esportatore abituale 2015

Lo status di esportatore abituale avviene confrontando rigo VE30 modello Iva 2015 con volume affari nettizzato importo inserito VE34.

La verifica dello status di esportatore abituale avviene confrontando l’importo delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30 del modello Iva 2015 con il totale del volume d’affari di cui allo stesso quadro VE, quest’ultimo nettizzato delle operazioni fuori campo Iva con obbligo di fatturazione, il cui importo deve essere inserito nel rigo VE34.

In particolare, se il totale del rigo VE30 è maggiore del 10% del volume d’affari “netto” (VE40 meno VE34), il soggetto passivo è considerato esportatore abituale e l’anno successivo può acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, previa presentazione della dichiarazione d’intento, nei limiti delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30.

In tale rigo è richiesta l’indicazione dettagliata di alcune tipologie di operazioni non imponibili, il cui totale deve essere inserito nel campo 1 dello stesso rigo. 

In particolare:

-        nel campo 2, deve essere indicato l’importo complessivo delle esportazioni di beni registrate nel corso del 2014, comprendendo le esportazioni dirette e triangolari di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, nonché quelle a cura del cessionario non residente di cui alla successiva lett. b) dello stesso art. 8. Le istruzioni correttamente precisano che in tale campo devono essere indicate anche le esportazioni di beni con partenza da un deposito Iva, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. g), del D.L. n. 331/1993 (anche se tali operazioni sono in realtà qualificate tra quelle non soggette). Per completezza si segnala che deve essere allocato in tale campo anche il margine non imponibile riferito alle esportazioni di beni usati;

-        nel campo 3, deve essere indicato l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie registrate nel 2014. Rientrano in tale ambito non solo le cessioni intracomunitarie dirette non imponibili di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993, ma anche le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato Ue (anche se qualificate come non soggette ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993). A differenza di quanto visto per le esportazioni di cui al campo 2, nel presente campo 3 non deve essere indicato l’importo del margine delle cessioni di beni usati effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, in quanto esse sono considerate cessioni interne da assoggettare al regime dei margine di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995;

-        nel campo 4 deve essere indicato l’ammontare delle cessioni di beni verso operatori di San Marino, non imponibili ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, la cui procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.M. 24.12.1993, che richiede tra i diversi adempimenti l’ottenimento di una copia della fattura vistata dalle autorità sammarinesi;

-        nel nuovo campo 5, di carattere residuale, deve essere indicato l’importo complessivo delle operazioni non imponibili assimilate alle esportazione. Tale dicitura richiede l’indicazione delle operazioni assimilate alle vere e proprie esportazioni di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, dei servizi internazionali non imponibili ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, delle cessioni di beni a residenti dello Stato della Città del Vaticano, non imponibili ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, nonché le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti degli organismi internazionali indicati nell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972. In tale nuovo campo si ritiene debbano essere altresì indicate le cessioni non imponibili di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993 (vendita da parte del primo cedente a favore del promotore della triangolazione con consegna in altro Stato Ue), in quanto non considerate cessioni intracomunitarie

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