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Al via il nuovo regime dei minimi. professionisti non saranno più assoggettati a ritenuta
Finalmente disponibili i provvedimenti attuativi del nuovo regime dei minimi e degli “ex minimi” che forniscono le disposizioni attuative del nuovo regime e delle agevolazioni per i soggetti esclusi, applicabili dal 1° gennaio 2012
Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati il 22 dicembre 2011, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall’art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio 2012.
Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e Provv. 2 gennaio 2008).
Vengono confermati i limiti all’accesso al regime per coloro che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest’ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27:
- novità dell’attività;
- non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
Cambiano le indicazioni in fattura per i nuovi minimi
Andrebbe specificato direttamente in fattura che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta
Le nuove regole per i contribuenti minimi dal 2012, introdotte a seguito della riforma del regime agevolato ad opera del DL 98/2011 e dei recenti provvedimenti attuativi, comportano l’opportunità di introdurre nuove indicazioni nelle fatture emesse da tali soggetti.
La “vecchia” disciplina del regime agevolato di cui trattasi, recata dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 244/2007), era stata resa attuativa con il DM 2 gennaio 2008 che, all’art. 7, comma 1, lettera b), stabiliva che i contribuenti minimi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, se emettono fattura devono indicare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano il regime di franchigia.
Pertanto, i contribuenti minimi hanno sempre recato, nelle fatture emesse, indicazioni del tenore della seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007)”.
Le nuove disposizioni di riforma del regime, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, e il relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre scorso (n. 185825), nulla dicono in proposito, ma la previsione del decreto attuativo del 2008 rimane comunque.
Pertanto, è ancora necessario riportare nei predetti documenti tale annotazione, anche se pare opportuno aggiornare, dal 2012, il riferimento normativo alle nuove disposizioni, aggiungendo quindi, all’indicazione sopra riportata, una dicitura del seguente tenore, ripresa, tra l’altro, dal summenzionato provvedimento attuativo che così definisce il nuovo regime riformato:
“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”.
Con il già citato provvedimento attuativo (punto 5.2), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta; a tal fine, però, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
In tale prospettiva, potrebbe essere utile, anziché inviare specifiche comunicazioni ai sostituti d’imposta dei contribuenti minimi, inserire direttamente nelle fatture emesse un’indicazione del seguente tenore:
“Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio; gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973,come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011 (punto 5.2)”.
Per quanto riguarda le fatture emesse entro il 31 dicembre dell’anno scorso, quindi con ritenuta d’acconto, ma non ancora incassate, i contribuenti minimi possono comunque evitare l’applicazione delle ritenute, annullando tali documenti ed emettendone di nuovi con la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale indicato in precedenza.
Dipendenti e nuovo regime dei minimi
Non si ha mera prosecuzione per:
- gli ex dipendenti licenziati per cause a loro non imputabili e
- gli ex collaboratori occasionali
Per poter accedere al nuovo regime dei “superminimi” ex art. 27, D.L. n. 98/2011, è necessario che la nuova attività non sia “mera prosecuzione” di quella precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo.I decreti attuativi del nuovo regime dei minimi emanati il 22 dicembre 2011 fanno chiarezza su molti dubbi al riguardo.
In particolare, viene precisato che non vi è mera prosecuzione se il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore (licenziamento).
Dai chiarimenti esposti si deduce, inoltre, che non ci può essere, in linea generale, mera prosecuzione se tra la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’inizio della nuova attività è intercorso un congruo intervallo temporale.
Non vi è, inoltre, mera prosecuzione quando la nuova attività è stata preceduta da semplici prestazioni occasionali, anche se nello stesso ambito, in quanto la norma del D.L. n. 78/2011 fa riferimento ad una precedente attività attratta al reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, non al reddito diverso da attività occasionale.
Il lavoratore in mobilità può accedere al nuovo regime dei minimi iniziando un’attività che svolgeva prima come dipendente.
Una condizione di accesso in meno per il lavoratore in mobilità purché dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
In linea generale l’art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011 prevede, come condizione di accesso al nuovo regime dei minimi, che l’attività che si vuole assoggettare a tale regime, non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; ad eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio.
Tuttavia il Provvedimento del 22.12.2011 al paragrafo 2.2 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Dal prossimo anno, i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d'acconto, quindi, dovranno essere modificate le fatture già emesse, se non verranno pagate entro il 2011.
Sono le conseguenze del passaggio dal vecchio regime dei minimi, con imposta sostitutiva del 20%, a quello nuovo, che prevede un'imposta del 5 per cento.
Chi non potrà più essere 'minimo' dal 2012, passando automaticamente nel nuovo regime dei residuali, potrà optare non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata
Considerando che dal 2012 i nuovi minimi applicheranno un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d'acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito di imposta, il provvedimento ha stabilito che dal 2012 i compensi dei professionisti non dovranno più essere assoggettati a ritenuta d'acconto, da parte del sostituti d'imposta, previa consegna a questi ultimi di una dichiarazione, per provare il regime adottato.
Non si applicherà la ritenuta d'acconto neanche ai ricavi delle imprese (ad esempio, agenti o chi lavora con i condomini).
Il beneficio dura cinque anni dal periodo di imposta di inizio dell'attività per tutti i contribuenti, anche per quelli di età superiore a 35 anni, ma per i giovani può durare più di 5 anni, perchè si applica fino al compimento del trentacinquesimo di
Se era stata effettuata l'opzione per la contabilità semplificata od ordinaria, per sfuggire al regime dei minimi, «resta fermo il vincolo triennale» di permanenza obbligatoria.
È confermato che un 'minimo' passa automaticamente tra i residuali non solo se ha iniziato l'attività prima del 2008, come direbbe testualmente la norma (che parla solo di non rispetto delle disposizioni del comma 1, articolo 27, del Dl 98/2011), ma anche se non rispetta i requisiti indicati al comma 2.
Un minimo può optare, oltre che per la contabilità semplificata od ordinaria, anche per il regime residuale, perchè questo può essere scelto anche dai contribuenti che applicano il regime dei minimi e «ne fuoriescono», optando «per almeno un triennio» per le regole Iva e redditi ordinarie.
I residuali dovranno continuare a inviare lo spesometro (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010), anche se questo risulta inspiegabile, perché non è obbligatorio per i minimi (circolare 30 maggio 2011, n. 24/E, paragrafo 3.1), i cui requisiti sono tutti rispettati dei residuali.
Anche se la norma dice che chi dal 2012 entra automaticamente nel regime dei residuali, può optare per il «regime contabile ordinario», non parlando di «regime contabile semplificato», il provvedimento del 22 dicembre 2011 concede la possibilità di scegliere anche la contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il “forfettino” possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d’acconto, precisando che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti, soggetti a ritenuta, rilasciano ai Clienti un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli “ex minimi”, vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche:
- coloro che, pur avendo le caratteristiche “tradizionali” per i minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- coloro che, pur avendo le caratteristiche per i “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”.
Non possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
Gli ex minimi nel ritorno al regime normale devono fare l’ inventario dei beni rimasti in magazzino a fine 2011. Questo può consentire il recupero dell'Iva.
Le giacenze iniziali già pagate non possono essere dedotte dal reddito d'impresa
Gli ex minimi non potranno considerare come costo, nel 2012, le merci comprese nelle esistenze iniziali di magazzino, se sono già state pagate durante il regime senza Iva e dedotte con il principio di cassa.
Ai fini Iva, però, chi nel 2012 è uscito dal regime dei minimi per entrare in quello residuale, super semplificato od ordinario, può detrarre l'imposta che ha pagato e non ha detratto sulle merci acquistate e giacenti al 31 dicembre 2011.
Per questi motivi, quest'anno, va prestata particolare attenzione alla compilazione dell'inventario delle giacenze di magazzino.
A seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi e dell'entrata in quello ordinario Iva dal 2012, le rimanenze finali di merci, il cui acquisto è già stato pagato e quindi dedotto dal contribuente minimo, non devono assumere rilevanza come esistenze iniziali, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.
Se, invece, il pagamento delle merci in rimanenza non è ancora stato effettuato, le giacenze iniziali rileveranno come costo iniziale nella contabilità del 2012 (circolare 7/E/2008).
I contribuenti che dal 2012 non possono più applicare il regime dei minimi possono detrarre l'Iva sull'acquisto dei beni (di magazzino) non ancora ceduti o non ancora utilizzati a fine 2011.
Il nuovo regime dei minimi, chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio
(art. 27 del D.l. 98/2011).Ricordiamo infatti che l’art. 27, commi 1 e 2, del D.l. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011) ha modificato con effetto dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi, introdotto dall’art. 1 commi 96-117 della Legge 244/2007. Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime e così il 22 dicembre 2011 è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, che fornisce le disposizioni attuative del nuovo regime, di seguito analizzate.
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITA’
CONDIZIONI (par. 2 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)Possono accedere al nuovo regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi (che continuano a sussistere), la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
- non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
- l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. A tal proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
- è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.
DURATA(par. 3 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi.
Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Un’importante novità contenuta nel Provvedimento del 22.12.2011 precisa che coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti
Contribuenti che provengono da altri regimi
(par. 2.3 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando invece per il regime delle nuove iniziative produttive [1] o per quello ordinario, possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
IMPOSTA SOSTITUTIVA E NESSUNA RITENUTA
(par. 5 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta).
A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.
OPZIONI(par. 4 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime agevolato, possono decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per:
- il regime ordinario.L’opzione è valida per almeno un triennio e decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca; deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 73 dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, l’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente.
Il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011 ha specificato che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato e che a seguito dell’opzione, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati;
- il regime semplificato degli ex minimi, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011.In tal caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Adempimenti semplificati
(par. 6 Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011)
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:
- obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
- esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
- esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
- esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.
[1] Di cui all’articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388.
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VEDI ANCHE
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UN REGIME ULTRAVANTAGGIOSO PER POCHI CONTRIBUENTI
Tassazione sul reddito conseguito che non pare esagerato definire quasi simbolica.
La sostitutiva è stata infatti ridotta dal 20%, misura precedentemente prevista, al 5%.
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Nuovi minimi senza ritenuta - provvedimento n. 185820/2011 del 22/12
Il provvedimento n. 185820/2011 del 22/12 conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012
Regime semplificato per gli ex-minimi che sono costretti a fuoriuscire
Coloro esclusi dal nuovo regime dei nuovi minimi entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 c. 3 del D.l. 98/11, possibilità di optare per regime ordinario.
«Nuovi minimi»o superminimi: accesso da chiarire per i fuoriusciti dal vecchio r
Il provvedimento attuativo non esplicita se l’accesso sia consentito anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime dei minimi per poi fuoriuscirvi