Contenzioso. Rimborsi sotto i 10.000 euro da rimborsare subito dopo la sentenza

Per la Ctp di Reggio Emilia sentenza 310/01/16 depositata il 21 novembre 2016, se la decisione è favorevole al contribuente gli importi contestati vanno resi subito

Contenzioso. Rimborsi sotto i 10.000 euro da rimborsare subito dopo la sentenza

Per la Ctp di Reggio Emilia sentenza 310/01/16 depositata il 21 novembre 2016, se la decisione è favorevole al contribuente gli importi contestati vanno resi subito

 

È immediatamente esecutiva la sentenza se il giudice non ritiene necessario la prestazione della garanzia da parte del contribuente, pur in assenza del decreto del Mef.

Il Dlgs 156/2015 ha introdotto il nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92 con l’esecutività immediata anche delle sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente, obbliga gli Uffici a restituire quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione.

La nuova norma, decorrente dal 1° giugno 2016 prevede poi che, per i rimborsi superiori a 10.000 euro, il giudice possa subordinare l’esecutività alla presentazione di una garanzia.
Cosa dice l’Agenzia 
Secondo l’interpretazione dell’AdE - circolare 38/E/2015 - la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni. 
Si ritiene che certamente per gli altri casi non disciplinati dal decreto (rimborsi inferiori a 10.000) le nuove norme trovano già trovare applicazione.
Le prime decisioni di merito 
La Ctp di Reggio Emilia (sentenza 310/01/16), accogliendo il ricorso di una società proposto sul diniego ad un rimborso Ires, ha concluso dichiarando l’immediata esecutività della sentenza, poiché aveva escluso la necessità di garanzia. 
In altre parole, quindi, secondo il Collegio emiliano, la nuova norma non trova applicazione solo nell’ipotesi in cui è richiesta una garanzia al contribuente, atteso infatti, che il decreto del Mef ne deve fornire le specifiche e le caratteristiche.

Ad identiche conclusioni era già giunta la Ctp di Venezia (sentenza 316/13/2016), che, escludendo la necessità di garanzia, ha ritenuto immediatamente esecutiva la decisione. 
Sul punto, anche se non si tratta di una situazione del tutto analoga, può tornare utile l’interpretazione della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’articolo 8 dello Statuto del Contribuente sul rimborso delle fideiussioni, la cui operatività è demandata ad alcuni decreti mai emanati in questi anni.
Secondo i giudici di legittimità (sentenza 16409/2015) l’omessa emanazione del decreto ministeriale non può impedire l’operatività immediata di una disposizione contenuta nello Statuto del contribuente, che costituisce principio generale dell’ordinamento. 

 

La nuova norma
Il nuovo art. 69 disciplina l’esecutività immediata delle sentenze tributarie, con la conseguenza che le somme riferite a imposte richieste a rimborso dal contribuente o a spese di lite a carico dell’Ufficio, devono essere erogate anche se la sentenza non è definitiva, nelle more del giudizio 
La garanzia
Il giudice può a sua discrezione richiedere una garanzia al contribuente. In ogni caso, la nuova norma esclude la garanzia per sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro e spese di lite 
Il decreto del MEF
La norma prevede l’emanazione di un decreto del Mef sulle caratteristiche della garanzia che eventualmente il contribuente è tenuto a rilasciare su richiesta del giudice. Non è chiaro se sia subordinata al decreto del Mef qualunque ipotesi di esecutività immediata o solo le sentenze nelle quali è richiesta una garanzia 
InterpretazionI
Secondo le Entrate (circolare 38/2015) l’intera previsione è subordinata all’emanazione del decreto.I giudici di merito hanno ritenuto le sentenze immediatamente esecutive in assenza di richiesta di garanzia.

La Cassazione (sentenza 16409/2015) ha ritenuto che un decreto attuativo non può rendere inefficace una previsione dello statuto dei diritti del contribuente

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