Elenco «clienti e fornitori» per il 2010, un pieno di dubbi

scadenza del 31 dicembre 2011, per la presentazione della comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 25.000 euro, effettuate e ricevute nell’anno 2010

L’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2011, quale termine ultimo per la presentazione della comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 25.000 euro, effettuate e ricevute nell’anno 2010, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, sta costringendo gli operatori economici interessati (imprese e professionisti) ad affrontare diverse questioni al fine di individuare con correttezza le operazioni che devono essere incluse nella comunicazione.

A ciò si aggiunga che, trattandosi di operazioni relative all’anno 2010, e come tali normalmente registrate ai fini IVA in tale anno, per il quale il soggetto interessato non aveva conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto (il provvedimento attuativo è del 22 dicembre 2010, ndr), le difficoltà di individuare le operazioni interessate sono certamente importanti.

A titolo esemplificativo, si segnalano le principali situazioni critiche (sul punto, si rinvia a precedenti interventi apparsi su queste pagine):
- acconti per forniture di beni pagati nel 2009 (con conseguente emissione della fattura) e consegna della merce avvenuta nel 2010, con conseguente emissione della fattura a saldo in tale anno. Ai fini dell’individuazione della soglia di 25.000 euro, trattandosi di un’operazione “frazionata”, gli operatori si chiedono se sia necessario tener conto della sommatoria degli importi riferiti all’acconto ed al saldo, ovvero se non si debba tener conto anche dell’acconto, in quanto operazione effettuata prima del 2010, e quindi non oggetto di monitoraggio. Si consideri, ad esempio, un’operazione complessiva di 30.000 euro, con acconto 8.000 euro a dicembre 2009 e saldo di 22.000 euro in data 10 gennaio. Si ritiene che tale operazione operazione non debba essere comunicata, in quanto la parte “rilevante”, effettuata nel 2010, è sotto la soglia di 25.000 euro, non dovendosi tener conto dell’importo di 8.000 euro, in quanto riferito ad un periodo per il quale non sussisteva alcun obbligo;

- contratti di fornitura per importi eccedenti la soglia (almeno 25.000 euro), per i quali vengono effettuate consegne ripartite nel corso dell’anno, con emissione di fatture per importi inferiori alla soglia. Si pensi, ad esempio, ad un ordine per complessivi 100.000 euro, a fronte del quale sono messe 10 fatture di 10.000 euro ciascuna, a fronte delle singole consegne avvenute nel corso dell’anno 2010. Trattandosi di corrispettivi pattuiti sopra soglia, sorge l’obbligo di comunicazione, ma sono evidenti le difficoltà per gli operatori interessati a conoscere l’esistenza a monte di accordi di fornitura complessivi;

- contratti a corrispettivi periodici, per i quali la verifica della soglia di 25.000 euro per la comunicazione deve essere effettuata in relazione al corrispettivo maturato nell’anno solare 2010. Tuttavia, posto che nella comunicazione devono essere indicati gli importi oggetto di registrazione nei relativi registri IVA, accade sovente che l’importo fatturato (a fronte del pagamento, trattandosi generalmente di prestazioni di servizi) è inferiore ad 25.000 euro. in tal caso, secondo le regole stabilite anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/2011, deve essere indicato nella comunicazione l’importo oggetto di registrazione, anche se sotto soglia. Non emergendo tali operazioni dall’analisi (a posteriori) dei registri IVA, in quanto l’importo registrato è sotto la soglia di 25.000 euro, non è agevole per gli operatori economici “collegare” tali fatture ad un contratto (spesso non redatto in forma scritta) in cui emerge che il corrispettivo pattuito è almeno pari a 25.000 euro;

- contratti tra di loro collegati, per i quali l’Agenzia delle Entrate, nella citata circ. n. 24/2011, ha fornito alcuni esempi “scontati” (contratto preliminare e definitivo, mandato e sub-mandato, ecc.), ma che dovrebbero essere oggetto di ulteriori chiarimenti per consentire agli operatori economici di individuare agevolmente fattispecie di collegamento;

- note di accredito, ex art. 26 del DPR 633/72, emesse a fine anno a seguito del raggiungimento ai obiettivi prestabiliti dalle parti. Trattandosi di note di accredito “generiche”, in quanto non ricollegabili ad una singola fornitura, ci si chiede se le stesse abbiano rilevanza ai fini dell’importo che deve essere indicato nella comunicazione. Si ritiene, a parere di chi scrive, che le stesse, non essendo “agganciate” ad una specifica fattura, non influenzino le operazioni originarie.

Indispensabili maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia

Quelli illustrati sono solo alcuni degli aspetti critici che si incontrano in queste frenetiche giornate, sui quali maggiori chiarimenti dell’Agenzia si renderebbero indispensabili, ed il differimento del termine di presentazione ne sarebbe la naturale conseguenza.

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