Versamento imposte al 16/7 (quindi con dovuta la maggiorazione dello 0,4% ) effettuato senza la maggiorazione la sanzioni è solo sulla differenza.
Nel caso di versamento delle imposte nel termine lungo con omesso versamento dello 0,4% configura una violazione di lieve entità, sanabile versando la sola maggiorazione (appunto dello 0,4%) con la sanzione del 30% ad essa relativa, quindi calcolata sullo 0,4 non versato..
Secondo la C. T. Prov. Torino, il mancato pagamento dello 0,4% non fa venire meno la tempestività del versamento nel caso di mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4% dovuta per il differimento di trenta giorni dei termini ordinari di versamento delle imposte, ai sensi dell’art. 17 del DPR 435/2001.
A stabilirlo è stata la prima sezione della C.T. Prov. di Torino, con la sentenza n. 24/7/11 del 13 gennaio 2012, che conferma quanto già sancito dalla sezione XV della stessa Commissione provinciale torinese lo scorso 22 giugno 2011.
Il caso esaminato è quello, ormai noto, del versamento delle imposte che risultano dalle dichiarazioni entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari (16 luglio) versamento che, secondo il citato DPR n. 435/2001, deve avere una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Nell’ipotesi in cui l’importo versato sia inferiore a quello dovuto per mancata applicazione della maggiorazione, alcuni Uffici hanno messo in discussione la totalità del versamento, considerando il pagamento tardivo e applicando le sanzioni sul 30% dell’intero importo.
In questi casi, tanto la sentenza in commento quanto la precedente valorizzano la tutela dellabuona fede del contribuente, come prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La sezione I della Commissione Tributaria fa un ragionamento ulteriore, ritenendo applicabile al caso di specie quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.65 del 28 giugno 2001, a proposito del perfezionamento dell’accertamento con adesione.
In tale occasione, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che viene meno l’adesione solo in presenza di comportamenti totalmente omissivi ovvero gravemente carenti nei versamenti eseguiti.
L’adesione è comunque perfezionata quando si hanno anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza dei versamenti eseguiti), per le quali l’Ufficio possa valutare il permanere o meno del concreto interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
Trasferendo al caso di specie i principi sopra riportati, è evidente, secondo la Commissione tributaria provinciale, che l’omesso versamento dello 0,4% configura una violazione di lieve entità, sanabile versando la sola maggiorazione e la sanzione del 30% ad essa relativa.
Ad analoghe conclusioni era anche giunta l’Assonime, con la circolare 15/2011.
Secondo l’Associazione, la maggiorazione dello 0,4% non deve considerarsi come una condizione di efficacia del differimento, ma come semplice onere che il contribuente deve sostenere per avvalersi del termine lungo. Laddove il versamento risulti inferiore a quello dovuto, il contribuente deve essere sanzionato solo su tale differenza.
Tale principio vale, secondo Assonime, anche nel caso in cui l’imposta dovuta, come risultante dal modello di dichiarazione presentato, sia stata inferiore a quella effettivamente versata, compresa la maggiorazione dello 0,4%. Si pensi ad una società che, ritenendo il debito d’imposta pari a 95, abbia versato al 16 luglio un importo pari a 95,83 (comprensivo dello 0,4).
Se il debito effettivo fosse invece pari a 100,4 (100 a titolo d’imposta dovuta, 0,4 a titolo di interesse corrispettivo), non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che la quota non versata sia da imputarsi alla maggiorazione e per ritenere che tale omissione faccia venire meno la tempestività di tutto il versamento.
Ad avviso di Assonime, “l’unica conclusione ritraibile dall’assetto normativo vigente in materia è che il versamento effettuato dal contribuente nel termine lungo deve assumersi come ex legesuddiviso proporzionalmente nel debito dovuto a saldo e nella relativa maggiorazione a titolo di interessi”.
L’Assonime, nella circolare citata, riferisce che sul punto è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate apposita richiesta di chiarimenti. È auspicabile che, nel formulare le proprie valutazioni, l’Agenzia non trascuri questi primi, autorevoli, indirizzi giurisprudenziali.