Inversione contabile articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/1972

Installazione di impianti ancorati a edifici e incorporati non riferiti al funzionamento del fabbricato, ma di altri elementi collegati e connessi. Manutenzione e retrofit.

Inversione contabile articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/1972 impianti ancorati a edifici.

Per le imprese che realizzano impianti che sono ancorati a edifici e incorporati, di fatto, non riferiti al funzionamento del fabbricato, ma di altri elementi collegati e connessi, vi era il dubbio, se per tali casistiche andava effettuata:

-        inversione contabile,

prevalenza al fatto che l’impianto sia inglobato nell’edificio;

-        applicazione dell’IVA,

prevalenza alla finalizzazione dell’impianto stesso non rivolta ad accrescere la funzionalità dell’edificio in sé, ma funzionale allo svolgimento di una particolare attività, ovviamente non l’unica che potesse essere esercitata all’interno di quel fabbricato.

In risposta all’ interpello presentato, alla DRE Emilia Romagna da una società svolgente la progettazione, la produzione ed il commercio di macchinari, apparecchiature e impianti di refrigerazione industriale,  (attività riconducibile sez.C Ateco 2007,  codice 28.25.00 "Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione"), l’Agenzia ha fornito una soluzione equilibrata.

Le indicazioni rilasciate dall’Agenzia non riconducono il ragionamento al mero legame con l’edificio, ma alla funzione svolta dall’impianto, cosicché l’eventuale ancoraggio al fabbricato è secondaria e non incide sul trattamento IVA dell’operazione, che deve essere assoggetta ad IVA e non all’inversione contabile.

 

Con riferimento all'attività di installazione degli impianti di refrigerazione negli edifici, la soluzione proposta dall’AdE, in riferimento alle attività di installazione, riconducibili al codice Ateco 33.20.09 "Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali" e, quindi, ad un codice non ricompreso dalla Circolare n. 14E/2015 tra quelli cui si applica l'articolo 17, sesto comma, a-ter (codici Ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29) dei codici da 43.21.01 a 43.29.09, segue il ragionamento che essi non si riferiscano ad impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono al suo servizio.

È da ritenere, infatti, che solo le attività di "installazione impianti" dei codici da 43.21.01 a 43.29.09, si riferisca ad impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono al suo servizio.

 

Le principali tipologie di interventi consistono nella:

-        realizzazione di impianti di refrigerazione  ad uso industriale;

-        manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione;

-        adeguamento degli impianti (c.d. attività di retrofit).

Gli impianti ed i sistemi per la refrigerazione sono destinati ad essere integrati ed installati in fabbricati industriali, quali - ad esempio - magazzini logistici di stoccaggio già esistenti o in costruzione, di proprietà o comunque nella disponibilità dei committenti, ed una volta installati, costituiscono parte integrante degli edifici e formano un tutt'uno con essi.

Qualora, come nel caso dell’interpello, l’installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività industriale esercitata dal committente dell'impianto e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato, sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt'uno con l'edificio medesimo, non sia applicabile il Reverse.

Analogamente anche per l'attività di manutenzione e riparazione dei suddetti impianti e l’attività di retrofit, non trova applicazione l'articolo 17, sesto comma, a-ter).

 

 

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