comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in uso a soci o fa

La Manovra 2011 introduce una disciplina finalizzata a contrastare l’utilizzo da parte di soci o familiari di beni. La norma prevede, infatti, l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in uso a titolo gratuito
La Manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto, a decorrere dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare l’utilizzo da parte di soci o familiari di beni fittiziamente intestati a società o imprese individuali. La norma prevede, infatti, l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in uso a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato, in capo alla società concedente, ela tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, in capo al soggetto utilizzatore.   La comunicazione va inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità telematiche Fisconline o Entratel, con la possibilità di avvalersi di un intermediario abilitato. La nuova disciplina sull’assegnazione dei beni dell’impresa in uso a soci o a familiari si applica a decorrere dal 2012.   Tuttavia, il Provvedimento del 16.11.2011 richiede l’invio della comunicazione anche per l’anno precedente al 2012 da effettuare entro il 31.03.2012. Pertanto, per il 2011 la comunicazione dovrà essere effettuata anche se il godimento dei beni è cessato entro il 31.12.2011.
In applicazione di tale norma, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato, il 16.11.2011, un Provvedimento che fissa le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore. Con l’ausilio della seguente tabella vediamo in dettaglio l’adempimento:    
BENI CONCESSI IN USO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
PREMESSA   (D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011) Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore, in sede di conversione in legge del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) sono stati introdotti nell’art. 2 i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies. A tal fine, con decorrenza dal 2012, viene previsto che: ¨       in capo al concedente (società/ditta individuale), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in uso all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni; ¨       in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.  
OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA Il comma 36-sexiesdecies del citato art. 2, al fine di consentire un’attività di controllo, da parte dell’Ufficio,prevedel’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con il Provvedimento del 16.11.2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati le modalità e i termini per l’effettuazione della predetta comunicazione.  
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 1) La comunicazione può essere assolta alternativamente: ¨       dalla società concedente il bene; ¨       dal titolare della società; ¨       dai soci; ¨       dai familiari.  Per quanto riguarda i beneficiari del godimento dei beni, nel provvedimento viene precisato che vanno monitorati anche: ¨       le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente; ¨       i soci di altra società appartenente allo stesso gruppo; ¨       i familiari dei soci. Sul punto va evidenziato che: ¨       sono considerati familiari dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del TUIR: ü          il coniuge; ü          i parenti entro il terzo grado; ü          gli affini entro il secondo grado; ¨       se l’utilizzatore è anche dipendente/amministratore della società non dovrebbe trovare applicazione la nuova disciplina, in quanto nei confronti degli stessi è già operativa la tassazione in termini di “fringe benefit”; ¨       considerato il riferimento ai “beni dell’impresa” non dovrebbero essere interessate dalla nuova disciplina le società semplici.  
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 1) La comunicazione deve essere effettuata per: ¨       ogni bene posseduto dall’impresa in proprietà, noleggio o locazione (anche finanziaria) concesso in uso a soci o familiari; ¨       ogni finanziamento o capitalizzazione effettuato da parte del socio o familiare nei confronti della società concedente. Sul punto il Provvedimento del 16.11.2011 stabilisce che la comunicazione va effettuata anche per i beni e per i finanziamenti o capitalizzazioni, rispettivamente, in godimento o in essere nel periodo d’imposta in corso al 17.09.2011. Dalla comunicazione sono esclusi, invece, i beni (diversi da auto e altri veicoli, unità da diporto, aerei e immobili) concessi in godimento di valore complessivo non superiore a 3.000 €, al netto dell’Iva.  
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 2) Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi: ¨       per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; ¨       per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza; ¨       tipologia di utilizzazione del bene, ovvero se si tratta di: ü          utilizzo esclusivo, codice “0”; ü          utilizzo non esclusivo, codice “1”; ü          subentrante, codice “2” e la data del subentro; ¨       dati relativi al contratto: tipologia, identificativo del contratto e la data di stipula. Con riferimento alla tipologia del contratto va indicato se trattasi di: ü          comodato, codice “1”; ü          caso d’uso, codice “2”; ü          altro, codice “3”; ¨       categoria del bene, ovvero se si tratta di: ü          autovettura, codice “A” e nell’apposito campo il numero di telaio; ü          altro veicolo, codice “B” e nell’apposito campo il numero di telaio; ü          unità di diporto, codice “C” e nell’apposito campo la lunghezza, espressa in metri; ü          aeromobile, codice “D” e nell’apposito campo la potenza del motore, espressa in Kw; ü          immobile, codice “E” e negli appositi campi il Comune, la Provincia di ubicazione, il foglio e la particella di accatastamento; ü          altro, codice “F”; ¨       durata della concessione: data di inizio e fine della concessione; ¨       corrispettivo e relativo valore di mercato; ¨       ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni. In caso di assenza di finanziamenti o capitalizzazioni va indicato il valore “0”.  
MODALITA’ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 3) La comunicazione va inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità telematiche Fisconline o Entratel, con la possibilità di avvalersi di un intermediario abilitato. La Manovra di Ferragosto 2011 ha stabilito che la nuova disciplina sull’assegnazione dei beni dell’impresa in uso a soci o a familiari si applica a decorrere dal 2012. Tuttavia, il Provvedimento del 16.11.2011 richiede l’invio della comunicazione anche per l’anno precedente al 2012 da effettuare entro il 31.03.2012. Pertanto, per il 2011 la comunicazione dovrà essere effettuata anche se il godimento dei beni è cessato entro il 31.12.2011. L’Agenzia delle Entrate attesterà l’avvenuta ricezione della comunicazione con una ricevuta resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi all’invio. Entro 30 giorni dalla data della ricevuta telematica è possibile annullare la comunicazione. Per sostituire un file già inviato, invece, è necessario aspettare 30  giorni dalla data di “ricezione del file da sostituire”.  
SANZIONI Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, sarà dovuta, in solido tra le parti, una sanzione amministrativa pari al 30% della “differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento”. Se i soggetti interessati si sono “conformati alle disposizioni” in esame e quindi se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: ¨       il concedente non ha dedotto i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento; ¨       l’utilizzatore ha assoggettato a tassazione la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo relativo al godimento dei beni,        la sanzione applicabile per l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri o incompleti, è quella prevista dall’art. 11, comma a) del D.lgs. n. 471/1997, ovvero la sanzione da 258 € a 2.065 €.   
 
BENI CONCESSI IN USO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
PREMESSA   (D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011) Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore, in sede di conversione in legge del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) sono stati introdotti nell’art. 2 i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies. A tal fine, con decorrenza dal 2012, viene previsto che: ¨       in capo al concedente (società/ditta individuale), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in uso all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni; ¨       in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.  
OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA Il comma 36-sexiesdecies del citato art. 2, al fine di consentire un’attività di controllo, da parte dell’Ufficio,prevedel’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con il Provvedimento del 16.11.2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati le modalità e i termini per l’effettuazione della predetta comunicazione.  
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 1) La comunicazione può essere assolta alternativamente: ¨       dalla società concedente il bene; ¨       dal titolare della società; ¨       dai soci; ¨       dai familiari.  Per quanto riguarda i beneficiari del godimento dei beni, nel provvedimento viene precisato che vanno monitorati anche: ¨       le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente; ¨       i soci di altra società appartenente allo stesso gruppo; ¨       i familiari dei soci. Sul punto va evidenziato che: ¨       sono considerati familiari dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del TUIR: ü          il coniuge; ü          i parenti entro il terzo grado; ü          gli affini entro il secondo grado; ¨       se l’utilizzatore è anche dipendente/amministratore della società non dovrebbe trovare applicazione la nuova disciplina, in quanto nei confronti degli stessi è già operativa la tassazione in termini di “fringe benefit”; ¨       considerato il riferimento ai “beni dell’impresa” non dovrebbero essere interessate dalla nuova disciplina le società semplici.  
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 1) La comunicazione deve essere effettuata per: ¨       ogni bene posseduto dall’impresa in proprietà, noleggio o locazione (anche finanziaria) concesso in uso a soci o familiari; ¨       ogni finanziamento o capitalizzazione effettuato da parte del socio o familiare nei confronti della società concedente. Sul punto il Provvedimento del 16.11.2011 stabilisce che la comunicazione va effettuata anche per i beni e per i finanziamenti o capitalizzazioni, rispettivamente, in godimento o in essere nel periodo d’imposta in corso al 17.09.2011. Dalla comunicazione sono esclusi, invece, i beni (diversi da auto e altri veicoli, unità da diporto, aerei e immobili) concessi in godimento di valore complessivo non superiore a 3.000 €, al netto dell’Iva.  
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE   (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, Par. 2) Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi: ¨       per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; ¨       per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza; ¨       tipologia di utilizzazione del bene, ovvero se si tratta di: ü          utilizzo esclusivo, codice “0”; ü          utilizzo non esclusivo, codice “1”; ü          subentrante, codice “2” e la data del subentro; ¨       dati relativi al contratto: tipologia, identificativo del contratto e la data di stipula. Con riferimento alla tipologia del contratto va indicato se trattasi di: ü          comodato, codice “1”; ü          caso d’uso, codice “2”; ü          altro, codice “3”; ¨       categoria del bene, ovvero se si tratta di: ü          autovettura, codice “A” e nell’apposito campo il numero di telaio; ü          altro veicolo, codice “B” e nell’apposito campo il numero di telaio;

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