Cessioni Intra-UE non imponibilità art.41 DL.331/1993
Ai fini della non imponibilità ai fini IVA (esenzione art.41 DL.331/1993) detassazione dell’operazione è necessario che:
- entrambi Cliente e Fornitore siano soggetti passivi Iva;
- la cessione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà;
- sia effettivo il trasferimento della merce al territorio di un altro Paese UE.
Il paragrafo 3 dell’articolo 45-bis della direttiva europea prevede due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
- lettera CMR riportante la firma del trasportatore professionale, spedizioniere che ha preso in carico la merce;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
Elementi di prova di cui alla lettera b):
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario doganale nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
L’art. 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che i beni vengano spediti o trasportati:
- da venditore o da un terzo per suo conto;
- dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
Beni trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto,
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:
- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
Beni trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario/acquirente una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione,
ma anche:
- di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra
oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione più/con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
- documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore professionale, spedizioniere (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- fattura emessa dallo spedizioniere.
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
Elementi di prova di cui alla lettera b):
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario doganale nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.