Per evitare tale conseguenza, prosegue il parere citato, deve risultare che tale funzione sia svolta direttamente da qualcuno dei dipendenti ovvero da soggetti esterni (professionisti) con specifico incarico del Consiglio di amministrazione.
In caso di attività di coordinamento svolta da un dipendente, occorrerà che la declaratoria contrattuale del livello in cui quest’ultimo è inquadrato consenta l’esercizio di tale funzione e che l’incarico gli sia stato di fatto attribuito.
In alternativa, il socio della srl dovrà dimostrare che la società svolge, avvalendosi di dipendenti o collaboratori, un’attività che, per le sue caratteristiche, non richiede alcuna direzione, né alcun coordinamento (cosa non impossibile) e che l’attività svolta come amministratore resti interamente confinata in quella tipica propria della funzione, senza alcuna attività attribuibile alla qualifica di socio.
In linea con la prassi dell’INPS e con una norma applicabile anche ai giudizi in corso, l’art. 12 comma 11 del DL 78/2010, escludendo le attività lavorative soggette all’iscrizione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome (ossia le sole attività esercitate in forma d’impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti), per le quali opera il principio dell’iscrizione soltanto alla Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente (art. 1, comma 208, della L. 662/96), ha sancito:
- l’obbligo, per l’amministratore di società che percepisca un compenso (purché assimilato al lavoro dipendente e non “attratto” nel reddito professionale), di iscriversi comunque alla Gestione separata;
- la cumulabilità con l’iscrizione alla Gestione dei commercianti in capo al socio di srl commerciale che, oltre all’attività (retribuita) di amministratore, presti a favore della stessa anche la propria attività lavorativa.
Resta, tuttavia, fermo – una volta ammessa, in astratto, la compatibilità delle due iscrizioni – il presupposto per determinare la doppia contribuzione, ossia la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 203, della L. 662/96 per l’iscrizione alla Gestione commercianti, tra cui la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell’abitualità o prevalenza.
Anche a seguito del DL 78/2010, quindi, occorre accertare che il soggetto sia iscrivibile, ai sensi del citato comma 203, alla Gestione commercianti (Trib. Milano 16 giugno 2011): in caso negativo, è iscritto alla sola Gestione separata; in caso positivo, egli deve iscriversi contemporaneamente sia alla Gestione separata che alla Gestione commercianti.
Se, dunque, è stato definitivamente superato l’orientamento che imponeva di procedere ad un giudizio comparativo tra le attività (cosiddetto giudizio di prevalenza ex comma 208) al fine di individuare la Gestione cui pagare i contributi (Cass. SS.UU. n. 3240/2010), resta la necessità di esaminare, nell’attività svolta dall’interessato, i profili che possano condurre all’iscrizione dello stesso alla Gestione separata e alla Gestione commercianti.
Ciò fa sì che, come rilevato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nel parere n. 13/2012, nonostante la conclusione “giuridica” della vicenda con il DL 78/2010, sul piano operativo continui a registrarsi un notevole contenzioso tra l’INPS e i soci di srl.
In teoria, infatti, l’attività “amministrativa” e quella “lavorativa” si pongono su piani diversi:
- la prima comporta la partecipazione ad un’attività di gestione, impulso e rappresentanza ed è rivolta all’esecuzione del contratto di società e ad assicurare il funzionamento dell’organismo sociale. Nell’attività di gestione è compresa l’attività di indirizzo “politico” della società e le sue ripercussioni sull’attuazione delle determinazioni assunte (Trib. Ravenna n. 179/2004; Cass. SS.UU. n. 3240/2010);
- la seconda è rivolta alla concreta realizzazione dell’oggetto sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata dai lavoratori della società.
Secondo l’INPS, rientra nel lavoro aziendale sia l’attività esecutiva, sia l’attività di organizzazione e direzione (circ. n. 32/1999).
Soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni, la distinzione è assai più difficile da dimostrare e complessa. La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità (intesa come ripetitività, stabilità e sistematicità, sebbene non come quotidianità, di comportamenti) o della prevalenza (non rispetto alle altre attività del soggetto, ma rispetto agli altri fattori produttivi impiegati nell’impresa) spetta all’Istituto di Previdenza, il quale, nell’ipotesi di assenza di altra attività contributivamente rilevante esercitata dalla persona, tende sistematicamente ad attrarre alla Gestione commercianti l’attività che la medesima svolga in società.
Secondo quanto rilevato dalla Fondazione Studi, la linea di difesa del socio deve, dunque, essere improntata alla dimostrazione che la sua attività nella società è del tutto marginale e saltuaria.
Ciò non è possibile ove la società non si avvalga di dipendenti, né di collaboratori, essendo ineludibile che l’attività è svolta dal socio.
Anche in presenza di dipendenti o collaboratori, l’INPS potrebbe, però, pretendere l’iscrizione del soggetto in qualità di socio lavoratore sostenendo che svolga un’attività di direzione e coordinamento del lavoro altrui.
Per evitare tale conseguenza, prosegue il parere citato, deve risultare che tale funzione sia svolta direttamente da qualcuno dei dipendenti ovvero da soggetti esterni (professionisti) con specifico incarico del Consiglio di amministrazione.
In caso di attività di coordinamento svolta da un dipendente, occorrerà che la declaratoria contrattuale del livello in cui quest’ultimo è inquadrato consenta l’esercizio di tale funzione e che l’incarico gli sia stato di fatto attribuito.
In alternativa, il socio della srl dovrà dimostrare che la società svolge, avvalendosi di dipendenti o collaboratori, un’attività che, per le sue caratteristiche, non richiede alcuna direzione, né alcun coordinamento (cosa non impossibile) e che l’attività svolta come amministratore resti interamente confinata in quella tipica propria della funzione, senza alcuna attività attribuibile alla qualifica di socio.
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