Data Fattura elettronica immediata e differita invio SDI sanzioni

La data della fattura elettronica immediata entro 12 giorni e differita entro 15 del mese successivo e quella di invio al SDI e le sanzioni relative in caso di ritardo

Fatture immediate 

Le fatture immediate devono essere emesse, ossia inviate, ossia trasmesse, al SDI, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La data fattura è quella dell’operazione.

Esempio incasso acconto il 15.12, l’operazione è il 15.12, quindi la fattura è datata 15.12, ed emessa ossia trasmessa, al SDI entro il 27.01.

La fattura emessa partecipa alla liquidazione passiva a debito del mese dell’operazione e quindi nel nostro esempio nella liquidazione del mese di dicembre.

Fatture differite 

Le fatture differite devono essere emesse, ossia inviate, ossia trasmesse, al SDI, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento dell’effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24.09.2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita, con DDT, può essere indicata sulla fattura la data del giorno di fine mese, dei DDT del mese.

Esempio può avere data 31.12, la fattura che contiene i DDT del mese di dicembre, anche se sono riferiti a date di dicembre precedenti il 31.12, fine mese.

Tutti i DDT del mese di dicembre possono essere riepilogati in una fattura datata 31.12 che va inviata al SDI entro il 15.1

La fattura emessa partecipa alla liquidazione passiva a debito del mese dell’operazione e quindi nel nostro esempio nella liquidazione del mese di dicembre.

Fattura immediata e differita

Particolarità nel caso di acconto ricevuto il  10.7; a seguito del quale si è consegna merce con DDT del 20.7 è necessario, in questo caso, emettere e trasmettere due fatture:

  • la prima, immediata, datata 10.7, con obbligo di trasmissione entro il 22.7 (+12 fattura immediata)
  • la seconda, per la merce con DDT, dovrà avere la data del 31.7 (fine mese) ed essere  emessa, ossia inviata, ossia trasmessa allo SDI entro il 15.8 (+15 fine mese fattura differita).

Entrambe le fatture emesse partecipano alla liquidazione passiva a debito del mese dell’operazione e quindi nel nostro esempio nella liquidazione del mese di luglio.

Data di effettuazione dell’operazione

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Fattura scartata

La fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi): come previsto dal provvedimento della stessa AdE del 30.04.2018, può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

Sanzioni

Superato tali termini si applica la sanzione amministrativa in caso di ritardata emissione di fattura.

La sanzione ordinaria è nella misura da 250 a 2.000 euro se e quando la violazione del ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva.

Quindi, se la fattura, emessa in ritardo, ha partecipato alla liquidazione del mese corretto (alla liquidazione passiva a debito del mese dell’operazione) la sanzione è da 250 a 2.000 euro.

Per le sanzioni è possibile il ravvedimento versando le sanzioni previste, con un minimo di €..250 ogni fattura in ritardo.

Il termine a partire dal quale devono essere computati i 90 giorni è l’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se inviata nei termini.

La sanzione  si riduce a

- 1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni dall’errore commesso. (250/9=€28 arrotondato)

 -1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;

Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.

Da considerare l'eventuale utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso o, se più conveniente, il cumulo giuridico, in caso di numerose violazioni nell’anno.

 

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