comunicazione elenco clienti e fornitori 3.000 euro

31 dicembre 2011 - operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 operazioni da 25.000 euro in su e soggette a fattura 30 aprile 2012 - operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2011 operazioni da   3.000 euro in su (iva esclusa)
Comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 31 dicembre 2011 - comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 operazioni da 25.000 euro in su e soggette a fattura 30 aprile 2012 - comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2011 operazioni da   3.000 euro in su (iva esclusa)

vedi a fondo pagina file Agenzia Entrate. Con l’approssimarsi del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per le operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 (31 dicembre 2011), gli operatori economici sono alle prese con i numerosi problemi relativi all’individuazione delle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione. L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, ha fornito, il 24 ottobre 2011, ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. Con provvedimento del 22 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito le principali indicazioni, utili per l’attuazione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i termini. Inoltre per il suo “debutto” l’adempimento è previsto per le fatture da 25 mila euro in su’. Il termine ultimo per il primo invio – quello per il periodo d’imposta 2010 – era fissato al prossimo 31 ottobre 2011. Con il provvedimento direttoriale del 16 settembre 2011 (n. 133642/2011), l’Agenzia delle Entrate, ha modificato il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia del 22 dicembre 2010 (n.2010/184182), determinando una proroga del termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Tale modifica ha determinato una proroga di detto termine, dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.   Il provvedimento modifica anche le specifiche tecniche pubblicate con il provvedimento del 22 dicembre 2010, come modificate dal provvedimento del 21 giugno 2011, e che sono integralmente sostituite da quelle allegate al provvedimento del 16 settembre 2011.   Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto è elevato ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.    Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: - importazioni; - esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001; - operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.   Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.   Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione: a) l’anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.   Per quel che interessa in questa sede, l’attenzione viene focalizzata sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni documentate con fattura differita. Come noto, l’art. 21 del DPR 633/72 consente di emettere un’unica fattura riepilogativa (cosiddetta fattura differita) per tutte le cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nell’arco di un mese solare, a condizione che le singole consegne di beni siano documentate da documento di trasporto e l’emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne, fermo restando l’obbligo di confluenza dell’IVA a debito nella liquidazione periodica riferita al mese in cui sono avvenute le predette consegne dei beni. Come si desume da quanto descritto, la facoltà di emettere la fattura differita non determina alcun differimento del termine di liquidazione dell’IVA afferente le operazioni indicate nel documento riepilogativo, in quanto tale procedura costituisce una semplice agevolazione di carattere “documentale”, per effetto della quale si consente l’emissione di un unico documento, in luogo di più fatture a fronte di ciascuna consegna avvenuta nel corso di un mese solare (come richiederebbe la regola generale di cui all’art. 6 del DPR 633/72). Tuttavia, tale facoltà non influenza il rapporto contrattuale esistente tra le parti, in quanto tra le stesse sussistono tanti contratti di compravendita quante sono le singole consegne documentate dall’emissione del DDT. Ciò starebbe a significare, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, che, ai fini della verifica della soglia di 3.000 euro, e quindi dell’obbligo di comunicazione, si deve far riferimento all’importo dovuto per la singola consegna e quindi in base a quanto indicato nel documento di trasporto. Tale ultimo documento, tuttavia, non essendo valorizzato, crea delle complicazioni operative ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010. Probabilmente, per tale motivo, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate “se per la verifica della soglia dei 3.000 € e per la relativa comunicazione si debba considerare ogni singola operazione documentata da DDT o altro documento oppure se si debba fare riferimento all’importo della fattura differita”, ritenendo “di dover prendere a riferimento l’importo della fattura differita, considerato che l’operazione va indicata nella comunicazione con la data di registrazione che è unica com’è unico il documento di vendita”. A fronte di tale richiesta, l’Agenzia conferma che, per l’inclusione nella comunicazione, si deve far riferimento all’importo della fattura differita, e non all’importo (non esplicitato nel DDT) previsto a fronte della singola consegna. Tale presa di posizione, quindi, costituisce una deroga alla regola generale, sopra descritta, secondo cui, per la verifica del limite, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti per ciascuna operazione (nel caso di specie, a fronte di ogni singola consegna). La posizione dell’Agenzia, quindi, introduce una semplificazione per gli operatori economici, i quali devono quindi far riferimento (solamente) all’importo documentato nella fattura differita per la verifica dell’obbligo di comunicazione dell’operazione (o meglio delle operazioni), consentendo altresì una coincidenza tra quanto annotato nei registro IVA e l’importo della fattura. Tuttavia, non si può non notare come l’interpretazione dell’Agenzia crei una discriminazione tra coloro che non si avvalgono della fattura differita, nel qual caso si deve far riferimento all’importo della singola fattura emessa all’atto di ciascuna consegna, e coloro che invece se ne avvalgono, i quali, come detto, fanno riferimento all’importo “totale” delle singole consegne (riepilogate nella fattura differita).  

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