Le cessioni di beni intracomunitarie non sono soggette ad Iva perché vige il principio di imponibilità nel paese di destinazione. Sono considerate tali le operazioni che soddisfano congiuntamente questi quattro requisiti:
¨ onerosità dell'operazione;
¨ acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
¨ status di operatore economico del cedente e cessionario;
¨ movimentazione effettiva dei beni dall'Italia ad altro Stato Ue.
Per poter beneficiare del regime di non imponibilità, e quindi poter emettere fattura senza Iva, è necessario che:
¨ cedente e acquirente siano presenti nell'archivio VIES;
¨ il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali che attestino la movimentazione dei beni.
In merito a quest'ultimo punto, la Direttiva 2006/112/CE lascia ai singoli Stati membri la libertà di definire quale sia la forma e la tipologia di prova atta a dimostrare il trasporto dei beni, ma la legge italiana non prevede alcuna specifica disposizione in merito.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti in passato dalla prassi, con le risoluzioni n. 345/E del 28.11.2007 e n. 477/E del 15.12.2008, ma in mancanza di una norma di legge l'argomento si presta ancora a dubbi e a diverse interpretazioni.
Per questo il recente documento di prassi - risoluzione n. 19/E del 25.03.2013 - riveste una notevole importanza.
L'Agenzia delle Entrate - in risposta ad un interpello- chiarisce che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.
LA RISOLUZIONE N. 19/E DEL 25.03.2013 |
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Il documento di trasporto
(Risoluzione n. 345/E del 28.11.2007)
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Nella risoluzione n. 345/E del 28.11.2007 l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello in cui veniva chiesto quale fosse la documentazione da esibire come prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria di beni, afferma che: ¨ sotto il profilo fiscale è necessario conservare: ü la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 del D.l. 331/1993; ü gli elenchi Intrastat ¨ mentre per quanto riguarda i documenti non fiscali può costituire prova, e quindi possono essere conservati: ü il documento di trasporto CMR, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta; ü la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni. Tali documenti devono essere conservati a cura del cedente entro i limiti previsti per l'accertamento ai fini Iva (art. 57 del D.p.r. 633/72), ossia: ¨ fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alle operazioni effettuate; ¨ se la dichiarazione non è stata presentata, fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Anche le scritture contabili, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti, conservati secondo le disposizioni del codice civile, possono concorrere a dimostrare la corretta effettuazione dell'operazione intracomunitaria.
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Il documento di trasporto non è l'unico strumento di prova
(Risoluzione n. 477/E del 15.12.2008)
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Nella risoluzione 477/E del 15.12.2008 l'Agenzia ha fornito un altro importante chiarimento, ossia che se il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto delle merci e non è in grado di esibire il CMR (come spesso accade nelle cessioni franco fabbrica), la prova potrà essere fornita con qualunque altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato membro. Il riferimento al CMR, riportato nella risoluzione precedente, è pertanto meramente esemplificativo.
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CMR elettronico e altra documentazione
(Risoluzione n. 19/E del 25.03.2013)
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Nella recente risoluzione n. 19/E del 25.03.2013 l'Agenzia delle Entrate ritiene che costituiscono mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio nazionale, se conservati assieme alla fattura, al mod. Intra e all'ulteriore documentazione contrattuale e bancaria: ¨ il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo; ¨ l'insieme dei documenti che riportano le informazioni del CMR cartaceo, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) estrapolate dal sistema informatico del vettore. Tali documenti non hanno le caratteristiche per essere definiti "informatici", in quanto sono privi dei riferimento temporale e di sottoscrizione elettronica. Essi sono qualificati come documenti analogici, pertanto per essere giuridicamente rilevanti devono essere materializzati su un supporto fisico. Inoltre, per la loro conservazione è necessaria la memorizzazione della loro immagine su supporti ottici, eventualmente anche della relativa impronta, e l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione. Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione ed esibizione delle prove la risoluzione richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza in causa C-146/05, in cui si è chiarito che la prova dell'avvenuta cessione può essere prodotta anche in momento successivo all'operazione. Resta fermo però che il cedente deve acquisire senza indugio le prove della cessione, appena la prassi lo renda possibile. |