Rottamazione cartelle esattoriali

comunicato stampa approvazione del modello di istanza con cui il contribuente, entro il 23 gennaio 2017, può aderire alla rottamazione dei ruoli. 

Oggetto: ON LINE IL MODULO PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI, CHE PUÒ ESSERE PARZIALE 

Sono decise da Equitalia le scadenze della prima e della seconda rata, e rientrano accertamenti esecutivi e avvisi INPS.

Mediante apposito comunicato stampa del 04/11/2016, Equitalia, in ottemperanza all’art. 6 del DL 22 ottobre 2016 n.193, ha dato notizia dell’approvazione del modello di istanza con cui il contribuente, entro il 23 gennaio 2017, può aderire alla rottamazione dei ruoli. 

Il modulo è on line sul sito di Equitalia e da lunedì sarà a disposizione in tutti gli sportelli del Gruppo.

Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016

La Definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. 

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La rottamazione potrà avvenire con pagamento in unica soluzione, in due, tre o quattro rate, ma sarà l’agente della riscossione a decidere, in sostanza, quale sarà il termine, mediante la comunicazione di liquidazione degli importi dovuti, che al massimo dovrà essere recapitata il 24 aprile 2017.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;

alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento,inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Elenco e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata

Rammentiamo che per fruire della rottamazione è necessario che i ruoli o i debiti da accertamento esecutivo/avviso di addebito siano stati trasmessi all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Dilazioni dei ruoli in corso - rateizzazioni

Inoltre, coloro i quali hanno dilazioni dei ruoli in corso, devono onorare le rate che scadono dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Da come è strutturato il modulo di istanza, possiamo confermare che la sanatoria riguarda ogni tipo di ruolo, a prescindere dalla sua natura e dall’ente impositore o ente pubblico che lo ha formato.
Sono escluse solo le fattispecie indicate nel comma 10 del citato art. 6, come le sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice penale e le risorse proprie dell’Unione europea o l’IVA all’importazione.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, eccezion fatta per le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, per le quali le sanzioni sono dovute ma vengono meno gli interessi di mora e le maggiorazioni dell’art. 27 comma 6 della L. 689/81.
La cartella di pagamento è un provvedimento impositivo mediante il quale vengono riscosse le imposte e altre entrate di natura pubblica. 

Essa, prima dell'avvento degli accertamenti esecutivi, rappresentava il principale atto di esazione, strumentale a recepire e a portare a conoscenza del contribuente il ruolo formato dall'ente impositore o dall'ente pubblico di competenza.
In breve, la cartella di pagamento viene emessa per riscuotere importi derivanti, principalmente, da:

precedenti atti impositivi notificati al contribuente (avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta, di  contestazione delle sanzioni);

dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP trasmesse dal contribuente (si tratta della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione ex artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, ove la cartella è di norma preceduta dall'avviso bonario, recapitato al contribuente oppure all'intermediario abilitato);

sentenze delle Commissioni tributarie e di altri organi giurisdizionali.

Rottamazione può essere parziale

Un aspetto di estrema importanza emerge dal modulo di istanza: la rottamazione può essere parziale, quindi il contribuente, o meglio, il debitore, può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.

Esempio

Ipotizziamo un contribuente che abbia ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento IVA in sede di liquidazione periodica e, nel contempo, un accertamento esecutivo su IRES non dichiarata. 

Egli ben può scegliere di rottamare la cartella e di impugnare o proseguire nel contenzioso in merito all’IRES.
Dunque, se ci sono processi in corso, il contribuente decide a quali rinunciare, anzi, come si spiegherà meglio in un prossimo intervento, a quali “impegnarsi a rinunciare”.

Ancora, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli formati dall’INPS, dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune X, la sanatoria può riguardare solo quelli dell’INPS, non necessariamente tutti.
Trattasi di una questione importante, siccome, nell’esempio da ultimo descritto, potrebbero esserci contenziosi pendenti in diverse giurisdizioni, con esiti potenzialmente contrastanti.
Espressamente si afferma, come del resto normale, che rientrano non solo i ruoli ma pure i carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’INPS.

Le singole cartelle possono essere rottamate in parte

Sia dal modello di istanza sia dalle FAQ pubblicate ieri sul sito di Equitalia, emerge che, in armonia con il dato normativo, il contribuente indica se intende pagare in unica soluzione, in due, tre o quattro rate, ma sarà l’agente della riscossione a decidere, in sostanza, quale sarà il termine, mediante la comunicazione di liquidazione degli importi dovuti, che al massimo dovrà essere recapitata il 24 aprile 2017.

Trattasi di un aspetto molto discutibile, posto che solo il contribuente è in grado di sapere quando può pagare, specie se si considera che, spesso, sarà costretto a rivolgersi al canale bancario per reperire le somme.
La legge si limita a specificare che la terza rata non può avere scadenza posteriore al 31 dicembre 2017, e che la quarta non può essere posteriore al 15 marzo 2018.

Si auspica una certa flessibilità in capo ad Equitalia, in particolar modo nei confronti di coloro i quali avessero necessità di disporre di un tempo maggiore per reperire i fondi, ferme restando le scadenze di cui sopra (salvo vengano modificate in sede di conversione del decreto).

Il contribuente, oltre all’impegno alla rinuncia ai contenziosi pendenti.

Modalità di pagamento sono:

-         mediante domiciliazione sul conto corrente
-         bollettini postali di pagamento, recapitati unitamente alla comunicazione di cui sopra.

Riguardo agli aspetti più propriamente operativi, nel modello occorre naturalmente indicare il domicilio, e lo stesso può essere presentato sia presso gli sportelli dell’Agente della riscossione sia in modalità telematica.

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