Rivalutazione beni impresa.

Possono essere rivalutati civilisticamente ed anche fiscalmente i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Il disegno di legge di bilancio 2020, è prossimo all’inizio dell’iter parlamentare.

Un emendamento del 31/10 ripropone di inserire nuovamente apposite disposizioni per la rivalutazione, in deroga al codice civile, dei beni d’impresa.

La proposta, contenuta in emendamento alla finanziaria, riprende la struttura e la filosofia di fondo che hanno caratterizzato gli ultimi provvedimenti in tal senso.

Possono essere rivalutati civilisticamente ed anche fiscalmente i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Certamente consigliata una perizia di un tecnico che indichi il valore da rivalutare.

Sulla questione della possibilità della sola rivalutazione civilistica, che con le precedenti leggi molti hanno adottato, faccio presente la sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019. Per ora solo in primo grado, ma pare che sarà oggetto di circolare oppure inserita direttamente nell’emendamento, secondo l’Agenzia delle entrate la sola rivalutazione civilistica non è possibile. Per AdE il versamento dell’imposta appare necessario e si presumibile che l’Agenzia delle Entrate possa accertare le imposte per le imprese che hanno inteso avvalersi della rivalutazione ai soli fini civilistici, considerando in ogni caso dovuta l’imposta sostitutiva.

Rispetto alle precedenti rivalutazione in questa proposta la misura delle imposte sostitutive scenderebbe al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.

Le aliquote verrebbero, quindi, ridotte in modo abbastanza significativo rispetto alle precedenti quelle, rispettive, del 16% e del 12%.

Prendendo ad esempio i beni ammortizzabili, la nuova aliquota del 12% potrebbe invece dare un qualche impulso alle nuove rivalutazioni, essendo corrispondente alla metà della imposizione ordinaria del 24%.

Peraltro il 12 % è la medesima aliquota prevista per operazioni di affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda (art. 176 comma 2-ter del TUIR).

Venendo agli aspetti principali della rivalutazione così come riproposta dall’emendamento alla legge di bilancio 2020, avrebbe oggetto i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e potrebbe essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data (ovvero, nel bilancio 31.12.2019, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

Quanto ai possibili effetti fiscali, essi decorrono:
- dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti che chiudono il bilancio al 31.12), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
- dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

Gli importi della rivalutazione non passano dal Conto economico.

Come nelle precedenti Leggi, i maggiori valori economici della rivalutaizone che aumentano il valore dei cespiti da un lato, dal’altro aumentano il PN nella riserva di rivalutazione.

Quindi se si genera una perdita economica, la stessa non viene ridotta dell’importo della rivalutazione.

 Potrebbe essere introdotta, come già nelle precedenti, una disposizione ad hoc che consente di affrancare il saldo attivo iscritto a fronte della rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva del 10%. L’aliquota dell’imposta dovuta per l’affrancamento non si discosta da quella prevista dai precedenti provvedimenti di rivalutazione e risulta, quindi, tendenzialmente elevata.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono proposte da versare in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita(30.06.2020), con la possibilità di compensare eventuali crediti, naturalmente con le nuove e più restrittive modalità introdotte dall’art. 3 del DL 124/2019.

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