rappresentante fiscale IVA

rappresentante fiscale IVA di soggetto non residente intracomunitario o non comunitario
Nomina rappresentante fiscale IVA Le disposizioni dell'art. 21 della Sesta Direttiva comunitaria (n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977), relative alla determinazione del debitore d'imposta, hanno creato non pochi problemi agli operatori, soprattutto a quelli di piccole dimensioni, in relazione all'obbligo di nominare il rappresentante fiscale Iva per le operazioni compiute in altri Paesi rispetto a quello di residenza. Il Consiglio dell'Unione Europea con la Direttiva Ce del 17 ottobre 2000 ha ridotto i casi in cui gli Stati membri possono imporre ai soggetti non residenti la nomina del rappresentante fiscale. Quando le Direttive comunitarie concedono facoltà o alternative può accadere che le diverse legislazioni dei Paesi membri recepiscano in modo diverso le disposizioni comunitarie.
Ne risulta che in certi casi una medesima operazione può essere trattata in modo diverso a seconda del luogo in cui viene effettuata. Ad esempio, alcuni Paesi richiedono, a differenza dell'Italia, che la nomina di un rappresentante sia accompagnata dalla presentazione di idonea garanzia. L'art. 21 della Sesta direttiva, prima delle modifiche in commento, stabiliva che "quando la cessione dei beni o la prestazione dei servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del Paese, gli Stati membri possono prendere disposizioni intese a stabilire che l'imposta sia dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario della cessione dei beni o della prestazione di servizi". IN ITALIA A livello nazionale, l'art.17 del D.P.R. 633/1972 dopo aver previsto, al primo comma, che l'Iva è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, stabilisce, al secondo, terzo e quarto comma, che: *       - gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge Iva *         *       - in mancanza di un rappresentante nominato, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni *         *       - le disposizioni di cui sopra non si applicano alle operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nel territorio dello Stato e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione. In materia di operazioni intracomunitarie, l'art. 44, D.L. 30.08.1993 n. 331, prevede che se tali operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i relativi obblighi e diritti possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonchè alla compilazione degli elenchi Intrastat, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione (cd. "rappresentante leggero"). Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell'imposta o il relativo recupero. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, co. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. La nomina del rappresentante diviene quindi obbligatoria: -          per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuate da operatore economico comunitario nei confronti di privati consumatori e di soggetti nazionali non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, -          in tutti i casi in cui l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e l'obbligo del pagamento dell'imposta non può essere assolto dal cessionario o committente perchè privato consumatore. Secondo i chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze necessitano, quindi, di un rappresentante fiscale in Italia, ad esempio, i soggetti che, in mancanza di una stabile organizzazione: *       - introducono nel territorio dello stato beni per esigenze della propria impresa *       - cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia ed ivi installati o montati *       - effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni accessorie a detti trasporti e relative intermediazioni, ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all'art. 7, co. 4, lett. d) D.P.R. 633/1972, nei casi in cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia. Tuttavia, l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorchè già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore comunitario e quello nazionale. In particolare, non si rende necessaria l'utilizzazione o la nomina del rappresentante fiscale quando: -          le operazioni sono direttamente qualificabili come acquisti o cessioni intracomunitarie tra le parti contraenti (ivi comprese le operazioni triangolari), -          quando per le prestazioni di servizi rese dal soggetto appartenente all'altro Stato membro l'imposta non è da questi dovuta. IN ALTRI PAESI DELLA UE Per le operazioni effettuate da imprese italiane in altri Paesi dell'Unione Europea occorre necessariamente verificare quali siano le norme in vigore nei singoli Stati. Come già ricordato tali norme possono anche non coincidere con quelle vigenti in Italia. In linea di massima, comunque, quando le operazioni sono effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti in altro Stato membro, la nomina del rappresentante fiscale non viene imposta, in quanto l'Iva si applica con il sistema del "reverse charge". Tuttavia, si osserva che per le operazioni effettuate in un altro paese comunitario l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi addebitata per rivalsa dai cedenti o dai prestatori può essere recuperata soltanto in presenza di un rappresentante fiscale o di una stabile organizzazione. Si precisa, infatti, che secondo le norme comunitarie di cui alla Direttiva 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, recepita nell'ordinamento italiano dall'art.38-ter D.P.R. 633/1972, i soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nell'altro Stato (ad esempio Francia), possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in tale Stato (Francia) soltanto se non vi effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni indicate nell'art. 9, paragrafo 2, lett. e) della Direttiva n. 77/388 (si veda al riguardo l'art. 1, lett b) della Direttiva n.79/1972, che richiama l'art.21, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva n.77/388, il quale a sua volta richiama il citato art. 9, paragrafo 2, lett. e) della stessa Direttiva n.77/388). Invece, qualora l'impresa italiana effettui operazioni attive nell'altro stato membro, diverse da quelle indicate nel predetto art. 9, paragrafo 2, lett. e), per ottenere il rimborso dell'Iva pagata in loco sull'acquisto dei beni e servizi dovrà procedere necessariamente alla nomina di un rappresentante fiscale, se priva di stabile organizzazione.
Le modifiche alla Direttiva in esame riguardano principalmente gli adempimenti cui sono tenute le imprese italiane per le operazioni effettuate all'estero, in altri Paesi membri della comunità.
Come si è già visto, per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione, la nostra legislazione prevede la facoltà di nomina del rappresentante fiscale e mai l'obbligo, a meno che l'operazione non venga eseguita nei confronti di soggetti che possono applicare l'imposta (ad esempio, i privati consumatori). La direttiva 17 ottobre 2000 comporta un cambiamento di filosofia in ordine alla nomina del rappresentante fiscale, prevedendo che gli Stati membri possano imporre tale adempimento solo in casi marginali (cioè, quando diventa strettamente necessario ai fini dell'applicazione del tributo). Il sistema delineato dalle modifiche in parola, una volta recepito dagli Stati membri, finirà per allineare la normativa degli altri Paesi a quella sostanzialmente già in vigore in Italia. Infatti, in base al già citato art.17, co.2 D.P.R. 633/1972, per i non residenti che effettuano cessioni e prestazioni in Italia la nomina del rappresentante fiscale diventa obbligatoria solo se le operazioni sono effettuate nei confronti di soggetti "non Iva" ovvero qualora si intenda chiedere il rimborso dell'imposta addebitata per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato. Modifiche apportate dalla nuova Direttiva CE Mediante la sostituzione dell'art. 21 della Sesta Direttiva comunitaria, concernente i debitori dell'imposta, la nuova direttiva CE: *       - consente agli Stati membri di prevedere la nomina del rappresentante fiscale solo come facoltà per i soggetti non residenti *       - prevede la nomina obbligatoria del rappresentante fiscale solo per i soggetti non residenti "cittadini di Paesi con i quali non esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza" stabilisce inoltre che la nomina del rappresentante fiscale è necessaria quando il soggetto non residente effettua operazioni nei confronti di soggetti "non Iva" (ad esempio privati consumatori), in quanto in tale caso il cessionario o committente, non essendo in possesso del numero di identificazione (partita Iva), non può procedere alla autofatturazione in regime "reverse charge".   Il soggetto non residente - comunitario o extracomunitario - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, puo' adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria in alcuni casi, e facoltativa in altri. OBBLIGATORIA E' obbligatoria quando l'operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente. Quindi e' obbligatoria: ● nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di soggetti che ai fini iva si comportano come tali (quali ad es. gli enti non commerciali anche se dotati di partita Iva) ● nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti ● in particolari situazioni di scambi intracomunitari (vedi piu' avanti) FACOLTATIVA E' facoltativa quando permette al soggetto non residente di far valere un diritto. Diritto che normalmente consiste nel poter detrarre l'iva pagata sugli acquisti in Italia. Territorialita' delle prestazione rese in presenza di un rappresentante fiscale La nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di soggetto non residente del soggetto estero. La designazione di un rappresentante fiscale, di per sé, non ha effetti sulla territorialita' dell'operazione, che deve essere sempre individuata, ai sensi degli art. 7 e successivi, in base alla residenza del soggetto estero e non del suo rappresentante fiscale. Diverso e' il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni rese, ma, in tale ipotesi, e' in ragione di detto ruolo e non della sua qualita' di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili. (Corte UE Causa C-1/08, 19 febbraio 2009 ) Alternativa all'identificazione diretta In alternativa alla nomina del rappresentante e' possibile l'identificazione diretta. Ad oggi l'identificazione diretta e' possibile solo per i soggetti residenti in Paesi Ue. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco: ● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell'Iva dovuta; ● nell'identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia. Ad esempio: - la cessione di beni effettuata in Italia nei confronti di un privato comporta l'obbligo di assoggettare l'operazione ad iva in Italia, con conseguente emissione di fattura e versamento dell'Iva allo stato italiano. Il privato non può assolvere in alcun modo al pagamento dell'iva, nemmeno con l'emissione di autofattura, come in alcuni casi è previsto per i soggetti iva nazionali. E' quindi necessaria la nomina di un rappresentante fiscale. - una società Svizzera deve vendere ad un privato un immobile situato in Italia, con vendita soggetta ad iva. In questo la società svizzera, essendo residente in paese extraUe, non puo' avvalersi della procedura - alternativa alla nomina del rappresentante - consistente nell'identificazione diretta. - un soggetto extraUE intende effettuare operazioni di commercio nei confronti di privati consumatori (B2C). In questo caso deve nominare un rappresentante fiscale, ma puo' farlo in uno qualunque degli stati membri.   Nomina  Il rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/72) deve essere nominato attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata od una lettera annotata in un apposito registro (mod. VI) presso l'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. (La nomina avviene secondo forme stabilite dall'art. 1, comma 4, del DPR 441/1997, per vincere la presunzione di cessione di beni - [già art. 53 DPR 633/72]). In alternativa la nomina puo' risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell'Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione. Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione iva (dichiarazione di inizio di attivita') per il mandante. Con l'apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L'iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell'iva detraibile sugli acquisti. L'atto di nomina deve essere anteriore all'esecuzione dell'operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte. L'operatore italiano che gia' possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avra' una ulteriore partita iva. Ciascuna partita iva sara' gestita in modo autonomo con contabilita' separata.. Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a piu' soggetti e quindi può essere intestatario di piu' numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere piu' di un rappresentante fiscale. E' possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia. (RisMin 66_2002) Il rappresentante fiscale puo' essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia) La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero. Adempimenti Il rappresentante fiscale e' soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc. Ad es. puo' beneficiare del plafond degli esportatori abituali ed e' abilitato a rinviare il pagamento dell'iva al momento del pagamento del corrispettivo da parte dello Stato o Enti pubblici (ex art. 6, DPR 633/1972) (RisMin 371_2007) Apertura della partita iva Il rappresentante fiscale deve presentare la dichiarazione di inizio di attivita'. Se il soggetto estero e' persona fisica utilizzera' il modello AA per le persone fisiche altrimenti quello per le persone giuridiche. Se il rappresentante ha gia' una partita iva, riceverà un nuovo ulteriore numero di partita iva. Le due o piu' partite iva (tante quanto sono gli incarichi piu' eventualmente l'attivita propria del rappresentante) dovranno essere gestite separatamente con contabilità separate. La domanda di attribuzione della partita iva puo' essere presentata, in duplice esemplare, ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure con invio telematico (Vedi istruzioni ai modelli AA7 e AA9)  Fatturazione delle cessioni e prestazioni Il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione di IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l'obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con iva (se l'operazione e' territorialmente rilevante in Italia) (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72). L'obbligo di emettere fattura senza iva e' stato introdotto dal 1 gennaio 2010. Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato. Natura dell'attivita' di rappresentante fiscale Rientra tra le attivita' di consulenza tecnica e legale Responsabilita' Il rappresentante fiscale sostituisce in tutti gli adempimenti relativi ad Iva il soggetto estero ed è solidalmente responsabile con lo stesso per gli obblighi Iva. Ad es. la responsabilita' dell'omesso versamento dell'iva è in capo al rappresentante, a nulla influendo il fatto che il soggetto estero non gli abbia dato la disponibilita' della somma. La responsabilità del rappresentante italiano di un soggetto non residente è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta, già citate in precedenza. (RisMin 66_2002) Nel caso di successione nel tempo di piu' rappresentanti fiscali di uno stesso soggetto, detta solidarietà non opera per le operazioni messe in atto antecedentemente alla nomina (Corte Cass. Sentenza n. 15848/04). La nomina ha natura sostanziale e non è configurabile una tardiva comunicazione. pertanto la responsabilità del rappresentante non può estendersi a eventi precedenti al sua nomina. (RisMin 301_02) Rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente ad un soggetto non residente La prestazione di rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente in Italia ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia è fuori dal campo di applicazione dell'Iva in quanto è assente il presupposto territoriale. Rappresentante fiscale e stabile organizzazione Sono posizioni alternative ed incompatibili. Il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non puo' operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta (C-244_08). Il Dl 135_2009 a seguito della procedura d'infrazione UE ha modificato l'art. 17, per cui tutte le operazioni compiute in Italia da un non residente si intendono riferite alla sua stabile organizzazione in Italia (se ivi esistente). Livigno, Campione d'Italia I soggetti residenti in tali territori che effettuano prestazioni noleggio o leasing di mezzi di trasporto in Italia, possono identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale. Rimborsi   I soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia, possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, soltanto se non vi hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni soggette a reverse charge.(art, 38-bis2) Le imprese italiane che operano in altri Paesi dell'Unione Europea dovranno verificare le norme in vigore nei singoli Stati, non necessariamente coincidenti con quelle vigenti in Italia. In linea di massima l'impresa italiana che effettui operazioni attive nell'altro stato membro, diverse da quelle sopra indicate dovrà nominare un rappresentante fiscale (se priva di stabile organizzazione) per ottenere il rimborso dell'Iva pagata in tale paese sull'acquisto dei beni e servizi. Infatti per effetto del generalizzato reverse charge non potra' portare in detrazione l'iva pagata. Operazioni intracomunitarie La nomina del rappresentante fiscale, con riferimento ad operazioni intracomunitarie, in assenza di identificazione diretta da parte del soggetto non residente, è obbligatoria nei seguenti casi: 1) quando l'operazione è rilevante in Italia e l'acquirente/committente essendo soggetto privato non può assolvere l'imposta; 2) quando vi sono vendite a distanzadi beni mobili materiali eseguite in Italia da un soggetto passivo in un altro Paese UE; 3) quando un operatore UE, che effettua lo sdoganamento, immette in libera pratica beni esteri che vengono acquistati da soggetti italiani. Infatti in tal caso il debitore dell'Iva è il rappresentante fiscale del soggetto comunitario e deve emettere fattura nei confronti del cessionario nazionale (RisMin 60_1999); 4) introducono beni per l'esigenza della propria impresa. Non vi è l'obbligo quando le operazioni poste in essere sono riconducibili ad acquisti intracomunitari, cessioni intracomunitarie e operazioni triangolari (CircMin 13_1994).   Rappresentante fiscale leggero E' previsto per il caso di operazioni non imponibili, esenti, senza pagamento d'imposta (vedi Rappresentante fiscale leggero )   Rappresentante fiscale di soggetto estero e coinvolgimento nelle operazioni Il rappresentante fiscale non incide sull'individuazione del luogo della prestazione. Le operazioni messe in atto dal soggetto estero con rappresentante fiscale in Italia, non coinvolgono il rappresentante fiscale, ove il rappresentante fiscale non abbia svolto alcun ruolo economico nelle prestazioni in questione e non puo' essere considerato un intermediario (ai sensi dell’art. 6, n. 4, della sesta direttiva). La designazione di un rappresentante fiscale è, "...di per sé, irrilevante ai fini della natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacché il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero." (Sentenza Corte UE C_1_08 del 19 febbraio 2009 - Athesia - Druck)) Nella sentenza citata, una impresa italiana ALFA aveva effettuato prestazioni pubblicitarie ad un soggetto extraUe BETA, con rappresentante fiscale in Italia, ma senza stabile organizzazione. Le prestazioni consistevano nella vendita di spazi pubblicitari su giornali e riviste italiane. Il soggetto extraUe BETA aveva a sua volta rivenduto parte di tali spazi ai propri clienti UE ed extraUE. L'impresa italiana ALFA aveva emesso le fatture soggette ad iva cointestate all'impresa non residente BETA e al rappresentante fiscale in Italia, il quale, comunque, non era stato in alcun modo coinvolto nelle prestazioni. Il rappresentante fiscale aveva poi chiesto il rimborso dell'IVA riscossa in Italia. L'Ufficio Iva Italiano aveva considerato il rappresentante fiscale in Italia come parte attiva nell'operazione e lo aveva sanzionato per omessa fatturazione ai clienti di BETA. *       La sentenza ha negato tale impostazione chiarendo che ove il rappresentante fiscale non svolga un ruolo economico nelle prestazioni in questione, non possono essergli imputate le operazioni svolte dalla casa madre unicamente per la sua qualità di rappresentante fiscale.  

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