DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto merci: Prospetto delle deduzioni forfetarie Alleghiamo fac-simile modulo spese non documentate. La deduzione forfetaria delle spese non documentate è prevista dall’art. 66, c. 5 Tuir 

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto merci: Prospetto delle deduzioni forfetarie

Alleghiamo fac-simile modulo spese non documentate.

La deduzione forfetaria delle spese non documentate è prevista dall’art. 66, c. 5 Tuir per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi.

Per il 2014 la deduzione è di € 56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, e di € 92,00 per quelli effettuati oltre tale ambito.

Anche per il periodo d’imposta 2014 è stata confermata la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, pari a € 19,60.

Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg.

Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, c. 3 del Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Le deduzioni forfetarie non hanno rilevanza ai fini Irap; tuttavia, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 5 Tuir (art. 11, c. 1-bis D. Lgs. 446/1997).

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