Il coordinamento di alcune disposizioni del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, prescritte dal provvedimento attuativo del 22 dicembre 2011, pone qualche problema interpretativo.
Il punto 2.3 del provvedimento consente l’accesso al nuovo regime agevolato ai soggetti in possesso dei requisiti necessari che abbiano intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e abbiano optato per il regime ordinario (con vincolo triennale) oppure per il “forfettino”.
Tali soggetti possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
L’applicazione pratica della disposizione non crea problemi nelle ipotesi in cui il soggetto, all’atto di intraprendere l’attività, opti per uno dei regimi indicati, senza aver mai applicato il regime dei minimi.
È il caso del soggetto che ha iniziato la professione il 1° gennaio 2009, usufruendo del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000).
Alla data del 1° gennaio 2012, avendo terminato il triennio di utilizzo del “forfettino”, il soggetto può aderire al regime dei nuovi minimi a condizione che possieda tutti i requisiti necessari.
Non è altrettanto chiaro, invece, se la disposizione operi anche rispetto a quelle situazioni in cui il soggetto abbia avviato l’attività utilizzando il regime dei minimi (ad esempio, per il 2010) e, successivamente (ad esempio, dal 2011), sia fuoriuscito volontariamente dallo stesso per accedere al regime ordinario.
La disposizione in esame, richiamando espressamente l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario o per il “forfettino”, non dovrebbe operare, rispetto ai casi in cui, la fuoriuscita dal regime dei minimi, sia stata determinata per una causa di esclusione.
Infatti, in tali casi, il “minimo escluso” (ad esempio, nel 2010):
- non avrebbe potuto optare dall’anno successivo per il regime delle nuove iniziative produttive (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 4.1, quesito a);
- sarebbe passato automaticamente, e non per scelta opzionale, al regime ordinario, in quanto unico regime fruibile.
Il dubbio evidenziato nasce per effetto del coordinamento tra questa e un’altra disposizione del provvedimento attuativo (punto 3.3), ove si dispone che, a seguito della fuoriuscita volontaria o per la sussistenza di cause di esclusione dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, è impossibile avvalersi nuovamente di detto regime.
Sul punto, le interpretazioni non sono uniformi
Sembra possibile ritenere che quest’ultima disposizione, in quanto dettata con specifico riferimento al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile applicabile dal 1° gennaio 2012, non dovrebbe estendersi alla previgente versione del regime dei minimi che, invece, non poneva limitazioni alla fuoriuscita e al successivo rientro nel regime stesso in presenza dei necessari requisiti.
Così, il soggetto che ha iniziato l’attività nel 2010 utilizzando il regime dei minimi e ha optato per l’applicazione dell’ordinario nel 2011, dovrebbe poter utilizzare il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile dal 2014.
Aderendo a tale interpretazione, l’accesso al nuovo regime di vantaggio sarebbe consentito anche nell’ipotesi in cui la fuoriuscita dal regime sia avvenuta a seguito del verificarsi di una causa di esclusione.
Si segnala che non mancano le opinioni dottrinarie in senso contrario, le quali sostengono, invece, che l’accesso e la successiva fuoriuscita dal regime dei minimi (per scelta o per esclusione) precluderebbero sempre l’ingresso nel nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Vista la rilevanza pratica della questione, sarebbe opportuno che, quanto prima, l’Agenzia delle Entrate intervenisse per fornire i chiarimenti necessari.