., può svolgere attività commerciale.

L’amministrazione, come sopra descritto, compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno, però, la facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, agire per singoli affari qualora in possesso di speciale procura, esercitare un controllo di legittimità in ordine all’approvazione del bilancio, nei casi previsti dall’atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a determinate operazioni.  

Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti di amministrazione della società assumerà, al pari degli accomandatari, la responsabilità illimitata e solidale. 

Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano. In tale modello societario, ai sensi dell’art. 2323 c.c. una ulteriore causa di scioglimento si determina qualora venga a mancare una delle due categorie di soci, se nel termine di sei mesi tale categoria non venga ricostituita; nel caso in cui, però, venga a mancare la categoria dei soci accomandatari gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio (tra di loro o terzo) che compia gli atti di ordinaria amministrazione durante il periodo transitorio. 

Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza di una o entrambe le categorie dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali. 

 

Nuove srl «semplificate» per i giovani Decreto Monti 2012

Il pacchetto di liberalizzazioni prevede, per gli under 35, SRL con scrittura privata e capitale minimo simbolico

Nel Decreto sulle liberalizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, è prevista anche una norma che consente l’accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata con un regime agevolato in punto formalità di costituzione e ammontare del capitale sociale.

Lo stabilirebbe, in particolare, l’art. 3 della bozza che modificherà il codice civile inserendo una nuova disposizione, l’art. 2463-bis, dopo l’art. 2463 c.c. che regola la costituzione delle srl.

La nuova norma è essenzialmente tesa a favorire l’iniziativa imprenditoriale dei più giovani, ai quali si consente di partecipare a strutture associative mediante l’eliminazione di quei paletti che hanno rappresentato finora, per le società di capitali, un grave ostacolo.

La bozza prevede, da un lato, l’introduzione di norme “ad hoc” che caratterizzeranno tale nuova forma societaria e, dall’altro, l’applicazione delle regole tipiche delle srl.

Passando alle regole specifiche, una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl semplificate unipersonali, con un socio unico.

Possono costituire, però, tali società solo persone fisiche.

L’accesso per le srl semplificate – secondo quanto previsto dalla bozza – è limitato a tutti coloro che:

-          non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

-          i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere anche durante tutta la durata della società.


Cosa succede nel caso di raggiungimento dei 35 anni?

Nel caso di perdita del requisito di età in capo ad un solo socio, l’assemblea (convocata dagli amministratori senza indugio) può deliberare la trasformazione della società. Diversamente, il socio è escluso di diritto.

Nell’ipotesi, invece, di perdita del requisito d’età da parte di tutti i soci, l’unica scelta è fra trasformazione o scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c..

Per quanto riguarda, inoltre, la costituzione della società, niente atto pubblico, basterà una scrittura privata.

Scrittura privata anche per il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto di trasferimento delle partecipazioni.

Nell’atto costitutivo andranno indicati, in parte, alcuni riferimenti che l’art. 2463 c.c. richiede già per la costituzione delle srl: fra questi, ad esempio, cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, attività che costituisce l’oggetto sociale, quota di partecipazione di ciascun socio, norme relative al funzionamento della società, persone cui è affidata l’amministrazione.


Si segnala, però, che nella denominazione sociale dovrà farsi riferimento specificatamente alla “società semplificata a responsabilità limitata”.

Inoltre, ai soci basterà fissare un capitale minimo di 1 euro, contro i 10mila euro previsti per la costituzione della srl ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Naturalmente, non è esclusa la possibilità di prevedere un capitale sociale superiore.

La bozza prevede, poi, precise limitazioni per i conferimenti, che possono essere effettuati solo in denaro: esclusi, dunque, i conferimenti di beni, crediti o servizi.

Denominazione e ammontare del capitale, in particolare, andranno richiamati fra l’altro anche negli atti e nella corrispondenza della società.

L’atto va depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. La Comunicazione unica è esente da diritti di bollo e di segreteria. L’iscrizione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, dovrà seguire entro i 15 giorni successivi, pena l’ordine d’iscrizione con decreto da parte del giudice del Registro su richiesta degli amministratori.

Per la restante parte della disciplina, come anticipato, la bozza rinvia alle disposizioni sulle srl, di cui agli artt. 2462 e ss. in quanto compatibili (ad esempio, l’art. 2467 c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci).

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 - 2012

Fonte: Sito ISTAT

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 - 2012

Codice attività economica - codice IVA 
La ricerca per parola chiave individua le corrispondenze tra ciascuna delle parole così come viene digitata e il contenuto dell'Ateco; vengono escluse solo alcune parole triviali come le preposizioni o le congiunzioni.  Non vengono effettuate invece trasformazioni da singolari a plurali e viceversa, né vengono manipolati i caratteri speciali.

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

B

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

D

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F

COSTRUZIONI

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

K

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

L

ATTIVITA' IMMOBILIARI

M

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

O

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

P

ISTRUZIONE

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

S

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

T

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

U

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

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