Nuova disciplina IVA per cassa dal 01/12/2012

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. L’attuale regime dell’IVA per cassa (vecchio regime) è conseguentemente abrogato da tale data e sostituito dal nuovo.

Per evitare eventuali sanzioni, dovute ad incassi non comunicati, chi adotta il nuovo regime dovrà utilizzare la contabilità ordinaria con aggravio di spese per la tenuta contabile.

Il regime andrà adottato per tutte le fatture emesse e sulle stesse andrà indicato che si è in adozione del regime.

Coloro che avessero quindi adottato nel 2012 il “vecchio” regime dell’ IVA «in sospeso per cassa» dovrà seguire il regime vecchio sulle fatture emesse con tale opzione e quindi sulle operazioni già effettuate per le fatture emesse “con IVA per cassa” ante 01/12/82012 dovrà computare l’ IVA nel periodo di incasso/pagamento.

Il pagamento dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva è differito al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione.

 

Il decreto attuativo ha previsto che la nuova disciplina dell’IVA per cassa si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

Pertanto, in conformità all’art. 32-bis, comma 5, del DL n. 83/2012, da tale data sarà abrogato l’attuale regime, regolato dall’art. 7 del DL n. 185/2008, mentre resta confermata l’esigibilità differita a tempo indeterminato per le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, come quelle poste in essere nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici.

 

L'applicazione
Il decreto Sviluppo della scorsa estate (Dl 83/2012, articolo 32-bis) ha esteso il regime a chi ha un volume d'affari fino a 2 milioni di euro.

Le esclusioni.

Le esclusioni dall'Iva per cassa riguardano le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali, nei confronti di chi non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti di chi assolve l'imposta con il reverse charge e nei confronti della Pa (articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72).

Sono escluse le operazioni con le Pubbliche Amministrazioni, le operazioni con reverse charge; negli acquisti intra e nelle importazioni, il regime non opera per cessioni intracomunitarie o esportazioni, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, gli altri regimi speciali in quelli monofase (come, tra gli altri, monopoli, editoria), nel margine e nelle agenzie di viaggio.

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