I nuovi codici sono utilizzati per il versamento dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta a partire dal periodo d’imposta 2012
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 pubblicata 26/5/2012, ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:
- “1793”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto prima rata - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”;
- “1794”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”;
- “1795”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Saldo - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”.
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In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1795” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per i codici tributo “1793” e “1795”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.“ è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Utilizzo del codice relativo al saldo nel 2013
Circa l’utilizzo di tali codici tributo, si segnala che quello relativo al saldo dell’imposta sostitutiva (“1795”) potrà essere utilizzato a partire dal prossimo anno, quando, in occasione di UNICO 2013, saranno determinate le imposte dovute sui redditi relativi al periodo d’imposta 2012 (coincidente con il primo periodo di applicazione del regime agevolato in questione).
Le istruzioni ad UNICO 2012 PF, infatti, indicano che il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta quest’anno dai soggetti che hanno applicato nel 2011 il regime dei contribuenti minimi “originario” è effettuato utilizzando il codice tributo “1800”.
Per quanto riguarda gli acconti, invece, i neo istituiti codici tributo potrebbero essere utilizzati già in occasione dei versamenti da effettuare, salvo proroghe, nei prossimi mesi di giugno e novembre dai soggetti che, fino al 2011, hanno applicato il regime dei minimi per passare al regime di vantaggio dal 2012.
Infatti, ipotizzando che si tratti di una sorta di continuazione del precedente regime, pur in assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, tali soggetti dovrebbero provvedere al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva relativi al 2012, ove dovuti e calcolati secondo il metodo storico, oppure previsionale.
Nel primo caso (metodo storico), occorre considerare, come base di calcolo degli acconti, l’imposta dovuta (con aliquota del 20%) sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti nel 2011, risultanti dal quadro CM di UNICO 2012 PF.
Nel secondo caso (metodo previsionale), invece, l’acconto è commisurato all’imposta sostitutiva virtuale (con aliquota del 5%) determinata sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo che si prevede di conseguire nel 2012.
Sul punto, sarebbe comunque opportuna una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Fuori dalla precedente ipotesi, per i soggetti che applicano per la prima volta quest’anno il nuovo regime di vantaggio (sia nel caso in cui abbiano iniziato ex novo l’attività, sia nel caso in cui avessero usufruito fino al 2011 del regime delle nuove iniziative produttive o del regime ordinario), come già precisato sulle colonne di questo quotidiano (si veda “Per i «nuovi» minimi, acconti 2012 al buio” del 15 maggio 2012), non è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva poiché, trattandosi del primo anno di adesione al regime, non esiste una base storica di riferimento per il relativo calcolo.