Legge Stabilità 2016 - Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere
Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Elementi irrilevanti ai fini dell’autonoma organizzazione
Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti:
- l’ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all’attività svolta.
Elementi idonei a configurare l’autonoma organizzazione
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori”
I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.
La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:
- 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Decorrenza
Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.