SRLS & StartUP Innovative

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Per costituire una SRL oggi è possibile scegliere tra DUE società a responsabilità limitata, con capitale minimo di un euro:
- la Srl Semplificata con Statuto standard senza poassibilità dimodifica e
- la Srl Classica SENZA minimo di capitale  ad €.10.000, di recente introdotte nell’ordinamento italiano accanto alla classica Srl regolamentata dal Codice Civile (Libro V, Capo VII).

Le nuove SrlS a un euro

Le nuove SrlS a un euro

La S R L S (società a responsabilità limitata semplificata) è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 (dicastero della Giustizia con l’Economia e lo Sviluppo Economico), che contiene il modello standard di statuto societario.

La S.R.L. classica (SRL senza minimi di capitale) è stata invece introdotta dal decreto sviluppo

- requisito di capitale da 1 euro a  9mila999 euro.

- possono essere aperte da una o più persone fisiche.

il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.

- nell’atto costitutivo, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico bisogna sempre specificare la denominazione sociale “società a responsabilità limitata semplificata” oppure “società a responsabilità limitata a capitale ridotto“, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Se si ricorre alla società semplificata, lo statuto standard non potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni».

«Secondo l’Ufficio studi del Notariato nazionale, in una circolare del 24 agosto diramata agli iscritti, anche le persone fisiche sotto i 35 anni possono ricorrere, alternativamente alla srl ordinaria, alla srl semplificata con statuto standard.

«Con riferimento alla SRL semplificata, sempre secondo il parere del Notariato, il comma 2 del regolamento di attuazione del decreto 138/2012, il quale prevede che per quanto non viene previsto dallo statuto standard, sono applicabili le norme generali in tema di srl, se non derogate dalla volontà delle parti.

Ciò deve essere inteso nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme del codice che regolano le fattispecie generali.

Il modello standard non prevede, infatti, scelte opzionali.

Quindi per tutto ciò che non è disciplinabile nell’atto costitutivo, a seguito del modello rigido, troverà applicazione, in quanto compatibile la corrispondente disciplina del codice della srl e di conseguenza il contenuto dell’atto costitutivo non può che essere quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi altra pattuizione.

Il Notariato Nazionale in un comunicato stampa, ribadisce la non modificabilità del modello standard, e viene osservato anche che per l’atto costitutivo della SrlS si devono versare le imposte di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l’apertura della partita Iva e le altre imposte e tasse normalmente dovute».

L’aspetto che accomuna le due nuove società è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale tra 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro.

Per le società, il capitale va versato per intero nelle mani degli amministratori.

Quindi per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo, a seguito del modello rigido, troverà applicazione, in quanto compatibile la corrispondente disciplina del codice della SRL e di conseguenza il contenuto dell'atto costitutivo non può che essere quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi altra pattuizione. 

Il Notariato Nazionale in un comunicato stampa, ribadisce la non modificabilità del modello standard, e viene osservato anche che per l'atto costitutivo della SrlS si devono versare le imposte di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l'apertura della partita Iva e le altre imposte e tasse normalmente dovute.

SRL CLASSICA capitale SENZA minimo a 10.000 euro

Nuovo intervento di radicale riforma per la disciplina della società a responsabilità limitata.

La legge di conversione del decreto legge 76/2013:

- abolisce la neonata società a responsabilità limitata con capitale ridotto, introdotta dal decreto legge 83/2012);

- consente di costituire Srl "ordinarie" con capitale anche inferiore ai 10mila euro e minimi 1 euro;

- riforma la società a responsabilità limitata semplificata senza più limiti per i soci con meno di 35 anni.

Viene abolito il divieto di costituire Srls per chi abbia già compiuto 35 anni: qualunque persona fisica può ora essere socia di una Srls.

Rimane invece il vincolo preesistente circa l'impossibilità della Srls ad avere soci diverse dalle persone fisiche: e ciò sia in sede di costituzione sia nel corso della vita della società (cosicchè i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono entrare in una Srls né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni).

Altra novità è la previsione secondo cui gli amministratori della Srls non devono più, come accadeva anteriormente, essere anche necessariamente soci: disposizione che nei fatti apre l'organo amministrativo della Srls alla partecipazione di persone fisiche non socie e, forse, anche alla partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche (salvo che un divieto in tal senso implicitamente derivi dal fatto che la Srls costituisce l'unico tipo sociale del nostro ordinamento nel quale solo le persone fisiche possono rivestire la qualità di soci).

Come noto, la Srls è caratterizzata dal fatto che il suo atto costitutivo deve essere conforme al modello standard dettato con decreto ministeriale (si tratta del decreto del ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138, che , probabilmente, dovrà essere oggetto di ritocco, "a valle" della conversione del decreto legge 76/2013).

Ebbene, viene ora disposto che le clausole di questo modello sono inderogabili, mettendo in questo modo la parola fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle formule contenute nel regolamento ministeriale.

In altri termini, chi vuole costituire la Srls, deve tenersela così come delineata nella legge e nel decreto attuativo (ciò che giustifica la riduzione dei costi di costituzione e, in specie, la gratuità dell'intervento notarile).

Chi vuole costituire una Srl con capitale ridotto ma “classica” non semplificata, deve utilizzare la normativa per la Srl "ordinaria" con le regole previste per il caso del capitale inferiore ai 10mila euro.

La nuova Srl, disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 presenta, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.

In questo caso:

- possono essere effettuati conferimenti solo in denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);

- i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è ammesso il cosiddetto versamento "per centesimi");

- una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro (dopo di che - se ne ricorrono i presupposti

- torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);

- tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Per tutte le Srl viene infine disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i "centesimi" d'ora innanzi si affidano intestati alla costituenda società.

 

 

Costituzione senza Notaio Start-UP Innovative

Start-UP Innovative Costituzione senza Notaio 

Il DDM Sviluppo economico del 01/07/2016 ha approvate le specifiche per gli atti e statuti delle start-up innovative con le quali è possibile la formazione dei documenti in formato XML.

Il MISE ha poi emesso la circolare nella stessa data n.3691/C con la quale specifica le modalità di costituzione delle start-up innovative SRL con alcune deroghe al codice civile.

I soci possono costituire la Start-UP SRL con firma digitale senza Notaio con un portale web apposito.  

Con DM 17802/2016 ha anche predisposto il modello standard di atto costitutivo e statuto.

Il modello e la procedura senza Notaio è facoltativa in alternativa è possibile utilizzare le procedure Notarili ordinariamente previste dal codice civile”.

Le CCIAA potranno continuare a seguire le regole ordinarie ed iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'articolo 2463 del codice civile, con atto pubblico.

Il DM ha regolato il percorso alternativo al Notaio delineando le modalità di deposito e iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

La sottoscrizione elettronica dell'atto deve avvenire da parte di ciascun socio o del soci unico in caso di unipersonale.

Inoltre, è stato chiarito che la Camera di commercio dovrà:

• effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo e, ove la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenga non all'interno dell'ufficio, ma in via remota, e ove l'ufficio non possa provvedere all'identificazione personale del o dei contraenti, applicare l'articolo 28 del D.Lgs. 231/2007 attraverso l’utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale;

• verificare che, l'oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;

• verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti. 

Iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo

L’ iscrizione è provvisoria in sezione ordinaria e persiste sino a che l'ufficio non verifica l’esistenza di tutti i requisiti indicati dall'articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualifichino la start-up

A seguito della verifica positiva procederà all'iscrizione della Start-Up nella sezione speciale apposita..

Solo dopo aver eseguito l'iscrizione nella sezione speciale, si consolida la Start-Up e l’atto deve essere iscritto:

• nella sezione ordinaria tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio;

• nella sezione speciale, in caso di start-up innovativa, utilizzando le vie ordinarie. 

DDM startUpDDM startUp [143 Kb]

Il quadro delle forme societarie

01 | ABOLITA LA SRLCR - Non si possono più costituire Srlcr. Le Srlcr esistenti sono automaticamente convertite in Srls, senza bisogno di alcuna formalità

02 | LA NUOVA SRLS. I soci devono essere persone fisiche, senza limiti di età Gli amministratori non debbono necessariamente essere soci. Lo statuto standard non è modificabile

03 | LA NUOVA SRL. La Srl potrà avere un capitale sociale anche inferiore a 10mila euro (ma non inferiore a 1 euro). È abolito il versamento dei "centesimi" in banca: il capitale iniziale si deve versare agli amministratori

04 | LA NUOVA SRL CON CAPITALE INFERIORE A 10MILA EURO. Non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro. I conferimenti in denaro devono essere versati per intero (nelle mani degli amministratori). Deve essere accantonato a riserva legale 1/5 degli utili annui, fino a che il patrimonio netto non raggiunge i 10mila euro. Questa riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione. 

Con la conversione in legge del decreto competitività (Dl 91/2014) assumono una veste definitiva le modifiche del Codice civile in materia di capitale sociale minimo di Spa e di nomina dell'organo di controllo delle Srl. La prima vuole spingere l'uso di quel modello societario in fase di avvio di un'attività imprenditoriale.

L’ammontare del capitale sociale nelle SRL non determinerà quindi più alcun obbligo di nomina del collegio sindacale  indipendentemente dal suo ammontare,

Come conseguenza di tale abrogazione le ipotesi che richiedono la nomina dell'organo di controllo restano solo quelle indicate all'articolo 2477, comma 3, e cioè: -        che la Srl sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato; -        controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; -        per due esercizi consecutivi superi due dei parametri previsti dall'articolo 2435-bis (totale attivo 4.400.000 euro, ricavi delle vendite 8.800.000, 50 dipendenti in media occupati durante l'esercizio).

L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2477 ha da subito sollevato il problema dei mandati in corso conferiti agli organi di controllo o al revisore solo in funzione della ricorrenza del presupposto di cui alla norma (misura del capitale sociale): mentre per il revisore legale l'articolo 4, comma 1 del Dm 261/2012 prevede che costituisca giusta causa di revoca dell'incarico la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, nulla era previsto al riguardo nell'articolo 2477. L'orientamento maggioritario, avallato anche dalle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dalla Cndcec, era per la permanenza in carica dell'organo di controllo fino alla naturale scadenza in quanto il venir meno del requisito che aveva determinato la nomina non è previsto tra le tassative cause di decadenza individuate negli articoli 2399 e 2400 del Codice civile. In seguito, però, il legislatore ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo è giusta causa di revoca del mandato. Quindi, in assenza di dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, occorrerà ricorrere alla procedura del secondo comma dell'articolo 2400 e, quindi, andrà convocata un'apposita assemblea che – riscontrata la sussistenza di una giusta causa per la revoca dell'organo di controllo – ne sancirà la cessazione; la relativa delibera resterà sospesa fino all'emanazione di apposito decreto da parte del tribunale. La norma introdotta in sede di conversione, data la formulazione generica, si rende applicabile anche alle previsioni del terzo comma dell'articolo 2477 e quindi, ad esempio, nel caso di mancato superamento dei parametri per due esercizi consecutivi scatta la giusta causa per la revoca dell'organo di controllo.

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