La maggiorazione dello 0,40%, prevista per i versamenti entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (quindi entro il 09 agosto per le imposte dirette e per i versamenti IVA dal 16 marzo alla scadenza del versamento di UNICO) si applica, nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, alla sola differenza fra debiti e crediti.
Come noto, per effetto del DPCM 6 giugno 2012, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.
Tali versamenti posso essere effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 (invece del 18 luglio 2012, tenendo conto della proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997, nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti locali, INAIL, ecc.), tutti i contribuenti possono avvalersi della compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Possono, quindi, in linea generale essere compensati “in via orizzontale” (imposte e tributi di diversa natura (iva con ires/irpef – contributi ) tutti i tributi e contributi per il cui versamento è utilizzabile il Mod. F24, fermo restando il limite massimo dei crediti di imposta pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.
Qualora si scelga la via della compensazione tra debiti e crediti, ci si chiede se, avvalendosi della dilazione di pagamento concessa entro 30 giorni dalla scadenza, la maggiorazione dello 0,40% debba essere calcolata sul debito residuo post compensazione (vale a dire l’importo da versare) oppure all’intero debito ante compensazione.
Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello UNICO PF 1999 precisavano che “il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% oppure che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta”.
Le suddette precisazioni sono tutt’oggi valide, essendo riportate anche nelle istruzioni ai modelli UNICO 2012.
Di conseguenza, se, a seguito della compensazione, l’importo delle somme a debito è superiore a quello delle somme a credito, la maggiorazione dello 0,40%, dovuta in caso di differimento del versamento, si applica sul debito risultante post compensazione; tale maggiorazione dovrà essere versata unitamente all’imposta, senza indicazione separata.
In buona sostanza, se il debito IRPEF / IRES risultante dalla dichiarazione è pari a 100.000 e sono disponibili crediti da utilizzare in compensazione per 40.000, l’importo da versare è pari a 60.000 e la maggiorazione, calcolata solo su tale differenza, è pari a 240 (60.000 per 0,40%).
Secondo l’orientamento adottato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente effettui il versamento dell’imposta nel termine “differito” di 30 giorni, ma ometta di versare contestualmente la suddetta maggiorazione dello 0,4%, si determina la tardività dell’intero versamento dell’imposta, con applicazione della sanzione del 30% (ex art. 13 del DLgs. 471/97) sul totale versato.
Ad esempio, se il versamento del saldo IRPEF di 100.000 euro è stato differito ma non è stata versata la relativa maggiorazione dello 0,4% (pari a 400 euro), l’Agenzia delle Entrate applica la sanzione di 30.000 euro (30% di 100.000).
Secondo la C.T. Prov. Torino 22 giugno 2011 n. 102/15/11, invece, la sanzione “piena” del 30% può essere applicata solo in presenza del mancato rispetto del termine “differito” del 16 luglio; qualora, al 16 luglio, sia stata versata l’imposta ma non la maggiorazione dello 0,4%, la sanzione del 30% può essere applicata solo sulla maggiorazione non versata.
Riprendendo l’esempio precedente, la sanzione applicabile è quindi pari a 120 euro (30% di 400 euro di maggiorazione non versata).
Per la Commissione, tale impostazione è giustificata dal fatto che l’art. 17 del DPR 435/2001 non prevede che il diritto di effettuare il pagamento entro 30 giorni venga meno per il mancato pagamento degli interessi (maggiorazione dello 0,4%), la cui omissione costituisce solo un’irregolarità a sé stante; inoltre, sarebbe iniquo e contrario all’art. 10, comma 1 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), sulla tutela dell’affidamento e della buona fede, equiparare ai fini sanzionatori l’omesso pagamento della maggiorazione dello 0,4% all’omesso pagamento dell’intera imposta, applicando una sanzione molto elevata per il mancato versamento, per errore, di un importo modesto. In termini analoghi, si sono espresse la C.T. Reg. Bologna 11 gennaio 2012 n. 3/8/12, la C.T. Prov. Torino 13 gennaio 2012 n. 2/1/12 e la C.T. Prov. Reggio Emilia 27 aprile 2012 n. 38/2/12.