regime speciale “MOSS” anche alle vendite di beni

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi ai fini IVA presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

Le categorie di commercio elettronico sono due:

Diretto, assenza della consegna fisica del bene, che avviene con download o fruizione diretta online e quindi totalmente attraverso piattaforme e canali online mediante l’utilizzo di dispositivi tecnologici.

In buona sostanza si tratta di servizi e beni immateriali utilizzabili attraverso internet.

Indiretto, consegna fisica del bene, a differenza di quello diretto, compreso eventuale sw su supporto fisico.

In questo tipo di commercio la consegna avviene mediante canali tradizionali e l’ordine viene spedito mentre il pagamento può avvenire in modalità elettronica o altre anche alla consegna.

La Dir. 2017/2455/UE, estende dall’1.1.2021, il regime speciale “MOSS” anche alle vendite a distanza di beni (c.d. commercio elettronico “indiretto”).

 

Commercio elettronico diretto.

Il portale MOSS

Il MOSS è anche un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C.

Quindi per i servizi diretti al Privato senza partita IVA.

In base alle attuali (01/01/2019) regole europee, la tassazione ai fini Iva avviene nello Stato membro del consumatore finale cliente (Stato membro di Consumo ) e non in quello del prestatore fornitore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi ai fini IVA presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

Chi può attivare il MOSS

Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE). Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Per quali servizi

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

servizi di telecomunicazione; servizi di teleradiodiffusione; servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

 

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori nazionali e a quelli Extra UE, registrati il Portale MOSS.

Sul portale sono inserite le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione IVA, da eseguirsi dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

La direttiva 2008/8/CE riguardo al luogo di prestazione dei servizi è stata attuata con il Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.

La definizione delle modalità operative sono inserite nel provvedimento del 26/07/2016 - pdf .

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE e 2008/8/CE, i soggetti passivi che effettuano i servizi elettronici (già soggetti al regime speciale V@ES) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

Il Portale MOSS è operativo per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui alla Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE.

 

Per ulteriori dettagli consulta il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, Stato Membro di Identificazione sarà quello in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come proprio Stato Membro di Identificazione ai fini del MOSS. I

n tal caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio.

Soggetti passivi extra UE

Nel Regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE senza stabili organizzazioni in UE, il prestatore può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).

In entrambi i casi, il soggetto passivo può avere solo uno Stato Membro di Identificazione che nel caso di soggetto in Regime Non UE potrà coincidere anche con lo Stato Membro di Consumo.

 

 

Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE)

 

La Dir. 2017/2455/UE, sulla tassazione dei servizi elettronici, è in vigore dall’1 gennaio 2019, ma al 19/10/2019 il legislatore nazionale non ha provveduto a recepire le novità (saranno introdotte nel nostro ordinamento con la legge di delegazione europea 2018, in discussione al Parlamento a fine 2019), ma – per il principio statuito dalla giurisprudenza comunitaria in materia di direttive “self executing“ – le disposizioni, vincolanti e precise possono essere comunque applicate, in favore dei contribuenti, secondo i principi della direttiva.

 

Con effetti a decorrere dall’1.1.2019, la direttiva del Consiglio UE 5.12.2017 n. 2455 modifica: le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica (servizi “TTE”); le modalità di fatturazione dei predetti servizi; le modalità di adesione al regime speciale “MOSS” (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”).

 

Ulteriori modifiche alla disciplina dall’1.1.2021, il regime speciale “MOSS” verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni (c.d. commercio elettronico “indiretto”).

Servizi forniti per via elettronica

I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

 

In particolare, si intendono compresi tra i servizi forniti in via elettronica:

  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  • i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
  • i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
  • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
  • le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP), nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).

criteri di territorialità iva

In termini generali, le prestazioni di servizi “TTE” (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica), rese nei confronti di privati consumatori, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui il committente: è stabilito; oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

deroga applicabile dall’1.1.2019

A decorrere dall’1.1.2019, stanti le modifiche che l’art. 1 della direttiva 2017/2455/UE ha apportato all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, le suddette prestazioni si considerano territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato del soggetto passivo prestatore, se sono soddisfatte le seguenti condi­zioni:

  • il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro dell’Unione europea;
  • i servizi sono prestati in favore di privati consumatori che sono stabiliti, hanno l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dallo Stato in cui è stabilito il prestatore;
  • il valore totale al netto dell’IVA delle prestazioni fornite, nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, non è superiore nell’anno civile in corso (e nel­l’an­no civile precedente) ad un importo pari:

–       a 10.000,00 euro;

–       oppure al controvalore in moneta nazionale, calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) in data 5.12.2017.

 

Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’anno, sia superata la soglia di 10.000,00 euro (o del controvalore in moneta nazionale), a decorrere dalla data di superamento si applicano le regole di territorialità IVA generali previste per i servizi “TTE” (rilevanza ai fini IVA nello Stato del committente).

opzione per i prestatori

Per i prestatori che effettuano servizi “TTE” territorialmente rilevanti nello Stato di stabilimento dei medesimi, è riconosciuta la possibilità di optare per attribuire rilevanza territoriale ai fini IVA nello Stato del committente.

L’opzione è riconosciuta dallo Stato membro ove il prestatore è stabilito ed ha una durata di due anni civili.

 

L’art. 1 della direttiva 2017/2455/UE modifica anche, a decorrere dall’1.1.2019:

  • le norme applicabili alla fatturazione dei servizi “TTE”, nei confronti di privati consumatori sta­biliti in un altro Stato dell’Unione europea, di cui all’art. 219-bis della direttiva 2006/112/CE;
  • l’ambito soggettivo per l’adesione al regime speciale “MOSS”, di cui all’art. 358-bis della direttiva 2006/112/CE.

novità in tema di fatturazione

In particolare, viene previsto che i prestatori di servizi “TTE” che si avvalgono del regime “MOSS” sia­no tenuti a certificare l’operazione ai fini IVA in base alle disposizioni dello Stato membro dell’U­nione europea nel quale essi sono identificati.

Attualmente, per le prestazioni “TTE” territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, rese nei confronti di privati consumatori non è previsto:

  • l’obbligo di emissione della fattura (art. 22 co. 1 n. 6-ter del DPR 633/72);
  • l’obbligo di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM 27.10.2015).

novità per il regime speciale “moss”

Con le ulteriori modifiche introdotte, a decorrere dall’1.1.2019, dalla direttiva 2017/2455/UE:

  • è consentito l’accesso al regime speciale “MOSS” anche ai soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA nell’Unione europea, intendendo coloro che non hanno fissato la sede della propria attività economica nell’Unione europea né ivi dispongono di una stabile organizzazione;
  • di conseguenza, è richiesto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea di fornire, in sede di inizio dell’attività, una dichiarazione la quale indichi che tali soggetti passivi non hanno fissato la sede della propria attività economica nell’Unione europea, né ivi dispongono di una stabile organizzazione ai fini IVA.

recepimento a livello nazionale

Le disposizioni in argomento non sono ancora state recepite dall’ordinamento italiano. Il recepimento della direttiva 2017/2455/UE è infatti previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.9.2018 e attualmente all’esame del Senato. Le disposizioni introdotte con efficacia dall’1.1.2019 si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale. In una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti precisato che alcune delle disposizioni della direttiva in corso di recepimento erano “sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali”.

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