Emanato il 16/11/2011 il provvedimento che fissa le modalità e i termini di comunicazione dei dati, con la prima scadenza al 31 marzo 2012
Beni ai soci, monitoraggio anche sul 2011
La richiesta di dati sul 2011 giunge inaspettata (peraltro non si trova traccia nella Legge) ma l’Agenzia con il Decreto Attuativo richiede la comunicazione per i beni assegnati ai soci anche per nel 2011 ed anche se l'utilizzo si interrompe prima del 31 dicembre.
Le società che danno in uso beni aziendali ai propri soci, a loro familiari, o a soci e familiari di altre società del gruppo devono avviare il monitoraggio delle posizioni in essere nel 2011 per poter compilare correttamente la comunicazione da trasmettere all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012.
Il modello, approvato con il provvedimento del 16 novembre scorso deve inoltre evidenziare, da parte delle sole società interessate dalla comunicazione dei beni, i finanziamenti e i versamenti effettuati da soci nel 2011, oppure in anni precedenti ed ancora esistenti in tale anno.
L'obbligo sussiste anche se il godimento è cessato e/o i finanziamenti sono stati estinti o restituiti al 31 dicembre 2011.
La richiesta di dati sul 2011 giunge inaspettata e costringerà i contribuenti a un intenso lavoro di raccolta dati. Il nuovo presupposto impositivo introdotto dal Dl 138/11 (lettera h-ter dell'articolo 67 del Tuir) per l'uso di beni di impresa a corrispettivi inferiori al valore di mercato, al cui controllo è finalizzata la comunicazione, è infatti in vigore solo dal 2012.
L'elenco ha una seconda e non meno importante finalità, quella di acquisire informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno svolti "sistematicamente".
Questi accertamenti, sfruttando i dati raccolti sul 2o11 (beni in uso e finanziamenti soci), potranno dunque riguardare anche tale periodo di imposta e i precedenti, con la necessità che i soci e/o i familiari interessati dalle prossime comunicazioni verifichino la propria posizione ai fini del "redditometro" - già per il 2011 - considerando anche i beni delle società.
In presenza di fattispecie rilevanti (beni in uso a soci o familiari), si dovranno inoltre evidenziare i finanziamenti e versamenti effettuati dai soci.
Il provvedimento non pare contenere limitazioni circa la destinazione o l'importo di queste somme, che dunque si dovrebbero sempre indicare integralmente.
Si pensi a una società che ha dato un uso al socio Tizio una autovettura del valore di 30.000 euro ed ha al contempo ricevuto un finanziamento o un versamento in conto capitale dal socio Caio per 150.000 euro, importo utilizzato per acquistare un immobile locato a terzi.
La segnalazione dovrà riguardare sia l'auto affidata a Tizio sia il prestito ricevuto da Caio.
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In applicazione dell’art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011 convertito, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che fissa le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.
Sono oggetto di comunicazione i beni dell’impresa in godimento in qualsiasi forma non solo i beni ad uso esclusivo, ma anche quelli ad uso promiscuo, vale a dire, ad esempio, le autovetture di cui all’art. 164 del TUIR.
L’art. 2 comma 36-terdecies introduce la necessità di tassare come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore (viene inserita una nuova ipotesi di reddito diverso con la lettera h/ter nell’articolo 67 del TUIR).
L’articolo 2 al comma 36-quaterdecies stabilisce l’indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni concessi in godimento.
Quindi, dal 2012 , quando una società o un’impresa individuale concederanno in godimento un determinato bene ad un socio ovvero ad un familiare dell’imprenditore:
a) l’impresa dovrà necessariamente valorizzare tale prestazione, assoggettandola a tassazione a valore di mercato;
b) se ciò non avverrà, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo costituirà reddito per il fruitore del bene e, in ogni caso, il costo diventerà indeducibile.
Ipotizzando, quindi, che una società possieda un determinato bene e che lo stesso venga messo a disposizione dei soci, con la nuova disposizione viene espressamente richiesto che, a fronte di tale utilizzo, la società riceva un corrispettivo e che tale corrispettivo sia allineato con il valore di mercato.
In caso contrario, si configura un reddito in capo al socio e un costo indeducibile in capo alla società, sempre che tale costo non lo sia già in base alle attuali regole che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa.
Quindi, dal 2012 , quando una società o un’impresa individuale concederanno in godimento un determinato bene ad un socio ovvero ad un familiare dell’imprenditore:
a) l’impresa dovrà necessariamente valorizzare tale prestazione, assoggettandola a tassazione a valore di mercato;
b) se ciò non avverrà, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo costituirà reddito per il fruitore del bene e, in ogni caso, il costo diventerà indeducibile.
L'articolo 2 al comma 36-quinquiesdecies introduce un nuovo obbligo di comunicazione con vincolo di solidarietà tra i soggetti obbligati per le relative sanzioni in caso di mancato o errato adempimento.
In particolare viene previsto:
- un obbligo di comunicazione all’ ‘Agenzia delle Entrate dei dati concernenti i beni concessi in godimento da parte dell’impresa concedente ovvero del socio o del familiare dell’ imprenditore; sarà un Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a stabilire modalità e termini per la comunicazione;
- applicazione, in solido, della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’ impresa nel caso di omissione della comunicazione, o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri;
- l’ applicazione in solido della sanzione di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera a), del DLgs. n. 471/1997, vale a dire da € 258 ad € 2.065, se i contribuenti si conformano alle disposizioni.
Il nuovo adempimento – si legge nelle motivazioni dello stesso provvedimento – è diretto a riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento, anche attraverso lo schermo societario, di quei beni che sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
Occorre, in primo luogo, sottolineare che sono oggetto di comunicazione i beni dell’impresa in godimento e qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Finanziamento e capitalizzazione che, dalla semplice lettura della norma primaria, non sembravano dover essere oggetto di comunicazione. Infatti, in base al citato comma 36-sexiesdecies, “l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”.
Gli apporti dei soci sono invece richiamati nel successivo comma 36-septiesdecies, ove si afferma che l’Agenzia delle Entrate controllerà sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Probabilmente tale richiamo normativo è stato ritenuto sufficiente dall’Agenzia per estendere l’ambito applicativo della comunicazione.
Nel caso in cui il socio non abbia in godimento alcun bene, ma abbia effettuato un apporto, si ritiene che non debba essere effettuata alcuna comunicazione.
Non risulta altresì dal DL 138/2011 l’obbligo di comunicazione anche per i familiari dei soci o per i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, previsto invece dal § 1.4 del provvedimento di ieri.
Lo stesso provvedimento si premura, poi, di specificare che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche quei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente,partecipazioni nell’impresa (rectius società) concedente.
Si tratta di una previsione comprensibile in ragione delle finalità della norma, posto che sarebbe stato sufficiente essere soci della holding e non della società industriale proprietaria dei beni per sfuggire all’applicazione della norma.
Meno condivisile è invece la tempistica con cui deve essere effettuata la comunicazione. L’art. 2 comma 36-duodevicies del DL 138/2011 afferma che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Quindi, generalmente, a partire dal 2012.
Il provvedimento, al § 1.3, prevede che l’obbligo di comunicazione sussista anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o le capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.
In tal caso, prevede il successivo § 3.5, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.
La questione meriterebbe un approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate; si ritiene che un’eventuale efficacia retroattiva della comunicazione non dovrebbe avere effetti sulla tassazione, in capo ai soci o familiari, della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per concessione in godimento dei beni.
Analogo discorso dovrebbe farsi per l’indeducibilità dei relativi costi, che, alla luce di quanto previsto dal DL 138/2011, non potrebbe decorrere dal 2011.
Non si ricava dal testo del provvedimento, ma si desume dall’allegato tecnico, un altro elemento rilevante della nuova disciplina.
Oggetto di comunicazione saranno non solo i beni ad uso esclusivo, ma anche quelli ad uso promiscuo, vale a dire, ad esempio, le autovetture di cui all’art. 164 del TUIR.
Altro punto che farà sicuramente discutere è quello dell’analiticità della comunicazione. Anche in questo caso occorre leggere l’allegato tecnico, nel quale si apprende che si deve indicare non solo il bene concesso in godimento, ma anche il numero di telaio, nel caso di un’autovettura, e i dati catastali in caso di immobile.
L’unica semplificazione, apprezzabile in quanto non prevista dalla norma primaria, si ha con riferimento ai beni diversi da veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili che siano di valore non superiore a 3mila euro. In tale circostanza, l’obbligo di comunicazione non sussiste.