Depositi IVA solidale gestore estrazioni esportatori

Gestione depositi IVA Responsabilità solidate per il gestore del deposito Nuovi obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti Cambia la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 

Gestione depositi IVA Responsabilità solidate per il gestore del deposito Nuovi obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti Cambia la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali 

A partire dal 1° aprile 2017, il gestore del deposito sarà responsabile per il pagamento dell’imposta per conto del depositario

Nell’ambito del decreto legge n. 193/2016 si prevedono alcune modifiche in merito agli obblighi formali da porre in essere per l’estrazione della merce dai depositi IVA, a decorrere dal 1° aprile 2017.


Con finalità antievasiva, viene prevista una differenziazione per l’assolvimento dell’IVA a seconda che i beni immessi in deposito (e poi estratti) provengano da uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero da uno Stato extra-Ue.
A tal fine, viene integralmente riscritto il comma 6 dell’art. 50-bis del DL 331/93 (con efficacia, come detto, a decorrere dal 1° aprile 2017), fatte salve ulteriori possibili modifiche nell’iter di conversione in legge del decreto.

 

La misura studiata dal legislatore riguarda i beni di provenienza extra-Ue che vengano estratti da parte di un soggetto passivo nazionale e siano oggetto di utilizzo o commercializzazione in Italia.


Responsabilità solidate per il gestore del deposito 

Per tale fattispecie è, difatti, dovuta l’IVA a norma del citato art. 50-bis comma 6 del DL 331/93 e la base imponibile è determinata nel corrispettivo dell’ultima cessione (aumentato dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi rese sul bene in deposito).

La soluzione prevede che sia il gestore del deposito fiscale il soggetto tenuto al versamento dell’imposta emergente all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, in nome e per conto del soggetto che effettua l’estrazione.

La responsabilità tra i due soggetti (colui che materialmente effettua l’estrazione e il gestore del deposito), ai fini del versamento dell’imposta, è di tipo solidale.

 

Il versamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione (termine ex art. 18 del DLgs. 241/97), senza possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.


L’autofattura emessa dal soggetto che effettua l’estrazione dei beni, attualmente annotata tanto nel registro acquisti quanto sul registro delle fatture emesse, sarà quindi annotata solo nel registro acquisti, insieme ai dati della ricevuta del versamento di cui sopra.

 

Nuovi obblighi comunicativi

Il gestore del deposito è, infine, vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti dal deposito (e all’imposta ivi liquidata), le cui modalità dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A fronte della nuova procedura, per i soggetti che estraggono la merce dal deposito IVA non sarà quindi più necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché il requisito di “effettiva operatività”.

 

Tra le altre novità, modificando il comma 4 dell’art. 50-bis del DL 331/93, viene eliminata la limitazione a specifiche categorie merceologiche per l’estrazione dal deposito di beni destinati ad essere ceduti nei confronti di soggetti passivi nazionali (o, comunque, di soggetti non identificati ai fini IVA in altro Stato Ue).

 

Cambia la procedura di estrazione dal deposito esportatori abituali 

Variata la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali che effettuano l’acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla nuova versione dell’art. 50-bis del DL 331/93, il soggetto che intende beneficiare della non imponibilità è tenuto a trasmettere la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, in cambio di apposita ricevuta telematica, secondo le modalità previste in via ordinaria per l’acquisto da fornitori nazionali.
In definitiva, la procedura di integrazione della fattura (e doppia registrazione della stessa nel registro acquisti e nel registro delle fatture emesse) resterà confinata ai soli beni introdotti in deposito in forza di un acquisto intracomunitario.

 

 

Agevolazioni e restrizioni in arrivo per i depositi IVA

 

Le novità previste dal 1° aprile 2017 riguardano l’immissione e le modalità di estrazione dei beni dal deposito

L’art. 4 comma 7 del DL 193/2016, sul cui Ddl. di conversione, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, la Camera voterà oggi la questione di fiducia, modifica le disposizioni in materia di depositi IVA, a decorrere dal 1° aprile 2017, principalmente sotto due aspetti:


- eliminando le limitazioni di tipo oggettivo e soggettivo all’utilizzo del deposito;

- modificando gli adempimenti per l’estrazione dei beni dal deposito, nel caso di merce di provenienza nazionale o extra-Ue.

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il DL 193/2016, riscrivendo la lettera c) dell’art. 50-bis comma 4 del DL 331/93 (e abrogando la susseguente lettera d), accresce notevolmente il campo di applicazione dell’istituto del deposito IVA.
Sono cancellate le limitazioni che impediscono il completo impiego del deposito IVA per la generalità dei beni destinati a soggetti nazionali o a soggetti extra-Ue.

Guardando le presenti disposizioni, si rinviene che il deposito IVA non può essere utilizzato nei confronti della generalità dei destinatari con riferimento a qualsiasi tipologia merceologica.

 

Allo stato attuale sussiste, quindi, una duplice condizione per avvalersi integralmente dell’istituto, essendo limitata l’introduzione in deposito per i beni:

- destinati a soggetti che non siano identificati in un altro Stato della Ue, vuoi perché “nazionali” vuoi perché “extra-Ue” (condizione di tipo soggettivo);

- diversi da quelli previsti dalla Tabella A-bis allegata al DL 331/93, tra cui metalli, cereali, oli minerali (condizione di tipo oggettivo).

 

Con la riformulazione delle lettere c) e d) dell’art. 50-bis del DL 331/93, si ottiene invece una disposizione “neutra”, senza alcuna limitazione, volta ad agevolare la generalità delle “cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA”, a prescindere dal luogo di stabilimento o identificazione del destinatario dei beni.

Ne discende una consistente agevolazione per i soggetti che introducono la merce nel deposito IVA ai fini dell’esportazione, potendo beneficiare della sospensione di imposta, già prevista per le cessioni nei confronti di operatori Ue.

Inoltre, il beneficio riguarderà anche l’introduzione di merce in deposito successivamente destinata a soggetti passivi nazionali, non essendo – come detto – previsti vincoli in merito al luogo di stabilimento del cessionario dei beni.

Naturalmente, affinché il regime di sospensione IVA del flusso di cessioni relative al deposito sia completo, è necessario che l’ultima cessione di beni abbia ad oggetto una cessione all’esportazione (detassata ex art. 50-bis comma 4 lett. g) se non una cessione intracomunitaria (detassata ex art. 50-bis comma 4 lett. f), con trasporto dei beni all’estero, essendo invece richiesto l’assolvimento dell’IVA per l’estrazione di beni destinati all’utilizzo o alla commercializzazione in Italia.

Si comprendono bene, dunque, le restrizioni introdotte dal DL 193/2016 (sempre a decorrere dal 1° aprile 2017) sul fronte dell’estrazione per quei beni che, prima dell’immissione in deposito, avevano provenienza nazionale o extra-Ue.

Restrizioni sull’estrazione per beni di provenienza nazionale o extra-Ue

Per i beni nazionali, la limitazione principale riguarda l’obbligo di versamento dell’IVA da parte del gestore del deposito (responsabile solidalmente con il soggetto che estrae i beni), in luogo dell’assolvimento mediante reverse charge.

Per i beni di provenienza extra-Ue (immessi in libera pratica e quindi introdotti in deposito ai sensi dell’art. 50-bis comma 4 lett. b del DL 331/93) è, invece, confermato l’assolvimento dell’IVA mediante reverse charge da parte del soggetto che procede all’estrazione della merce, essendo però tenuto a prestare apposita garanzia in favore dell’Amministrazione fiscale.

Tanto ha previsto (per i beni di provenienza extra-Ue) uno specifico emendamento al DL 193/2016, approvato nell’iter di conversione in legge, pur essendo subordinata l’efficacia della misura all’adozione di un decreto ministeriale al riguardo (fino a tale data, l’imposta sarà versata dal gestore del deposito, come per i beni nazionali).

In sostanza, le restrizioni connesse alla fase di estrazione dei beni riguardano i casi in cui è massimo il rischio di evasione dell’imposta, essendo prevista l’applicazione dell’IVA ex art. 1 del DPR 633/72:

- per le cessioni di beni esistenti in Italia in quanto di provenienza e destinazione nazionale (al netto dell’introduzione ed estrazione dal deposito);

- nonché per i beni di provenienza extra-Ue, immessi in libera pratica, i quali (senza introduzione ed estrazione dal deposito) sarebbero stati oggetto di importazione.

In ambito intracomunitario, invece, la disciplina del DL 331/93, in attuazione della direttiva 2006/112/CE, garantisce un generalizzato regime di detassazione per l’ingresso e l’uscita dei beni.

 

INTRA acquisti aboliti dal 1° gennaio 2017

 

In ambito intracomunitario, un’ulteriore novità, conseguente alle modifiche in termini di comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni IVA effettuate consiste nell’abolizione degli INTRA acquisti, sia per i beni che per i servizi.
La disposizione abrogativa, contenuta nell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016, “si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

Dal che dovrebbe conseguirne che l’ultimo INTRA acquisti da presentare sarebbe fissato al 25 gennaio 2017 (per l’ultimo mese o trimestre 2016).

 

A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza della trasmissione telematica delle liquidazioni IVA, sono abrogati:
- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.

 

A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.


Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.

Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.

 

Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno d’imposta 2017

Trimestre

Scadenza

Gennaio-Marzo 2017

31 maggio 2017

Aprile-Giugno 2017

31 agosto 2017

Luglio-Settembre 2017

30 novembre 2017

Ottobre-Dicembre 2017

28 febbraio 2018

 

 

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