Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero elencate qui di seguito.
Casi di esoneroÈ' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
TIPO DI REDDITO |
CONDIZIONI |
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) |
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Lavoro dipendente o pensione |
Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. |
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) |
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Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. |
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Redditi esenti |
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali |
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva |
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Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta |
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È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.
TIPO DI REDDITO |
LIMITE DI REDDITO |
CONDIZIONI |
Terreni e/o fabbricati |
500 |
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Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito |
8.000 |
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni |
Pensione + altre tipologie di reddito |
7.500 |
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Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) |
7.500 (pensione) |
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Pensione + altre tipologie di reddito |
7.750 |
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. |
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. |
7.500 |
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Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. |
4.800 |
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Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche |
28.158,28 |
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In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*) –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
ritenute =
importo non superiore a euro 10,33
(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.
Chi deve e chi non deve presentare il modello 730: i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazioneIl contribuente per prima cosa deve verificare se deve o non deve presentare il modello 730. In questo articolo vedremo quali sono i contribuenti che devono presentare il modello 730 e quali invece sono esonerati dalla presentazione del modello.
Sono obbligati a presentare il mod 730 tutti i contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno 2010 e non rientrano nelle ipotesi di esonero che vedremo di seguito. Questo come regola generale.
Altra regola generale è quella per cui la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Il Mod. 730 può essere presentato infine, anche in caso di esonero, qualora il contribuente intenda, a fronte di spese sostenute a vario titolo, fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2010.
Innanzitutto vediamo chi può presentare il modello 730 e chi non può presentarlo.
Possono presentare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2011 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
persone impegnate in lavori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono rivolgersi:
-al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011;
-a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2010 al mese di giugno dell’anno 2011;
lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Per quali redditi è possibile utilizzare il modello 730?
Mentre l'elenco precedente ci dice quali soggetti possono presentare il modello 730, ora vediamo per quali tipologie di reddito è possibile utilizzare il mod 730 al posto del modello unico.
I redditi per i quali è possibile utilizzare il modello 730 2011 sono i seguenti:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
I redditi per i quali non è possibile utilizzare il modello 730 sono invece quelli elencati di seguito. In questi casi, infatti devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
nel 2010 hanno posseduto:
redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
nel 2010 e/o nel 2011 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.
Dopo aver visto chi può utilizzare il modello 730, per quali redditi è possibile usare il modello 730 e per quali redditi, invece, non è possibile usarlo, vediamo in quali casi i contribuenti, pur potendo usare il mod 730, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Casi di esonero dalla presentazione del mod. 730 2011
Innanzitutto vi è una condizione generale di esonero dalla presentazione del modello 730 che vale per tutti, e che consiglio di verificare inizialmente prima di analizzare tutte le altre condizioni di esonero. La condizione generale è la seguente:
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione tutti i contribuenti che:
-non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili
-possiedono soltanto redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33
Dopo aver visto la condizione generale di esonero, andiamo a vedere i casi di esonero sulla base del tipo di reddito reddito.
Sono esonerati dalla presentazione del modello 730 tutti coloro che posseggono i seguenti tipi di reddito:
Reddito da abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
Reddito da lavoro dipendente o pensione
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) a condizione che si tratti di redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; a condizione che si tratti di redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Redditi esenti. Ad esempio rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ad esempio interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili
Infine vi sono le condizioni di esonero dalla presentazione del modello 730 dovuti dal livello di reddito conseguito durante l'anno.
Sulla base del livello di reddito non devono presentare il modello 730 coloro che hanno percepito soltanto:
redditi da terreni e fabbricati per un totale uguale o inferiore a euro 500
redditi da lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito per un limite uguale o inferiore a euro 8000*
Pensione + altre tipologie di reddito per un importo uguale o inferiore a euro 7500*
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) per un importo uguale o inferiore a euro 7.500 per la pensione e a euro185,92 per i terreni*
Pensione + altre tipologie di reddito per un importo uguale o inferiore a euro 7750**
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figliper un importo uguale o inferiore a euro 7500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale per un importo uguale o inferiore a euro 4800
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo uguale o inferiore a euro 28.158,28
*A condizione che:
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
**A condizione che:
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione