Comunicazione operazioni iva superiori ai 3.000 euro

Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali

Informativa per la clientela

 

Informativa del 2 novembre 2011
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali     INDICE     1 Premessa................................... 2 Soggetti obbligati................................................. 3 Oggetto della comunicazione........................... . 3.1 Soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro.......................... 3.1.1 Disciplina transitoria........................................... 3.1.2 Aumento dell’aliquota IVA massima al 21%....... 3.2 Contratti da cui derivano corrispettivi periodici e contratti tra loro collegati....... 3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo..................... 3.2.2 Nozione di “collegamento tra più contratti”................. 3.2.3 Rapporto tra consorzio e imprese consorziate.........................................
3.3 Operazioni escluse dalla comunicazione
3.4 Dati da indicare nella comunicazione
3.4.1 Note di variazione
3.4.2 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione........... 4 Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni.......... 4.1 Termini............................................................................................ 4.2 Comunicazione sostitutiva.......................................................... 5 Sanzioni...................................................................................................   
1 premessa Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all’obbligo di comuni­ca­zio­ne telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 21 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con: ·       il provv. 14.4.2011; ·       la circ. 30.5.2011 n. 24; ·       la circ. 21.6.2011 n. 28; ·       il provv. 21.6.2011; ·       il provv. 5.8.2011; ·       il provv. 16.9.2011; ·       il doc. 11.10.2011.   Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute. 2 Soggetti obbligati Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Sono obbligati anche: ·       i soggetti in contabilità semplificata; ·       gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività com­mer­ciali o agricole; ·       i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia; ·       i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; ·       i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; ·       i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. Amministrazioni pubbliche e contribuenti minimi Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: ·       le Amministrazioni pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri orga­nismi di diritto pubblico; ·       i contribuenti minimi, salvo che – in corso d’anno – si verifichi una causa di decadenza dal re­­gime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti me­no i requisiti per l’applicazione del regime semplificato. 3 oggetto della comunicazione La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presup­­posti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).   In particolare, devono essere comunicate: ·       le operazioni imponibili; ·       le operazioni non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le ope­razioni assimilate alle cessioni all’esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, anch’essi non imponibili; ·       le operazioni esenti; ·       le operazioni soggette al regime speciale del margine, limitatamente alla base imponibile; ·       le operazioni soggette a reverse charge; ·       le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa; ·       l’autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa. Fatture emesse da contribuenti minimi L’obbligo di comunicazione compete al cessionario o committente che abbia ricevuto fatture emesse dai contribuenti minimi, benché questi ultimi siano esclusi dall’adempimento. 3.1 soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro Sono soggette all’obbligo di comunicazione: ·       le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condi­zioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA; ·       le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condi­zioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.   Riguardo alle operazioni con obbligo di emissione della fattura, in caso di: ·       fattura differita, la soglia deve essere verificata rispetto all’importo del documento, che può rivestire anche carattere riepilogativo delle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario; ·       fattura cointestata, l’operazione deve essere comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura; se la quota-parte dell’importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di “importo frazionato”; ·       fattura riportante uno sconto condizionato, la comunicazione va effettuata, se superiore alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della ridu­zio­ne operata.   Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle: ·       operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l’indicazione se­pa­ra­ta dell’imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale); ·       operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest’ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. 3.1.1 Disciplina transitoria In via transitoria: ·       per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro al netto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; ·       dall’1.1.2011 al 30.6.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.   A regime, ossia dall’1.7.2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA: ·       di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di fattu­razione; ·       di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se non soggette all’obbligo di fatturazione. 3.1.2 Aumento dell’aliquota IVA massima al 21% Sulla base dell’attuale disciplina, sembra doversi ritenere che la suddetta soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, si applichi anche in seguito all’aumento dell’aliquota IVA massima dal 20% al 21%, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 17.9.2011. Tuttavia, tale soluzione comporterebbe: ·       un ampliamento delle operazioni soggette a comunicazione, in quanto la soglia rilevante della base imponibile si abbasserebbe a 2.975,21 euro, cui corrisponde un importo al lordo dell’IVA del 21% di 3.600,00 euro; ·       una disparità di trattamento con le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, per le quali rimarrebbe fermo il limite di 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.   Per evitare tali effetti, si dovrebbe ritenere che l’aumento dell’IVA al 21% abbia comportato un automatico incremento a 3.630,00 euro della soglia al lordo dell’imposta.   Sul punto, pertanto, appaiono necessari chiarimenti ufficiali. 3.2 Contratti da cui derivano corrispettivi periodici e contratti tra loro collegati Per i contratti: ·       d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi pe­rio­di­ci (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro; ·       tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l’ammon-tare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Contratti conclusi verbalmente La soglia deve essere verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente, tenendo conto della pluralità di forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente. 3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo Per i suddetti contratti, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo, deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corri-spettivo è inferiore alla soglia. Nello specifico, deve essere compilata un’unica riga del tracciato record; nel campo “data dell’ope­ra­zione” va indicata: ·       la data di registrazione dell’ultima operazione resa o ricevuta nell’anno di riferimento; ·       ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione. 3.2.2 Nozione di “collegamento tra più contratti” Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti. 3.2.3 Rapporto tra consorzio e imprese consorziate Nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, vanno comunicate se il singolo contratto stipulato con il consorziato sia di valore almeno pari a 3.000,00 euro; ai fini della verifica della soglia, è invece irrilevante il valore dell’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente. 3.3 operazioni escluse dalla comunicazione Dall’obbligo di comunicazione sono escluse: ·       le importazioni; ·       le esportazioni “dirette”, anche in triangolazione; l’esonero non è, invece, applicabile alla ces­sione interna dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie; ·       le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia: –       le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni; –       le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del com­mit­tente, purché ivi imponibili; ·       le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “operazioni con paradisi fiscali”); ·       le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria; pertanto, l’esonero: –       riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo; –       non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali – pur essendo sottoposte ad un parti­co­la­re regime pubblicistico – non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria; ·       le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari; l’esonero non si applica se i suddetti operatori finanziari sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; ·       i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura; ·       le ipotesi di esclusione dalla base imponibile, come le spese anticipate in nome e per conto di terzi. 3.4 Dati da indicare nella comunicazione Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione: ·       la data dell’operazione, ossia: –       la data di registrazione dell’operazione; –       ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione; ·       l’anno di riferimento; ·       la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/com­mit­tente; ·       per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: –       se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; –       se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza perso­nalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; ·       i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente; ·       i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura. 3.4.1 Note di variazione Riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in es­se­re, occorre tenere conto anche delle note di variazione, in aumento o in diminuzione, dell’imponi­bi­le e/o dell’imposta.   In particolare, le note di credito o di debito emesse: ·       nello stesso anno di registrazione della fattura originaria o nell’anno successivo, ma anterior­men­te al termine di presentazione della comunicazione relativa all’anno di registrazione della fattura originaria, riducono o aumentano l’importo dell’operazione; ·       successivamente al termine di presentazione della comunicazione relativa all’anno di registra-zione della fattura originaria, vanno comunicate per il solo importo della variazione. 3.4.2 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il cessionario/committente deve fornire al cedente/prestatore il codice fiscale anche nell’ipotesi in cui sia emessa la fattura, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. 4 modalità e termini di presentazione delle comunicazioni Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica: ·       direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline; ·       oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti). 4.1 termini A regime, la comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In via transitoria, in relazione alla comunicazione relativa al periodo d’imposta 2010, il termine di invio, inizialmente stabilito al 31.10.2011, è stato prorogato al 31.12.2011.   Pertanto, entro: ·       il 31.12.2011, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura; ·       il 30.4.2012, vanno comunicate: –       le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA, rese e ricevute nell’anno 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura; –       le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA, rese e ricevute dall’1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere la fattura. 4.2 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile, senza applicazione di sanzioni: ·       annullare la comunicazione originaria; ·       inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni. Ravvedimento operoso Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso. 5 sanzioni L’omessa comunicazione telematica, così come la comunicazione con dati incompleti o non veri­tie­ri, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.       Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2010.

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