Perdite riportabili anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione
Conferma a Sezioni unite sull’Iva: l’omissione dichiarativa non impedisce la deduzione
L’omissione della dichiarazione annuale non può impedire il riporto in avanti delle perdite d’impresa effettivamente prodotte,
Reddito d’impresa. La pronuncia della Cassazione 17757/2016 afferma un principio generale che si estende alle imposte dirette
L’omissione della dichiarazione annuale non può impedire il riporto in avanti delle perdite d’impresa effettivamente prodotte, analogamente a quanto ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 17757/2016 per il credito Iva.
È infatti sempre possibile far valere, in sede di accertamento o di giudizio, le omissioni e gli errori commessi - come hanno precisato, sempre le Sezioni unite, nella sentenza 13378/2016 - e l’agenzia delle Entrate non può pretendere somme non effettivamente spettanti.
Sarebbe, inoltre, opportuno estendere in via normativa il ravvedimento operoso ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, per non appesantire - come precisa la relazione al decreto legge 193/2016 per le dichiarazioni integrative “a favore” - «né la macchina amministrativa né quella giudiziale con ulteriori procedimenti e giudizi volti ad accertare il diritto al rimborso».
Il credito Iva
La Cassazione ha affermato, nella sentenza 17757/2016, che l’eccedenza dell’Iva deve essere riconosciuta, se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche se non è stata presentata la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito, precisando che:
«è da escludere l’assoggettamento del contribuente a oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico (Cassazione a Sezioni unite, sentenza 15063/2002), essendo egli titolare di posizioni di diritto soggettivo perfetto verso il Fisco (Corte costituzionale, sentenza 178/1984) che non possono certo dirsi recessive rispetto alle esigenze erariali di cassa (Corte costituzionale, sentenze 21 e 79/61)»;
Le stesse Sezioni unite hanno sancito, nella sentenza 13378/2016, che il contribuente
«in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria» e l’amministrazione finanziaria «non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza».
La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che le questioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione sono strettamente connesse a quella dell’emendabilità della stessa dichiarazione, perché «si tratta, in sostanza, di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali e veritiere».
Questo principio è stato, peraltro, formulato alla luce delle disposizioni – articolo 30 del Dpr 633/72 e articolo 9, comma 2, del Dm del 9 giugno 2004 – che citano il legame tra la presentazione della dichiarazione e l’esercizio del diritto alla detrazione.
A tal fine è stata anche valorizzata l’affermazione, contenuta nella circolare 21/E del 2013, secondo la quale «la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito nel contraddittorio col Fisco pone il contribuente in condizione equivalente a quella nella quale si sarebbe trovato se avesse correttamente presentato la dichiarazione».
Le perdite riportabili
Queste affermazioni si possono estendere a tutti i tributi, dato che discendono direttamente dai principi costituzionali e da quelli dello Statuto del contribuente.
Per quanto concerne, in particolare, la possibilità di riportare in avanti le perdite d’impresa effettivamente prodotte ma che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi a causa della sua omissione (o presentazione oltre i 90 giorni), nell’articolo 84 del Tuir non è fatto alcun riferimento alla evidenziazione delle stesse in dichiarazione.
Di contro, nell'articolo 9, comma 2, del Dm 9 giugno 2004 è stabilito che, in caso di opzione per il regime di consolidato fiscale, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla consolidante.
L'Agenzia ha affermato, nella risoluzione 168/E del 2007, che, anche se l'omessa presentazione del modello Cnm (consolidato nazionale/mondiale) non provoca l'interruzione della tassazione “consolidata” e in sede di accertamento l'imponibile del gruppo è determinato in base alle dichiarazioni presentate dalle consolidate, resta precluso il rinvio della perdita risultante dalle operazioni di consolidamento ai successivi periodi d'imposta.
Tale orientamento va tuttavia superato, come affermato in numerose sentenze di merito che si sono espresse a favore della riportabilità delle perdite anche in caso di omessa presentazione del modello (sentenza 1675/2/2016 della Ctr Emilia Romagna, sentenza 19/14/2015 della Ctr Lombardia e sentenze 165/2/2012 e 168/2/2013 della Ctp Mantova).