Le aliquote Iva al 4% e al 10% per la costruzione e ristrutturazione edilizia
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro:
a) 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa
b) 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
La stessa aliquota Iva del 10%.delle manutenzioni (sopra) vale per i lavori di recupero edilizio.
Cioè le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Nuova costruzione
Sono soggette all’aliquota IVA del 4% le prestazioni di servizi, relative alla nuova costruzione di (Tabella A, parte II, n. 39, del D.P.R. n. 633/1972):
– fabbricati c.d. “Tupini”, svolte nei confronti di imprese costruttrici (soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita);
– fabbricati “Tupini”, svolte nei confronti di cooperative edilizie e loro consorzi, anche a proprietà indivisa, se per i soci ricorrono i requisiti “prima casa”;
– fabbricati adibiti ad abitazione, svolte nei confronti di soggetti che hanno i requisiti “prima casa”;
– fabbricati rurali, destinati a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all’allevamento del bestiame, purché permanga l’originaria destinazione (devono sussistere i requisiti previsti dal decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993).
N.B.: l’aliquota IVA 4% torna applicabile anche nei seguenti casi:
• ampliamento e completamento di fabbricati “Tupini”, fabbricati “prima casa” e fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
• prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche.
Invece, sono soggette ad aliquota IVA del 10% le prestazioni, relative a nuove costruzioni, concernenti (Tabella A, parte III, n. 127-septies e 127-quarterdecies del D.P.R. n. 633/1972):
• fabbricati “Tupini”, svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita (ad esempio, per locazione);
• fabbricati assimilati a quelli “Tupini”;
• edifici destinati a finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza;
• case di abitazione non di lusso quando non ricorrono i requisiti “prima casa”;
• opere di urbanizzazione primaria e secondaria ex articolo 4, legge n. 847/1964 e assimilate.
Prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa – Aliquote IVA
Descrizione della prestazione |
Aliquota IVA in caso di contratto di appalto |
Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto |
Costruzione di abitazioni non di lusso ovvero di fabbricati c.d. “Tupini” |
IVA al 4% nel caso esista il presupporto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere |
IVA al 4% nel caso esista il presupporto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere |
Costruzione di fabbricato rurale |
IVA al 4% |
IVA al 4% |
Altra abitazione |
IVA al 10% |
IVA al 10% |
Costruzione di edifici di lusso |
IVA al 22% |
IVA al 22% |
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria |
IVA al 10% |
IVA al 10% |
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
IVA al 10% (tenendo presente le limitazioni nel caso in cui si via l’utilizzo di beni significativi) |
IVA al 22% |
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione |
IVA al 10% |
IVA al 10% |
Aliquota IVA agevolata del 4%
Così come previsto dal n. 24 della Tabella A, Parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972 l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile alle cessioni di beni c.d. finiti (per meglio dire i beni che concorrono a formare la costruzione degli immobili senza perdere la loro individualità, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni), con esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, di:
– fabbricati c.d. Tupini di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949;
– costruzioni rurali (di cui al n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Al riguardo si tenga presente che l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile solo nella fase finale di commercializzazione di tali beni (si vedano: RM 17.1.86 n. 324048, RM 18.10.82 n. 353485 e CM 2.3.94 n. 1/E). Conseguentemente tale aliquota IVA agevolata non torna applicabile alle cessioni effettuate in favore degli appaltatori (RM 10.12.94 n. 18/E).
Interventi assimilati alla definizione di costruzione
Assimilazioni:
- ampliamento e completamento di edifici (R.M. 7.9.73 n. 503164, R.M. 4.12.73 n. 502670, R.M. 25.3.74 n. 500309, R.M. 24.9.79 n. 363161, R.M. 7.4.81 n. 330968 e R.M. 22.6.83 n. 341334);
- ricostruzione totale, ovvero costruzione di nuovi edifici che incorporino i muri perimetrali o altre strutture portanti di fabbricati preesistenti (R.M. 25.1.74 n. 503991, R.M. 4.12.74 n. 502331 e R.M. 23.11.76 n. 363563).
Interventi non assimilati:
- i riattamenti, i rifacimenti, i riammodernamenti e le ristrutturazioni (R.M. 30.6.73 n. 501787, R.M. 5.2.74 n. 504287, R.M. 27.6.74 n. 504306 e R.M. 3.1.78 n. 363629);
– le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i lavori di miglioria.
Esempi di beni per i quali torna applicabile l’aliquota IVA del 4% – fermo il rispetto delle condizioni più sopra esposte di costruzione degli immobili ampliamento e completamento ricostruzione totale,
– Ascensori e montacarichi (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– impianti di edifici ospedalieri di nuova costruzione (R.M. 9.2.82 n. 334291 e R.M. 19.10.84 n. 398848);
– beni finiti per la costruzione di motrici, carrozze e altro materiale rotabile (R.M. 28.7.92 n. 41452);
– attrezzatura di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli (R.M. 1.6.90 n. 430478), compresi gli impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione (R.M. 20.7.90 n. 430579);
– prodotti per impianti idrici (tubi, contatori) e sanitari per bagno (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone, tubazioni) (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– impianti di riscaldamento ad energia solare (R.M. 17.1.86 n. 324048);
– caminetti (C.M. 7.4.81 n. 14 e R.M. 18.10.82 n. 353485);
– tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc. (R.M. 8.2.83 n. 354328);
– prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico) (C.M. 7.4.81 n. 14 e C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– infissi interni ed esterni (C.M. 2.3.94 n. 1/E);
– porte a scomparsa (R.M. 8.9.86 n. 360866);– scale a chiocciola (R.M. 9.3.96 n. 39/E);
– apparecchiature destinate a incorporarsi nelle strutture dell’edificio, sì da costituirne parte integrante, pur senza perdere la propria individualità (R.M. 29.2.92 n. 431318).
IVA agevolata del 10%: beni finiti
Con riferimento alle cessioni di beni finiti si fa presente che il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972 è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.
Più nel dettaglio è previsto che beneficiano dell’IVA del 10% i “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
N.B.: va da sé che l’IVA agevolata del 10% torna applicabile per le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di:
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– ristrutturazione urbanistica.
Rimangono escluse le cessioni di beni finiti in caso di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria.