VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA ENTRO IL 27.12.2011

Entro il 27 dicembre prossimo dovrà essere effettuato il versamento dell’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2011. 

Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2011. Il calcolo dell’acconto può essere effettuato attraverso l’utilizzo alternativo di tre metodi: storico, previsionale o analitico (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

L’aumento dell’aliquota Iva al 21% dal 17 settembre 2011 incide sulla scelta del metodo da adottare per il calcolo dell’acconto Iva 2011. A parità di operazioni effettuate nell’ultima liquidazione di quest’anno e in quella del 2010, infatti, è preferibile applicare il metodo storico, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l’88%, l’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente, quando l’aliquota Iva ordinaria era ancora al 20%.

Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento dell’acconto Iva 2011.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

   

 ACCONTO IVA 2011
SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano: liquidazioni e versamenti mensili ex art. 1 del DPR n. 100/98; liquidazioni e versamenti trimestrali ex art. 7 del DPR n. 542/99 e art. 74 co. 4 del DPR n. 633/72.  
SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni: inizio dell’attività nel corso del 2011; cessazione dell’attività nel corso del 2011: entro il 30.09.2011 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2011 i contribuenti mensili; base di riferimento a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2010); importo dell’acconto dovuto inferiore ad € 103,29; contribuenti che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000); contribuenti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative con decorrenza 2011; contribuenti che hanno adottato il regime dei “minimi”; contribuenti che sono usciti dal regime dei “minimi” con decorrenza 2011; contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, comma 6 del DPR n. 633/72; contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, DPR n. 633/72; le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991; contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.  
CALCOLO DELL’ACCONTO METODO STORICO La determinazione dell’acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente; la base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’Iva a debito risultante dalla: liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2010, per i contribuenti mensili (quindi rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2011 x 88%); liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2010, per i contribuenti trimestrali “speciali”[1](rigo VH12 x 88%); dichiarazione annuale relativa al 2010, per i contribuenti trimestrali “per opzione”[2] (rigo VL38 + rigo VH13 – rigo VL36[3]X 88%). La base imponibile, quindi, considera le operazioni dello scorso anno, quando l’aliquota Iva ordinaria era ancora al 20%. In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico, valgono le seguenti regole: passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell’anno precedente; passaggio da regime trimestrale a mensile: l’acconto deve essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2010.  
METODO PREVISIONALE Con l’utilizzo del metodo previsionale l’acconto da effettuare deve risultare pari all’88% dell’Iva che si prevede di versare: per il mese di dicembre 2011 (contribuenti mensili); per il quarto trimestre 2011 (contribuenti trimestrali speciali); a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell’anno 2011 (contribuenti trimestrali “per opzione”). Il contribuente può determinare l’acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2011. Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto.  
METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito in base ad un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa a: operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: 01.12.2011 – 20.12.2011, per il contribuente mensile; 01.10.2011 – 20.12.2011, per il contribuente trimestrale; operazioni poste in essere nel periodo 01.11.2011 – 20.12.2011, ma non ancora fatturate o registrate; operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente Iva a debito è stata già considerata (per effetto della registrazione in reverse charge). Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2011 o terzo trimestre 2011). Per gli autotrasportatori[4], in sede di calcolo dell’acconto utilizzando il metodo delle “operazioni effettuate” si dovranno considerare, per la determinazione dell’IVA a debito, le fatture emesse nel 3° trimestre 2011 annotate nel periodo 01.10.2011 – 20.12.2011, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate entro il 1° trimestre 2012.  
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO 2011 Il versamento dell'acconto IVA 2011 va effettuato, entro il 27.12.2011, con il mod. F24 esclusivamente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I relativi codici tributo sono: 6013, per il contribuenti mensili; 6035, per il contribuenti trimestrali. Ai fini della determinazione dell’acconto Iva, per i contribuenti trimestrali “per opzione” non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%[5]. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.  
SCOMPUTO DELL’ACCONTO L’importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; dalla liquidazione relativa al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali; in sede di dichiarazione annuale Iva, per i contribuenti trimestrali “per opzione”. A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l’Erario per l’acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento.  
REGIME SANZIONATORIO In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%; in ogni caso il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso: applicando la sanzione ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure: o     dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; o     3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza; o     3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione; versando l’importo dovuto e gli interessi (codice tributo 1991), calcolati a giorni nella misura dell’1,5%.  

                          Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti      
[1] Di cui all’art. 74, comma 4 del DPR n. 633/72. [2] Di cui all’art. 7 del DPR n. 542/99. [3] Secondo la Risoluzione n. 157/E del 23.12.2004 dell’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione dell'1% applicata all'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale non va considerata, in quanto rappresenta semplicemente l'interesse corrisposto per la dilazione del pagamento degli importi dovuti. Che in base all’art. 74, co. 4 del DPR n. 633/1972 possono registrare le fatture emesse il trimestre successivo a quello di emissione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E del 1993.


            

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