Legge stabilità 2016 - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.
Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.
Beni agevolabili
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.
La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%.
L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Reddito in natura dei soci assegnatari
Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.
IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.
Versamenti
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate in due rate:
- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale
L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Imposte indirette
L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.
Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.
Versamenti
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:
- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.