A decorrere dal 1º gennaio 1997, l'assicurazione obbligatoria Ivs, prevista dalla legge 613/1966, che ha istituito con effetto dal 1º gennaio 1965 la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, viene estesa ai soggetti che esercitano come lavoratori autonomi le seguenti attività del settore terziario, con esclusione di quelle professionali e artistiche:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
- per le relative attività ausiliarie (articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 88/89,
- dei professionisti e artisti).
È interessante vedere come si configuri l'insorgenza dell'obbligo assicurativo alla gestione degli esercenti attività commerciali nei confronti dei soggetti che svolgano attività di lavoro autonomo nell'ambito delle società producendo reddito d'impresa.
I soci accomandatari della società in accomandita semplice, in presenza dei relativi requisiti, possono essere iscrivibili come commercianti, purché, appunto, svolgano i compiti di amministrazione stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale, mentre i soci accomandanti possono essere iscrivibili come coadiutori familiari o, in mancanza, come lavoratori dipendenti (messaggio Inps 14162 del 15 marzo 1993).
Lo stesso discorso (iscrivibilità nella gestione dei commercianti, in presenza dei necessari requisiti) vale per i soci di una società in nome collettivo (Snc) che lavorino, appunto, con carattere di abitualità e prevalenza.
Società di capitale.
Uno dei requisiti per l'iscrizione del soggetto alla gestione degli esercenti attività commerciali è costituito dalla piena responsabilità e dell'assunzione di tutti gli oneri e dei rischi relativi alla gestione della società.
Questo requisito impedisce alle società di capitale l'iscrizione dei soci alla gestione dei commercianti, salvo che per le società a responsabilità limitata (Srl).
Per tali società a responsabilità limitata, infatti, la legge 662/96 non ha previsto il requisito della piena responsabilità, con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti dei soci di Srl, in presenza degli altri requisiti tra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La questione dei soci lavoratori di attività commerciali e soci amministratori di Srl presenta aspetti controversi.
L'Inps, infatti, incentrato sulla prevalenza dell'attività svolta, continua a pretendere la doppia contribuzione alla gestione degli esercenti attività commerciali e alla gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, non considerando che esiste una norma di legge, come vedremo dopo nel dettaglio, che stabilisce la valutazione di prevalenza.
Eccone la vicenda espressa nel dettaglio tecnico.
Secondo le disposizioni dell'Inps (circolare 25 del 7 febbraio 1997), il socio lavoratore di una società di persone o di società a responsabilità limitata (Srl), anche amministratore è obbligato alla duplice assicurazione (non è sempre facile, tra l'altro, l'individuazione in concreto della linea di demarcazione tra l'attività quale socio lavoratore e quella come amministratore).
Si tratta, appunto, del contributo dei commercianti, in presenza dei relativi requisiti, tra i quali la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e il contributo previdenziale del 10% (successivamente aumentato) previsto dall'articolo 2 della legge 335/1995 se percepisce anche come amministratore redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, come modificato dall'articolo 34 della legge 342/2000.
Ecco il testo dell'articolo 1, comma 208, legge 662, 23 dicembre 1996:
«Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche».
L'Inps (messaggio 14905, 14 gennaio 1999) ha chiarito che l'obbligo contributivo del 10% (misura che valeva all'epoca poi, come già detto, aumentata) da parte del collaboratore coordinato e continuativo o, eventualmente, del professionista, può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi per il semplice motivo, sempre secondo l'Inps, che la legge 335/1995 non subordina l'iscrizione alla gestione separata al requisito della prevalenza dell'attività di collaboratore rispetto ad altre.
Anzi, avviene proprio il contrario, nel senso che la prevalenza e l'abitualità dell'attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.
In questi casi, continua a precisare l'Inps, se il lavoro prevalente dovesse essere quello di collaboratore, non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione in una delle predette tre gestioni dei lavoratori autonomi.
Seguendo questi principi, nel caso del socio lavoratore di Srl contemporaneamente anche amministratore, ne risulta secondo l'Inps che:
- il soggetto va iscritto solo alla gestione separata prevista dalla legge 335/1995, quando l'attività specificamente commerciale non sia abituale e prevalente;
- il soggetto va iscritto contestualmente alla gestione dei commercianti e a quella della gestione separata quando l'attività commerciale o di servizi si presenta con i caratteri dell'abitualità e prevalenza (naturalmente, il contributo dell'una e dell'altra gestione scatterà sulle relative quote di reddito).
Orientamenti giurisprudenziali.
Sulla duplice contribuzione evidenziata dall'Inps nel secondo caso, in quanto riteniamo che il comma 208 dell'articolo 1 della legge 662/1996 per l'iscrizione alle gestioni obbligatorie previdenziali richieda, in caso di prestazione di contemporanea attività di lavoro autonomo da parte di esercenti attività commerciali, la presenza del criterio dello svolgimento personale di opera professionale in misura prevalente. Questo principio vale, a nostro avviso, pure per il lavoro autonomo rientrante nell'ambito del contributo della gestione separata, anche se l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 non lo abbia previsto.
Ritengono che questo criterio venga ora stabilito dal comma 208 dell'articolo 1 della legge 662/1996. Interpretando così la norma, che sembra proprio ritagliata su misura per il caso del socio lavoratore di Srl (attività autonoma), contemporaneamente amministratore (attività autonoma), iscritto alla gestione dei commercianti in dipendenza del principio dell'attività abituale e prevalente, ne deriva, quindi, che in questo caso non debba scattare anche l'iscrizione alla gestione separata per i compensi percepiti quale amministratore.La questione della doppia contribuzione ha formato oggetto di numerose sentenze di merito e ora anche della Corte di cassazione.
L'orientamento prevalente è contro la tesi Inps, nel senso che se, vi è prevalenza di mansioni svolte come amministratore rispetto all'attività di socio, non scatta la doppia contribuzione ma solo il contributo alla gestione separata.
Questa posizione, ad esempio, si trova nelle seguenti sentenze di Tribunali: Monza (sentenza 135/2002); Pesaro (sentenza n. 161 del 20 maggio 2003); Parma (sentenza 344/2003); Milano (sentenza n. 3295 del 4 ottobre 2004).
Tra le sentenze che hanno sostenuto la tesi Inps va segnalata la 178 del 29 giugno 2004 pronunciata dal tribunale di Ravenna.
Occorre evidenziare che la Corte di cassazione, per la terza volta, con la sentenza 4676 del 22 febbraio 2008, e poi con altre sentenze, ha affermato il principio della prevalenza dell'attività.
In altri termini, chi svolge attività di socio lavoratore di Srl e di socio amministratore ha l'obbligo di versamento del contributo Ivs alla gestione alla quale risulta svolgere l'attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella non compatibile coesistenza delle due iscrizioni, quindi, sarà compito dell'Inps di stabilire l'obbligo di iscrizione sulla base del principio dell'attività prevalente.
Questo significa che nel caso di socio di Srl commerciale, se l'attività prevalente è quella di socio lavoratore scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali e non anche nella gestione separata per l'attività non prevalente di amministratore.
Nell'ipotesi inversa (attività prevalente è quella di socio amministratore) si ha l'obbligo dell'iscrizione soltanto nella gestione separata.
Le sentenze della Cassazione che hanno, appunto, affermato il principio della prevalenza dell'attività sono le seguenti: 20886 del 5 ottobre 2007; 4676 del 22 febbraio 2008; 8484 del 2 aprile 2008; 13215 del 22 maggio 2008.
In proposito, il Cliente potrebbe, con l'assistenza di un legale, anche decidere l'eventuale non iscrizione nella gestione dei commercianti se l'attività del socio amministratore di Srl è prevalente rispetto a quella di socio lavoratore.
NOTA BENE L’INPS ritiene che:
Le società a responsabilità limitata (Srl) deve iscrivere il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica.
La disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.
se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente.
Ciò può accadere anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione poichè pur essendo egli stesso un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è invece possibile quando è amministratore unico.
Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la società un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poichè il contratto deve evere una autonoma connotazione rispetto alle generiche finalità descritte dall'oggetto sociale.
In altre parole non deve trattarsi dello svolgimento di attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società.