Nuovo Ravvedimento Operoso 2016
Solitamente la sanzione è il 30% a cui va applicato il 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui si decide di ravvedersi.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, della sanzione in misura ridotta.
Il tasso legale di interesse è stato ridotto allo 0,2% in ragione d’anno a decorrere dal giorno 1°.1.2016.
La modifica è rilevante anche ai fini fiscali in quanto il c.d. “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del d.l.gs. 18.12.1997, n. 472.
Tipologia Ravvedimento |
Entro quando |
Sanzione |
Sanzione ordinaria |
Sprint |
15 giorni dalla scadenza ordinaria |
0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno |
|
Semplificato |
dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza |
1/10 |
3% |
Semplificato |
< 90 giorni dalla scadenza |
1/9 |
3,33% |
Ordinario |
< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1) |
1/8 |
3,75% |
Ordinario |
< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) |
1/7 |
4,29% |
Ordinario |
< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) |
1/6 |
5% |
Ordinario |
Dopo Processo Verbale Constatazione |
1/5 |
6% |
Quindi ad esempio IVA da versare al 16 Marzo 2016 versata il 16/12/2016 la sanzione è il 3,75%.
ATTENZIONE
Il ravvedimento con le sanzioni ridotte è valido solo se versato in CONTEMPORANEA all’imposta che si ravvede.