Le bozze della legge di bilancio sembrano confermare l’innalzamento a 65.000 euro delle soglie di fatturato (attualmente differenziate tra 25.000 e 50.000 euro in base al tipo di attività svolta) fino a concorrenza delle quali le partite IVA individuali potranno avvalersi del regime forfetario.
La Flat tax del 15% verrà estesa ai titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo o professione determinato in misura forfetaria con conferma della esclusione dall’ IVA per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che “nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.
Vengono rimossi gli attuali vincoli connessi all’ammontare di spese per dipendenti e collaboratori (5.000 euro) e all’ammontare di beni strumentali utilizzati (20.000 euro).
Rimane invece la causa di esclusione rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR e quindi, da questo punto di vista, viene ampliata alla partecipazione “a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”. Causa di esclusione ampliata alle artecipazioni in qualsiasi SRL anche non trasparenti.
Così come qualche modifica sembra possibile per la parte in cui sarebbero esclusi dal regime forfetario anche “i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50” del TUIR “e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”. Evidente che nella nuova formulazione l’attenzione del legislatore si concentra sulla finalità di impedire che chi era dipendente o collaboratore parasubordinato di un determinato datore di lavoro decida di “trasformarsi” in partita IVA individuale che però continua a lavorare prevalentemente per lo stesso committente.
La bozza conferma per il resto le altre tre cause di esclusione:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi fiscali speciali,
- soggetti extra-Ue;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di immobili.