Agenti di commercio e rappresentanti.

Agenti di commercio e rappresentanti. RAR Ruolo Agenti Rappresentanti. Soppressione. Nuove modalità di accesso all'attività di Agenti di commercio e rappresentanti. Agenti già iscritti aggiornamento posizione entro il 12 maggio 2013.

Agenti di commercio e rappresentanti.

RAR Ruolo Agenti Rappresentanti.

Soppressione del “vecchio” ruolo.

Nuove modalità di accesso all'attività di Agenti di commercio e rappresentanti

Agenti già iscritti aggiornamento posizione entro il 12 maggio 2013

 

Il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 apporta modifiche alle modalità di legali per effettuare l’attività di agente di commercio e rappresentante.

Dispone inoltre la soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti.

 

 

Agenti di commercio e rappresentanti.

Gli Agenti già iscritti nell’abrogato (RAR) ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono aggiornare la loro posizione e per ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA, entro il 12 maggio 2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).

Infatti uno dei requisiti professionali sufficienti per iscriversi al nuovo ruolo è: aver conseguito  essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (sono escluse le posizioni già cancellate). 

Per questo aggiornamento si dovrà obbligatoriamente utilizzare la firma elettronica ed è obbligatorio anche l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici ai fini della presentazione della SCIA, delle denunzie e delle comunicazioni al RI tramite la procedura della Comunicazione Unica.

 

Consultazione on line ruolo agenti e rappresentanti


Per consultare gratuitamente gli iscritti al soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è possibile collegarsi all'apposita applicazione cliccando qui.

 

Mancata iscrizione al ruolo, oggi al RI-REA

La legge 204/1985 ha vietato l’esercizio dell’attività di agenzia commerciale a coloro non iscritti al ruolo, sanzionando non solo l’agente che disattende il divieto, ma altresì i preponenti che stipulino un contratto di agenzia con un soggetto non iscritto al ruolo (artt. 2 e 9 L. 204/85).

Nonostante gli interventi della Corte di Giustizia Europea che ritiene tali norme in contrasto con la direttiva comunitaria il legislatore italiano non è intervenuto per abrogare/modificare quelle disposizioni della legge 204/1985. In considerazione di ciò, la giurisprudenza italiana ed anche la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito, in forza del principio di supremazia della normativa comunitaria su quella nazionale, la disapplicazione delle disposizioni della legge 204/1985 dalle quali derivano: la nullità del contratto di agenzia stipulato con un soggetto non iscritto al ruolo e la comminazione delle relative sanzioni amministrative (cfr. per tutte Cass. n. 5505 del 17.4.2002). Neanche in occasione del recente recepimento della “direttiva Servizi”, avvenuto a mezzo del D. Lgs 26.03.2010, n. 59, il legislatore italiano si è preoccupato di adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari, lasciando, difatti, immutate le disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 204/1985, nei quali ora i richiami fatti al ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel RI/REA.

La Fondazione Enasarco, si è invece adeguata ai principi espressi dal giudice comunitario, eliminando il requisito dell’iscrizione nel RAR quale condizione necessaria per l’iscrivibilità degli interessati all’Enasarco (cfr. delibera Enasarco 2/2000).

Rimangono le Camere di Commercio le quali hanno atteggiamenti differenti per quanto attiene la subordinazione o meno dell’inizio di attività di agente all’iscrizione al Ruolo.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per potersi iscrivere al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio é necessario possedere determinate caratteristiche così suddivise:

  • requisiti generali
  • requisiti morali
  • requisiti professionali

Requisiti Generali

  • maggiore età
  • per le persone fisiche: cittadinanza dell´Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari; per i legali rappresentanti di Società cittadinanza dell´U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, dipendente.

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia e/o di rappresentanza in forma chiara ed esplicita.

I requisiti devono essere posseduti da: titolare di impresa individuale; tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati); procuratori; eventuali preposti.

 

Requisiti di onorabilità: non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non essere interdetto o inabilitato;  non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,

Requisiti professionali: aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure: aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali, quali 1° e 2° livello del contratto del commercio e 6° e 7° livello del contratto dell'industria) presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;

oppure: aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione;

oppure: aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare o legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attività di agenzia o di rappresentanza in forma libera;

oppure: aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione. Per informazioni sui corsi abilitanti è possibile visitare la pagina Corsi ed esami agenti rappresentanti

oppure: solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; 

oppure: essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (sono escluse le posizioni già cancellate). Attenzione: requisito valido fino al 12 maggio 2017; 

oppure: essere già iscritto nell'apposita sezione del r.e.a.

Requisiti di incompatibilità: non esercitare attività in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto; non esercitare l'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

Se l’attività di agente è svolta da una società le situazioni di incompatibilità non dovranno gravare sul legale o sui legali rappresentanti della società stessa, i quali dovranno altresì risultare in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa.

Istruzioni

 Prime istruzioni per gli adempimenti RI/R.E.A (dimensione 1,87 Mb)

 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche ai sensi del d.p.c.m. 22 luglio 2011 (dimensione 75 Kb) deliberazione della Giunta camerale n. 98 del 28 maggio 2012

 Requisiti formali delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni contenute nella segnalazione certificata di inizio attivita' (dimensione 72 Kb) determinazione 50/ana/2012 

Cosa bisogna fare

 

A) Nuova iscrizione con nuova attività.

Impresa che inizia l'attività di agente o di rappresentante di commercio (IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO):

Termine per adempiere e comunicare: lo stesso giorno in cui inizia l'attività;

Procedura di comunicazione alla CCIAA: l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercita l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione unica, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

A tal fine l'impresa compila l'istanza di inizio attività diretta al registro delle imprese, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale oppure da un legale rappresentante dell'impresa societaria. Nell'istanza di inizio attività indica sempre:

1. la data di inizio dell'attività (che coincide necessariamente con la data di presentazione della S.c.i.a.);

2. la descrizione dell'attività esercitata, specificando se agente o rappresentante di commercio e il/i settore/i oppure i prodotti oggetto del mandato;

3. i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività e alla segnalazione certificata di inizio attività;

4. sia per la sede che per ciascuna unità locale operativa, il preposto che svolge l'attività, con i dati relativi ai requisiti professionali del soggetto;

Compila ed allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “ARC”, sia in formato PDF che in formato XML, per l'indicazione dei requisiti del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentante dell'impresa societaria che presenta l'istanza all'ufficio del registro delle imprese. Per gli ulteriori legali rappresentanti e per il preposto (per ciascuna sede operativa), compila ed allega all'istanza il modello intercalare “REQUISITI”, sia in formato PDF che in formato XML;

  • allega il mandato di agenzia o di rappresentanza, firmato da entrambe le parti. Il contratto ha effetto nei confronti dei terzi dalla data della presentazione della s.c.i.a. indipendentemente dalla data di stipula o da eventuali date di decorrenza precedenti contenute nel mandato;
  • se il mandato di agenzia o di rappresentanza è con deposito: il mandato deve essere registrato all'ufficio del Registro. In tal caso l'impresa è altresì tenuta alla presentazione della s.c.i.a. allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) del competente comune, utilizzando la procedura della Comunicazione unica;

Deve versare gli importi per tasse di concessioni governative ed i diritti di segreteria previsti per l'istanza al registro delle imprese, nonché imposta di bollo.

Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali - preposto

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una S.c.i.a. per ciascuna di esse all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione, secondo le modalità indicate nel punto A) IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità.

B) Agente già in attività iscritto nel soppresso RAR

Impresa che svolge già l'attività ed è iscritta nel soppresso ruolo (IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO NEL PERIODO TRANSITORIO):

Entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;

Procedura: l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente, apposita istanza telematica di aggiornamento della posizione sia per la sede che per ciascuna unità locale fuori provincia dove esercita l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Aggiornamento della posizione dell'impresa significa trasferimento dei requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese. Pertanto, prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:

  1. corrispondenza fra i dati comunicati al soppresso ruolo e quelli comunicati al registro delle imprese relativi ai legali rappresentanti cliccare qui per i dati presenti in CCIAA;
  2. eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività.

In caso di discordanza dei legali rappresentanti non può essere presentata l'istanza di aggiornamento; in tal caso l'impresa è tenuta alla presentazione della S.c.i.a.

Allo stesso modo, le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni (c.d. imprese plurilocalizzate) devono presentare la S.c.i.a. per l'iscrizione al registro delle imprese dei soggetti, in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa nelle sedi operative.

Eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione: non esercitare attività in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto; non esercitare l'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione. Se l’attività di agente è svolta da una società le situazioni di incompatibilità non dovranno gravare sul legale o sui legali rappresentanti della società stessa, i quali dovranno altresì risultare in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa.

Ciò premesso, per l'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione l'impresa: compilare l'istanza di modifica dell'attività diretta al registro delle imprese, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale oppure dal legale rappresentante dell'impresa societaria, dove vanno sempre indicati:

- i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività;

- nel caso in cui l'attività iscritta al registro delle imprese sia “agente e rappresentante di commercio”, la descrizione corretta dell'attività esercitata, specificando agente o rappresentante di commercio, in base alle risultanze del mandato;

Allegare all'istanza di inizio dell'attività il modello “ARC”, sia in formato PDF che in formato XML, compilato alla sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”.

Il modello “ARC” deve essere sottoscritto digitalmente con firma elettronica dal titolare dell'impresa individuale oppure dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

Non sono dovute le tasse di concessioni governative e l’imposta di bolle mentre si pagano i diritti di segreteria: euro 18,00;

C) Persona fisica iscritta RAR che non svolgeva attività ora inizia

Persona fisica iscritta nell'apposita sezione del r.e.a che inizia l'attività – passaggio da r.e.a. a r.i.:

Deve comunicare alla CCIAA entro il termine dello stesso giorno in cui inizia l'attività;

Procedura: la persona fisica presenta al competente ufficio del registro delle imprese istanza di cancellazione dall'apposita sezione speciale del r.e.a., allegando il modello “ARC” compilato alla sezione“REQUISITI” oppure il modello intercalare “REQUISITI”, sia in formato PDF che in formato XML;


D) Persona fisica iscritta RAR che non svolge attività

Persona fisica iscritta nel soppresso ruolo che non svolge l'attività presso alcuna impresa (AGENTE O RAPPRESENTANTE ISCRITTO NELL'EX RUOLO CHE NON SVOLGE L'ATTIVITÀ – FASE TRANSITORIA) deve entro il termine del 12maggio2013 iscriversi con passaggio dal RAR al RI, perché trascorso il suddetto termine la persona decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a..

Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività fino al 12 maggio 2017;

La procedura: la persona fisica presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui provincia ha la residenza, apposita istanza utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

A tal fine la persona fisica:

  • compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a., sottoscritta digitalmente dall'interessato. Nell'istanza compila sempre i dati relativi ai requisiti di idoneità;
  • compila ed allega all'istanza il modello “ARC”, sia in formato PDF che in formato XML, compilato alla sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO) e firmato digitalmente dall'interessato;

Versamenti e costi: non ha tasse di concessioni governative; i diritti di segreteria: euro 18,00 e l’imposta di bollo: 14,62.

Modelli

Il modello “ARC” e il modello intercalare “REQUISITI” sono disponibili per la compilazione telematica direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e devono essere necessariamente allegati all'istanza diretta all'ufficio del registro delle imprese sia in formato PDF che in formato XML.

Attenzione: l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio accetta esclusivamente la sottoscrizione digitale del modello “ARC” e del modello intercalare “REQUISITI”.

Non sono accettate firme olografe apposte sulla modulistica, scansionata ed allegata all'istanza diretta al registro delle imprese.

La modulistica contiene le dichiarazioni sostitutive attinenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, pertanto i modelli in formato PDF devono essere firmati digitalmente dai soggetti che effettuano le dichiarazioni sostitutive contenute nei modelli stessi; i modelli in formato XML, che si presentano in un unico file, devono essere firmati digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

Modifiche dei requisiti per l’iscrizione

Nei casi in cui la modifica influisce sui requisiti per l'esercizio dell'attività, la comunicazione va fatta lo stesso giorno dell'evento, mentre in tutti gli altri casi entro 30 giorni dall'evento.

1) Modifiche che comportano la verifica del possesso dei requisiti

L’ impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio la relativa istanza di modifica, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un legale rappresentante dell'impresa societaria; compila sempre la sezione “MODIFICHE” del modello “ARC”, sia in formato PDF che in formato XML, allegato all'istanza.

Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i procuratori (termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere operazioni di agenzia o rappresentanza):

Sostituzione/aggiunta preposto (termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni):

2) Modifiche inerenti l'impresa che non comportano la verifica del possesso dei requisiti

L’ impresa presenta la sola modulistica per il registro delle imprese.

Recesso legali rappresentanti, nomina di amministratori non legali rappresentanti, variazione sede legale nella stessa provincia, variazione denominazione, modifica ragione sociale, variazione forma giuridica, cancellazione

 

Trasferimento da altra provincia (se non variano i soggetti e l'attività trasferita è la medesima)

Revisione - Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.  In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del registro delle imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività medesima.

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del r.e.a. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.

Inibizione dell'attività

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

  • per perdita di uno dei requisiti di onorabilità;
  • nei casi di incompatibilità;
  • quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione;
  • per decesso del titolare.

I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico.

Sanzioni amministrative

Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.066,00.  Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Avvertenza: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi e prestazione temporanea e occasionale

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

 

Requisiti di idoneità

Per quanto attiene ai requisiti di natura personale, morale e professionale richiesti dalla legge il D.Lgs. 59/2010 ha sostanzialmente lasciato immutato il quadro normativo regolato dall’art. 5 della L.204/1985. Sul punto, difatti, le uniche modifiche riguardano l’abrogazione dei seguenti requisiti:

  • la cittadinanza italiana o di uno degli stati UE ovvero la residenza nel territorio italiano per gli stranieri (let. a) art. 5 L. 204/1985)
  • il godimento dei diritti civili (let. b) art. 5 L. 204/1985)
  • il non essere fallito (let. c) art. 5 L. 204/1985)
  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguimento del relativo titolo (let. d) art. 5 L. 204/1985).

Inoltre, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 – 12 maggio 2017),requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

Pertanto, per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana]
  2. godere dell'esercizio dei diritti civili]
  3. non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione]
  4. avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo].
  5. aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
      • oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda
      • oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. (omissis)”.

L’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità deve essere attestato tramite la compilazione della sezione Requisiti del modello ARC.

Sono tenuti alla compilazione dell’intercalare relativo ai requisiti il titolare, nel caso di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria, gli eventuali preposti, tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. Per ciascuno soggetto successivo al primo dovrà essere compilato un apposito modello – Intercalare – “REQUISITI ARC”.

Nuove modalità di accesso all’attività di agente commerciale

Con il D. Lgs 26.03.2010, n. 59, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva comunitaria 2006/123/CE, nota come “direttiva Servizi”. Uno degli obiettivi fissati dalla direttiva comunitaria è quello di semplificare le formalità e le procedure relative all’accesso, fra le altre, all’attività di agenzia e al suo esercizio. In tal senso, pertanto, l’art. 74 del D. lgs. 59/2010 ha sancito:

  1. la soppressione, tra gli altri, del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (“RAR”) di cui all'articolo 2 della legge 204/1985
  2. l’assoggettamento dell’inizio dell’attività di agente commerciale alla DIA (Dichiarazione Inizio Attività) - ora  SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) - corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti
  3. l’iscrizione dell’attività di agenti o rappresentanti di commercio nel RI (Registro delle Imprese) se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

La soppressione del Ruolo è operativa dal 12 maggio 2012, da tale data, pertanto, coloro che intendono iniziare l’attività di agente devono presentare all’ufficio del registro della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 204/1985, tramite la compilazione del modello “ARC” allegato al decreto attuativo. L’ impresa che svolge l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse.               Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

L’ufficio del RI, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, rilasciando, su richiesta, una tessera personale di riconoscimento, conforme al modello ministeriale allegato al decreto attuativo.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’ufficio del Registro delle imprese adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, l’ufficio del RI verifica la permanenza dei requisiti e, in caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività (art. 6 DM 26.10.2011).

Normativa di riferimento

 

  • legge 3 maggio 1985 n. 204; “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"
  • decreto ministeriale 21 agosto 1985;
  • decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
  • circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010;
  • legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012;
  • decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno.

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