2015 regime dei minimi decreto stabilità

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi” a decorrere dal 2015,.
Convenienza da verificare per il nuovo regime forfetario Ddl. di stabilità 2015

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi” a decorrere dal 2015,.
Convenienza da verificare per il nuovo regime forfetario Ddl. di stabilità 2015. Le prime applicazioni indicano per i professionisti un risparmio d’imposta modesto o assente. Non credo si possa parlare di semplificazione e nemmeno di riduzione delle imposte nel nuovo Regime dei Minimi.

Il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi”.
Il nuovo regime prenderà il posto, a decorrere dal 2015, del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”, abrogando le norme istitutive (rispettivamente, l’art. 13 della L. 388/2000, l’art. 27 del DL 98/2011, l’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007). Ad una prima analisi, peraltro, il regime, pur introducendo significative novità, mantiene alcune caratteristiche tipiche dei regimi che intende sostituire.

Accesso al regime 2015

Accesso ex novo 

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività (i quali possono applicare da subito il regime forfetario effettuando apposita segnalazione nel modello AA9/11) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività. In sostanza tali soggetti potrebbero applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del predetto reddito. Il beneficio è accordato solo se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Nella relazione illustrativa vengono fornite importanti precisazioni:

Limite dei ricavi.

il limite di ricavi dell’anno precedente all’ingresso nel regime riguarda i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 3, del Tuir;

Per quanto riguarda le imprese (e quindi non  lavoratori autonomi) per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando la competenza economica: si deve tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’art. 109, comma 2, del Tuir.

Poi una volta entrati nel regime forfetario, gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria (sul punto sarebbe da chiarire, invece, come si devono comportare gli imprenditori che usufruivano del regime dei minimi, che determinano il reddito 2014 secondo il regime di cassa, e che dal 2015 entrano nel nuovo regime forfetario).

Nel caso di cessazione dell’attività nel corso del 2014 ed inizio di una nuova nel 2015, diversa dalla precedente, comunque rilevano i ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime: “in sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta”.

Non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri;

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

Spese per lavoro dipendente e assimilati 

Per accedere al regime forfetario i soggetti interessati non devono aver sostenuto spese superiori ad € 5.000 lordi per:

-        lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);

-        lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs n. 276/2003);

-        somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);

-        somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Acquisto di beni strumentali 

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2014) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

-        per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;

-        per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;

-        i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; concorrono sempre nella misura del 50% anche i beni a deducibilità limitata, telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest’ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’art. 164, comma 1, lett. B), del Tuir.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

-        beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;

-        i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Nel recente incontro tenutosi con la stampa specializzata l’agenzia delle entrate ha inoltre chiarito, in merito al calcolo del limite di € 20.000 che:

-        non concorrono i beni immateriali;

-        il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

 

Redditi di lavoro dipendente

I contribuenti possono accedere al regime forfetario se i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir (compresi quindi i redditi da pensione).

La verifica di tale prevalenza non e', comunque, rilevante se:

-        il rapporto di lavoro è cessato;

-        la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.

A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa occasionali ex art. 67, del Tuir, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.

Permanenza nel regime

Per rimanere nel regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
- ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a limiti predeterminati, da TABELLA, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

A quest’ultimo riguardo, è bene segnalare la previsione di un particolare regime transitorio applicabile limitatamente a coloro che, al 31 dicembre 2014, già fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).

Cambiati i vantaggi per i nuovi minimi.

- sono esclusi da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
- determinano il reddito, assoggettato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%,

- imponibile forfettario determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
- non vedono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, nessun limite di durata).

Sono comunque ESCLUSI dal regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza.

Tabella per settore di attività in base ai codici ATECO.

Ai fini dell’applicazione del nuovo regime forfetario introdotto dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2015 assume un ruolo fondamentale la tabella, la cui bozza è riportata in calce all’articolo, che individua, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici ATECO:

- il limite di ricavi o compensi percepibili ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime;
- nonché il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi/compensi percepiti per la determinazione del reddito imponibile sul quale applicare l’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%.

La disponibilità di questi dati è indispensabile per verificare l’accessibilità al regime da parte dei soggetti potenzialmente interessati e per testare la convenienza dello stesso in rapporto al regime ordinario che, dal 2015, sarà l’unica alternativa a quello forfetario, data l’abrogazione di tutti gli altri regimi agevolati oggi vigenti.

Regime transitorio 

Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi cioè delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).

In particolare:
- viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “ex-minimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:

- relativi al limite di ricavi/compensi,

- spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,

- spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;

Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:

1) non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati;

2) siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

In alternativa, la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.

“Attività professionali”

Tornando alla questione del limite di ricavi/compensi e del coefficiente di redditività, per il settore “Attività professionali”, il primo sarebbe pari a 15.000 euro, mentre il coefficiente sarebbe pari al 78%.

ESEMPIO con COMPENSI pari ad €.15.000

Ciò significa che:
- per fruire del nuovo regime forfetario, il professionista non deve aver percepito nel 2014 compensi superiori a 15.000 euro, fermi gli altri requisiti;
- ipotizzando che i compensi percepiti nel 2015 ammontino a 15.000 euro, il reddito imponibile sarebbe pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e l’imposta sostitutiva pari a 1.755 euro (15% di 11.700).

Ora facciamo i calcoli con il regime ordinario.

Considerando il reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, exart. 13 comma 5 del TUIR, 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700) / 50.200 ] , addizionale regionale all’1,23%, 144 euro, esenzione dall’addizionale comunale, IRAP non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione.
Ordinariamente sarebbero dovute imposte per complessivi 1.883 euro (2.691+144-952).

Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfetario risulta, quindi, pari a 128 euro.

ESEMPIO con COMPENSI pari ad €.12.000

Seguendo lo stesso procedimento, ma ipotizzando compensi annuali pari a 12.000 euro, risulterebbe un’imposta sostitutiva pari a 1.404 euro e imposte ordinarie complessive pari a 1.264 euro.

In questo caso, considerando solo le imposte sul reddito, sarebbe più conveniente l’ordinario.

Al di là delle esemplificazioni proposte che comunque evidenziano come non sempre vi sia convenienza ad applicare il regime forfetario, oppure questa sia molto modesta, ogni soggetto dovrà valutare la propria situazione complessiva tenendo conto di vari aspetti quali, a titolo esemplificativo:
- incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata;
- eventuale possibilità di fruire della riduzione di un terzo del reddito forfetario nei primi tre anni di attività;
- impossibilità di fruire delle detrazioni per oneri nel regime forfetario, in assenza di redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo;
- potenziale assoggettabilità all’IRAP nel regime ordinario, a fronte dell’esclusione ex lege nel forfetario;
- eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori applicando il regime contributivo ad hoc.

Contributi INPS

I professionisti continueranno a versare alla Cassa di previdenza dell’Ordine di appartenenza, se iscritti ad un Ordine Professionale.

Per coloro che hanno un attività da professionista e non sono iscritti ad Ordini, la contribuzione è quella della Gestione separata, da calcolare e versare in sede di dichiarazione dei redditi e con le stesse scadenze.

Per chi esercita un attività di servizi, commerciante, artigiano e gli imprenditori, quindi iscritti alla gestione commercianti ed artigiani, vi è un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali.

Essi  ap­pli­­cano le aliquote contributive ordinarie per la Gestione artigiani e commercianti INPS in base solo al reddito dichiarato, senza obbligo di versare i contributi minimi, calcolati sul reddito minimo previdenziale.

In caso di versamento sul solo reddito imponibile, che non raggiunga il minimo annuale contributivo, non sarà calcolato un anno intero di anzianità contributiva, ai fini della pensione, ma percentualmente.

Altra questione riguarda l’imponibile sul quale calcolare le aliquote INPS.

La base imponibile contributiva dei minimi è costituita dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

Quindi per i nuovi minimi la redditività forfettaria da tabella.

Perciò se il coefficiente forfettario è il seguente ed il ricavo incassato è di €.40.000, l’imponibile contributivo è pari al 40%, ovvero €.16.000, sul quale calcolare ed applicare le aliquote corrispondenti alla propria posizione previdenziale (commerciante, artigiano, senza cassa).

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

 

NB. Nel caso di possibilità di usufruire della riduzione prevista per i soggetti che avviano ex novo un’attività, che per i primi tre anni, è prevista la riduzione di un terzo del reddito imponibile, se il coefficiente forfettario è quello precedente, ed il ricavo incassato è di €.40.000, l’imponibile contributivo è pari al 40%, ma ridotto di 1/3, quindi, €.10.667, sul quale calcolare ed applicare le aliquote corrispondenti alla propria posizione previdenziale (commerciante, artigiano, senza cassa).

Ovviamente a tutto ciò occorre aggiungere la semplificazione contabile e amministrativa prevista dal nuovo regime.

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

67%

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