note di variazione IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo

La legge di stabilità 2016 riscrive l’art. 26 del DPR 633/72 e “ristruttura” la disciplina in materia di note di variazione IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.

note di variazione IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo

La legge di stabilità 2016 riscrive l’art. 26 del DPR 633/72 e “ristruttura” la disciplina in materia di note di variazione IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.

Il nuovo testo dell’art. 26 del DPR 633/72 distingue, in maniera molto chiara, le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione:
- verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
- esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

 

Viene, così, chiaramente differenziato il diverso limite temporale per effettuare la variazione:
- entro il termine di un anno, per le cause di nullità, annullamento, ecc... e nel caso di abbuoni o sconti (comma 2 dell’art. 26);
sine die, senza termini nell’ipotesi di procedure esecutive infruttuose o di procedure concorsuali (o assimilate), fermo il termine ordinario per l’esercizio del diritto alla detrazione (ossia il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successiva all’operazione).

 

Il novellato art. 26 del DPR 633/72 prevede, al suo interno, alcune disposizioni (commi da 9 a 12) di carattere interpretativo, con decorso dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), anche se a ben vedere – stante il carattere interpretativo delle stesse – applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.

Viene così definita, rispettivamente:
- la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione continuata o periodica (fatto salvo il caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni);
- l’emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente dell’operazione, laddove l’operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge;
- i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Rettifica possibile anche in caso di reverse charge

A questo elenco fa eccezione la norma che consente l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 4 lettera a) del DPR 633/72) e la relativa norma interpretativa (comma 11 dell’art. 26) che individua il momento nel quale il cessionario o committente deve intendersi assoggettato alla procedura (ad es. sentenza dichiarativa di fallimento).

Entrambe le disposizioni (da leggersi in maniera coordinata) si rendono applicabili nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Anche se la norma che differisce l’applicabilità (art. 1 comma 127 della legge di stabilità 2016) fa espresso riferimento al solo art. 26, comma 4, lettera a) del DPR 633/72, deve intendersi ricompreso (nel differimento) anche il seguente comma 11.
Avrà efficacia con riguardo alle sole procedure concorsuali aperte dopo il 31 dicembre 2016, anche il nuovo comma 5 dell’art. 26 in commento, in base al quale il cessionario o committente assoggettato alla procedura, non sarà tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.

 

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