Informati sulla nostra proposta di tenuta della contabilità SRL TUTTO COMPRESO.
La costituzione di una SRL è necessariamente un atto Notarile.
La nostra assistenza alla costituzione prevede un accompagnamento all'atto e naturalmente le pratiche per le attivazioni in Comera di Commercio e le pratiche SUAP
Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti post costituzione.
Il capitale minimo necessario per la costituzione della società è di 1 euro. non più richiesto il versamento dei decimi di capitale sociale.
La legge di conversione del decreto legge 76/2013 ha abolito il capitale minimo che era di €.10.000, ora invece basta 1 euro.
All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SRL con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.
Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica.
Non esiste limite massimo di capitale sociale,e l'ammontare del capitale sociale nelle SRL non determinerà quindi più alcun obbligo di nomina del collegio sindacale indipendentemente dal suo ammontare,
Come conseguenza di tale abrogazione le ipotesi che richiedono la nomina dell'organo di controllo restano solo quelle indicate all'articolo 2477, comma 3, e cioè:
- che la Srl sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi superi due dei parametri previsti dall'articolo 2435-bis (totale attivo 4.400.000 euro, ricavi delle vendite 8.800.000, 50 dipendenti in media occupati durante l'esercizio).
Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.
Si immagini, ad esempio, la Alfa Srl con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:
Socio A euro 1.000;
Socio B euro 3.000;
Socio C euro 6.000.
La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:
Socio A 10%;
Socio B 30%,
Socio C 60%.
È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.
Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
Nel caso di costituzione di SRL unipersonale, a socio unico, il capitale va versato per intero ai sensi dell’articolo 2464 del codice civile.
Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo.
I soci devono poi versare il rimanente capitale entro la chiusura del primo esercizio.
Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni.
Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
Non esitate a contattarci per ogni ulteriore chiarimento di cui avesse bisogno e per ogni altra esigenza e delucidazione.
--------------(*) Aggiornamento versamento decimi SRL ------------------
Per le SPA rimangono valide le indicazioni fornite qui sotto mentre per le SRL
La nuova Srl, disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 presenta, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.
In questo caso:
- possono essere effettuati conferimenti solo in denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro vanno per intero versati, sotto forma di assegno circolare intestato alla costituenda società, nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è più ammesso il cosiddetto versamento "per decimi");
- una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro (dopo di che - se ne ricorrono i presupposti
- torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);
- tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.
Per tutte le Srl viene infine disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i "decimi" d'ora innanzi si affidano intestati alla costituenda società.
La semplificazione apportata alla costituzione di nuove s.r.l. presenta notevoli problemi pratici e profili di complicazione. La modifica di legge prescrive che il versamento avvenga nelle mani delle persone a cui è affidata l'amministrazione con i mezzi indicati nell'atto costitutivo.
Diventa perciò necessaria la contemporanea presenza di tutti gli amministratori al momento della stipula dell'atto costitutivo per accettare l'incarico: evenienza che nella prassi difficilmente si verifica, soprattutto in caso di amministratori stranieri ovvero di amministratori non soci
(A. Busani, "Per le Srl costituzione in salita", in Il Sole 24 Ore, pag. 12 di Norme e tributi)
Secondo una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti:
a) non è ammesso l'assegno bancario, in quanto non garantisce la copertura della somma e quindi l'effettivo conferimento;
b) è ammesso
- 1.- l’assegno circolare intestato a nome della costituenda società;
- 2.- bonifico a favore della costituenda società (impossibile applicazione pratica)
- 3.- il denaro contante per importi fino a 999,00 euro;
Tra le soluzioni quella più operativa è la b) 1.- poiché per il bonifico a favore della costituenda società è già stato manifestato il dubbio circa l'ammissibilità di un un bonifico a favore di un soggetto che non è ancora nato ed esistente. La prassi bancaria non concorda con tali impostazioni.
Qualche istituto di credito permette ancora la soluzione, come in passato, del "versamento in Banca", come, peraltro è ancora obbligatoriamente previsto per le Spa.