Con la circolare 104/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti in tema di compensazione dei crediti INPS, affermando che l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello Redditi 2017 può essere portato in compensazione nel modello F24 con l’indicazione, quale periodo di riferimento, esclusivamente dell’anno 2016 e dell'importo che si intende compensare.
Anche le somme a credito riferite al 2015 possono essere utilizzate in compensazione tramite il modello F24 ma entro la data di presentazione del modello Redditi 2017 (30/09/2017), dovendo poi essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del relativo quadro RR.
L’eventuale residuo del credito 2015 va indicato nel rigo RR del modello Redditi 2017 - colonne 22 e 36 - e deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cd. auto conguaglio). In altri termini le eccedenze del 2015 possono essere:
-liberamente compensate su modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) al più tardi entro il 30 settembre 2017 (in caso di anticipata presentazione del modello Redditi 2017 il termine dovrebbe ridursi di conseguenza); richieste a rimborso mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
-utilizzate in auto conguaglio (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le procedure presenti sulla piattaforma INPS.
Infine, le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2015 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.